Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 803 | Data di udienza: 7 Novembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Perequazione urbanistica – Nozione – Riduzione di capacità edificatorie – Espressione del governo urbanistico del territorio – Principio di omogeneità della zona – Rapporti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2017
Numero: 803
Data di udienza: 7 Novembre 2017
Presidente: Potenza
Estensore: Potenza


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Perequazione urbanistica – Nozione – Riduzione di capacità edificatorie – Espressione del governo urbanistico del territorio – Principio di omogeneità della zona – Rapporti.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 13 dicembre 2017, n. 803


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Perequazione urbanistica – Nozione – Riduzione di capacità edificatorie – Espressione del governo urbanistico del territorio.

Per perequazione urbanistica si intende quel sistema di disciplina dello “ius aedificandi”, da attuarsi mediante uno specifico piano attuativo, per il quale ciascun proprietario di un’area edificabile, seppur titolare del diritto di costruire, non può sfruttare in concreto il proprio diritto all’edificazione, e ciò in quanto l’area soggetta a perequazione non raggiunge il limite minimo dell’indice di edificabilità previsto; pertanto il proprietario sarà incentivato a procurarsi altrove la differenza volumetrica al fine di poter esercitare in concreto il proprio diritto all’edificazione. Il meccanismo muove dall’assegnazione a tutte le aree del comparto nelle diverse destinazioni pubbliche e private, un identico indice perequativo, inferiore all’indice fondiario attribuito alle aree destinate all’edificazione. Esso consente in primo luogo ai proprietari di aree destinate a pubblici servizi o destinatarie di un indice fondiario non sufficiente per costruire, di cederle in cambio del raggiungimento della capacità edificatoria mancante e necessaria secondo le prescrizioni del PRG.  Da tale premessa discende che le riduzioni di capacità edificatoria previste nella prospettiva della perequazione urbanistica si limitano ad individuare quei comparti in cui i proprietari delle aree potranno in futuro esercitare lo “ius aedificandi” secondo il diverso modello perequativo introdotto dallo strumento attuativo previsto allo scopo: esse costituiscono espressione del governo urbanistico del territorio, ovvero una delle modalità con le quali può essere esplicata la facoltà pianificatoria (Cons. di Stato sez.IV, n4991/2017).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Perequazione urbanistica – Principio di omogeneità della zona – Rapporti.

Il principio di omogeneità della zona (criterio ordinariamente invocabile nella pianificazione generale ), non costituisce un ostacolo logico alla formazione di un comparto perequativo; ciò sia perché nulla impedisce che all’interno di una determinata zona di espansione possano crearsi comparti che rispettino tipologicamente le destinazioni ammesse, sia in quanto l’introduzione di destinazioni a spazi e servizi pubblici è tecnicamente intrinseca e prodromica alla fase della perequazione che tende per definizione ad una omogenea distribuzione dei diritti edificatorii. Ciò chiarito è del tutto irrilevante che la scelta perequativa contrasti con le caratteristiche complessive o prevalenti impresse sino a quel momento alla vocazione delle aree. Se quest’ultime consistono nel fatto che la zona era già in gran parte residenziale, questo non rappresenta un impedimento logico a che la scelta pianificatoria di tendenza perequativa si rivolga verso altre tipologie di destinazione, proprio in considerazione della prospettiva perequativa.

Pres. ed Est. Potenza – S.A. e altri (avv. Ranalli) c. Comune di Terni (avv. Silvi)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 13 dicembre 2017, n. 803

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 13 dicembre 2017, n. 803

Pubblicato il 13/12/2017

N. 00803/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Silvio Aureli, Rita Erede Di Silvio Aureli Troiani, Mara Erede Di Silvio Aureli, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Terni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Silvi, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;

per l’annullamento

a) col ricorso introduttivo:

– della delibera consiglio comunale 17.3.2008 n. 71 e atti connessi (nuovo PRG – parte strutturale operativa- Approvazione);

– della delibera giuntale n.96/2008 ;

– delle NTA della parte operativa del piano approvato con la delibera n. 71/2008;

– della delibera consiliare n. 88/2004, recante adozione del nuovo PRG, parte strutturale ed operativa;

– della delibera consiliare n. 84/2002, di approvazione del documento programmatico di indirizzo;

b) con ricorso per motivi aggiunti:

– della deliberazione n. 307/2008, di approvazione della parte strutturale del nuovo PRG, a seguito delle prescrizioni dettate dalla Provincia;

– della deliberazione del consiglio provinciale di Terni n.129/2008, di approvazione con prescrizioni della parte strutturale del nuovo PRG;

– della deliberazione giuntale del Comune n. 600/2008;

– della relazione del Comune di Terni 4.12.2008;

– degli artt. 24 e 17 delle NTA parte operativa de nuovo PRG;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 7 novembre 2017 il dott. Raffaele Potenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Col ricorso in esame, depositato in data 7.7.2008, il sig Silvio Aureli, premesso di essere proprietario di un appezzamento sito in Comune di Terni (distinto catastalmente al foglio n. 70, part. n.1191), in zona edificata ad uso residenziale e con la presenza di strutture di interesse pubblico e di impianti sportivi, impugnava i provvedimenti specificati in epigrafe ed emessi dal Comune al fine di formare un comparto utile per i procedimenti di perequazione urbanistica previsti dall’art. 24 delle NTA del PRG.

