Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 679 | Data di udienza: 20 Novembre 2018

APPALTI – Voci componenti l’offerta – Indicazione di un valore pari a zero – Verifica in ordine all’applicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio – Serietà dell’offerta nel suo complesso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 10 Dicembre 2018
Numero: 679
Data di udienza: 20 Novembre 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei


Premassima

APPALTI – Voci componenti l’offerta – Indicazione di un valore pari a zero – Verifica in ordine all’applicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio – Serietà dell’offerta nel suo complesso.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 10 dicembre 2018, n. 679


APPALTI – Voci componenti l’offerta – Indicazione di un valore pari a zero – Verifica in ordine all’applicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio – Serietà dell’offerta nel suo complesso.

La stazione appaltante deve, da un lato accertare che l’indicazione di un valore zero (che, nella specie, era relativa ad una soltanto delle voci componenti l’offerta economica), non impedisca la valutazione dell’offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, per esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio; sulla scorta dell’importanza della voce dell’offerta per la quale è stato indicato un valore zero, accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell’offerta nel suo complesso (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053; Cons. St., sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583).

Pres. Potenza, Est. Mattei – P. s.r.l. (avv. Caforio) c. Valle Umbra Servizi s.p.a.  (avv. Americcioni)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 10 dicembre 2018, n. 679

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 10 dicembre 2018, n. 679

Pubblicato il 10/12/2018

N. 00679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2018, proposto da
Properzi & Azzarelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caforio in Perugia, via del Sole n.8;

contro

Valle Umbra Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nadia Americcioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P.&C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– dell’atto prot. n. 11538 del 05.07.2018 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione e decretata quale aggiudicataria definitiva dell’appalto del “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Valle Umbra Servizi S.p.a.”, di cui al Lotto n. 1, la società O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P.

– dei verbali di gara, in particolare del verbale di gara n. 2 del 03.07.2018, con il quale è stato attribuito il punteggio alle offerte economiche ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P. & C.;

– nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Nonché per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di servizi ed a subentrare nel contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valle Umbra Servizi s.p.a. e di O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P.&C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 402/2018) notificato il 29 agosto 2018 e depositato il 5 settembre 2018, Properzi & Azzarelli s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, inerenti la procedura di gara indetta da Valle Umbra Servizi s.p.a. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parco automezzi, all’esito della quale l’odierna ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria di merito ed il servizio in questione veniva aggiudicato in favore di O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P.&C., odierna controinteressata.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Carenza di potere e/o incompetenza del Presidente della Stazione Appaltante ad adottare il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del Disciplinare di gara – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del Codice Contratti Pubblici – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta.

Lamenta in sintesi la società ricorrente, l’incompetenza del presidente della stazione appaltante a provvedere in ordine all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara invero di spettanza del dirigente dell’ufficio appalti, nonché la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016.

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 15.1 e 17 del Disciplinare di gara – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del Codice Contratti Pubblici – Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Violazione del principio di proporzionalità.

Adduce al riguardo la società ricorrente, l’illegittimità dell’offerta economica aggiudicataria per essere stata proposto un prezzo pari a € 0,00 in ordine alla voce “prezzo a corpo” per le prove di pre-revisione (prova a freni e giochi), ovvero la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio, nonché la mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in ordine a tale aspetto.

2.1. Conclude la società ricorrente per l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P.&C., nonché per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di servizi ed a subentrare nel contratto.

3. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante Valle Umbra Servizi s.p.a., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per manca notificazione del medesimo a tutti i controinteressati e concludendo nel merito per il rigetto delle censure proposte.

4. Si è altresì costituita in giudizio la ditta aggiudicataria, concludendo anch’essa per il rigetto del gravame.

5. Con ordinanza n. 136/2018 è stata accolta in via cautelare la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

6. Alla pubblica udienza del giorno 20 novembre 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.


DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità della procedura di gara indetta da Valle Umbra Servizi s.p.a. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parco automezzi.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del medesimo alle altre ditte in gara, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze di parte ricorrente e tenuto conto, altresì, della disposta notificazione dell’atto introduttivo del presente gravame nei confronti della società aggiudicataria, odierna controinteressata.

3. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente sostiene che l’incompetenza del presidente della stazione appaltante a provvedere in ordine all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara invero di spettanza del dirigente dell’ufficio appalti, nonché la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016.

3.1. Entrambe le censure sono destituite di fondamento.

3.2. Ed invero, per quanto riguarda l’asserita incompetenza del presidente della stazione appaltante a provvedere in ordine all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, è sufficiente rilevare che tale affermazione risulta smentita in atti dalla delibera del C.d.A. della Valle Umbra s.p.a. n. 27 del 17 aprile 2018, recante, al punto 7, l’autorizzazione del “Presidente alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione, dei relativi contratti di appalto e, ricorrendone le condizioni, degli eventuali sub appalti per i lotti n. 1, n. 2 e n. 7, dando atto che per i restanti lotti detti provvedimenti e contratti rientrano nei poteri attribuiti al Direttore Walter Rossi”.

3.3. A medesime conclusioni deve giungersi in ordine alla mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, trattandosi anch’essa di affermazione smentita in atti dalla comunicazione all’aggiudicataria da parte del direttore generale del servizio appalti della stazione appaltante, nella quale si rappresenta che “ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace appena sarà terminata la verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione; l’efficacia dell’aggiudicazione Vi verrà comunicata”.

3.4. Parimenti infondata è l’asserita illegittimità della proposta di aggiudicazione in quanto seguita a distanza di soli due giorni dall’aggiudicazione definitiva, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova che tale circostanza possa aver inficiato le verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016.

4. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l’illegittimità dell’offerta economica aggiudicataria nella parte in cui ha proposto un prezzo pari a € 0,00 in ordine alla voce “prezzo a corpo” per le prove di pre-revisione (prova a freni e giochi), ovvero la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio, nonché la mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in ordine a tale componente.

4.1. Anche le suddette censure appaiono destituite di fondamento e vanno respinte.

4.2. Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie l’indicazione di un prezzo pari a zero relativamente ad una soltanto delle voci componenti l’offerta economica nel suo complesso, non ha influito in alcun modo sull’attribuzione del punteggio secondo la formula matematica di cui alla lex specialis, attesa la marginalità che detta voce riveste all’interno della stessa offerta economica e non avendo il bando di gara precluso tale possibilità.

4.3. E ciò coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la stazione appaltante deve, da un lato accertarsi che l’indicazione di un valore zero non impedisca la valutazione dell’offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, per esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio” (…) e “sulla scorta dell’importanza della voce dell’offerta per la quale è stato indicato un valore zero, accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell’offerta nel suo complesso” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053; Cons. St., sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583).

4.4. Sempre per il rigetto, deve infine concludersi in ordine alla mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, avendo la legge di gara imposto tale verifica solo nel caso in cui, insussistente nella fattispecie in esame, le offerte pervenute fossero superiori a cinque (cfr., artt. 15 e 16 del disciplinare).

5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati e delle connesse domande di inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ed a subentrare nel relativo contratto.

6. Tenuto conto della specificità delle questioni trattate, si rinvengono, in via del tutto eccezionale, giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Enrico Mattei
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO
 

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