Si doleva in particolare il ricorrente che dopo la previsione, all’atto di adozione del Piano, di un comparto perequativo di mq 14.430, in sede di approvazione le sue dimensioni risultavano ridotte a mq 6.000 (nei quali permaneva il terreno di proprietà della ricorrente) e che riceveva destinazione in parte a zona di espansione C1 (con indice territoriale di 0,5 mq) e per il resto a spazi pubblici attrezzati a parco ed impianti sportivi (G-GV). Le aree confinanti erano escluse dal comparto perequativo e classificate zone di completamento, con indice fondiario di 5,8 mq..

Di qui i rubricati vizi di:

-violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, di proporzionalità e logicità delle scelte urbanistiche; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento di potere e difetto di istruttoria;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge n.1150/1942, in rapporto all’art. 30 della legge regionale umbra n.31/1997; difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto altri profili;

-violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.241/1990; ulteriori profili di eccesso di potere;

-disparità di trattamento nell’introdurre la perequazione in una medesima zona di carattere omogeneo;

-eccesso di potere per violazione di disposizione autolimitativa;

– violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.1150/1942, 17 della l. n.765/1967

e 2 del d.m. 1444/1989;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ulteriori profili.

1.1.- Con atto di motivi aggiunti, il sig. Aureli censurava altre due successive deliberazioni, una della Provincia di Terni recante, ai sensi dell’art. 9 legge n. 31/1997, approvazione con prescrizioni della parte strutturale, ed altra del Comune con la quale si reiterava la approvazione integrandola col citato parere favorevole con prescrizioni reso dalla Provincia. Il ricorso era affidato a motivi riassumibili come segue:

-Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge regionale umbra n. 31/1997;

-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,9 e 10 della legge regionale umbra n. 31/1997; eccesso di potere sotto vari profili;

-Illegittimità derivata dalla deliberazione n. 71/2008, oggetto del ricorso introduttivo.

Le argomentazioni svolte a sostegno dei rubricati motivi, introduttivi ed aggiunti, sono riassunte nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

2.- Il ricorso, dichiarato interrotto per la morte del procuratore del sig. Aureli, è stato poi ritualmente riassunto dai suoi aventi causa, Troiani Rita ed Aureli Mara ed è pervenuto in decisione alla pubblica udienza del 7.11.2017.

2.1.- Nella predetta sede la difesa di parte ricorrente ha domandato il rinvio della decisione, motivandolo (v.verbale d’udienza) con la necessità di attendere provvedimenti futuri ritenuti suscettibili di incidere sull’esito della controversia pervenuta in decisione; tale istanza è stata respinta dal Collegio ed il ricorso è stato trattenuto in decisione .

DIRITTO

1. – Preliminarmente, il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio della decisione del ricorso sia in ragione della evidente maturità della causa per la decisione, sia per la speculare ed assoluta ipoteticità delle sopravvenienze indicate in quanto suscettibili di incidere sull’esito della controversia, sia infine in considerazione dell’inserimento del ricorso nel programma straordinario, previsto dalla normativa, predisposto ed avviato al fine di realizzare lo smaltimento dell’arretrato. Peraltro, come recentemente affermato in giurisprudenza, non esiste in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione, poiché il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che, una volta fissata l’udienza di discussione del ricorso, essa si svolga nella data stabilita. Peraltro, diversamente opinando, l’accoglimento di siffatte istanze rischierebbe di pregiudicare il valore tutelato dall’art. 111 della Costituzione in relazione alla ragionevole durata del processo, favorendo ingiustificate dilazioni dei tempi processuali. D’altro canto deve rilevarsi che in via generale non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza. Spetta poi al giudice verificare l’effettiva opportunità di rinviare l’udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell’udienza è obbligatorio (in tale ambito si collocano, fra l’altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall’Amministrazione occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (così T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 25 gennaio 2017, n.20).

Al di fuori di tali ipotesi ed in presenza di istanza che genericamente ipotizza la rilevanza sulla causa di procedimenti in corso o atti futuri, la domanda di rinvio dell’udienza assume carattere puramente dilatorio, ponendosi inoltre in antitesi con le speciali esigenze di abbattimento dell’arretrato a fondamento dell’odierna udienza straordinaria.

2.- Sotto il profilo processuale, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la parte rivolta contro la delibera (n.88/2004) di adozione , essendo successivamente intervenuta l’approvazione del PRG (delib n. 71/2008) , contestualmente impugnata, che, definendo gli assetti urbanistici, costituisce il provvedimento verso il quale si rivolge l’interesse demolitivo del ricorso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4828).

2.1.- Nel merito, con riferimento agli altri provvedimenti gravati, il ricorso non può trovare accoglimento. Come già ricordato in fatto, la controversia verte sulla legittimità della riduzione e/o

modificazione della capacità edificatoria o di aree di proprietà di parte ricorrente (sino a quel momento con destinazione residenziale di completamento ) nel senso delle destinazione in parte a zona di espansione C e per il resto a servizi e spazi pubblici ; ciò al fine di formare un comparto utile ai fini del meccanismo perequazione urbanistica previsto e regolato dall’art. 24 delle NTA del PRG. Anzitutto deve sinteticamente premettersi che per perequazione urbanistica si intende quel sistema di disciplina dello “ius aedificandi”, da attuarsi mediante uno specifico piano attuativo, per il quale ciascun proprietario di un’area edificabile, seppur titolare del diritto di costruire – non può sfruttare in concreto il proprio diritto all’edificazione, e ciò in quanto l’area soggetta a perequazione non raggiunge il limite minimo dell’indice di edificabilità previsto; pertanto il proprietario sarà incentivato a procurarsi altrove la differenza volumetrica al fine di poter esercitare in concreto il proprio diritto all’edificazione. Il meccanismo muove dall’assegnazione a tutte le aree del comparto nelle diverse destinazioni pubbliche e private, un identico indice perequativo, inferiore all’indice fondiario attribuito alle aree destinate all’edificazione. Esso consente in primo luogo ai proprietari di aree destinate a pubblici servizi o destinatarie di un indice fondiario non sufficiente per costruire, di cederle in cambio del raggiungimento della capacità edificatoria mancante e necessaria secondo le prescrizioni del PRG.

Da tale premessa discende che le riduzioni di capacità edificatoria previste nella prospettiva della perequazione urbanistica si limitano ad individuare quei comparti in cui i proprietari delle aree potranno in futuro esercitare lo “ius aedificandi” secondo il diverso modello perequativo introdotto dallo strumento attuativo previsto allo scopo. In altri termini, le destinazioni disposte con i provvedimenti oggi gravati , pur tese ad avviare una forma pianificatoria alternativa al tradizionale potere conformativo, costituiscono pur sempre espressione del governo urbanistico del territorio, ovvero “ una delle modalità con le quali può essere esplicata la facoltà pianificatoria a questi attribuita”( Cons. di Stato sez.IV, n4991/2017).

Ne deriva che modalità, consistenza ed esercizio dello “ius aedificandi” anche nella formazione di un comparto perequativo continuano ad esser regolate da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile (come del resto ricorda specifica eccezione di parte resistente) solo per errori di fatto, violazioni procedimentali ,o conflitto con particolari aspettative o situazioni qualificate, o abnormi illogicità. Non riveste però tali caratteri la scelta , contestata nel primo ordine di argomenti del ricorso che rileva come in sede di approvazione l’estensione del comparto sia stata ridimensionata (rispetto all’adozione) in 6.000 mq , con l’attribuzione di un indice edificatorio ben più basso (0,5 anzicchè 5,8) rispetto alle aree adiacenti, poste fuori del comparto perequativo. Sul piano generale, infatti, si è già considerato che la riduzione dell’indice, secondo quando previsto dallo stesso art 24 delle NTA, è espressamente coerente col meccanismo perequativo, poiché suscettibile di trovare compensazione con lo strumento urbanistico attuativo del meccanismo.

Inoltre non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento, fondate sulla comparazione con la destinazione impressa ad altri immobili (Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854), eccetto che nell’ipotesi in cui, non riscontrabile nel caso di specie, si riesca a dimostrare l’assoluta omogeneità delle aree la cui disciplina pianificatoria viene comparata (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 1 febbraio 2017, n. 266).

2.2. Nel secondo ordine di argomentazioni si sostiene l’onere di fornire una particolare motivazione allorchè, nell’approvare il PRG, venga modificata la destinazione del comparto a seguito di osservazioni dei privati svolte sulle scelte inizialmente adottate. La tesi in esame trascura che, come peraltro evidenziato dall’Amministrazione resistente, i provvedimenti gravati costituiscono l’introduzione di nuove scelte pianificatorie (specificamente finalizzate al meccanismo di perequazione) e non la variante di scelte precedenti che in quanto tali possano aver creato aspettative edificatorie di una certa solidità, circostanza ancor più da escludersi ove la modifica venga contestata rispetto non rispetto al previgente strumento ma a fronte di scelte soltanto adottate dalla variante poi approvata.

Resta quindi valido nella fattispecie il principio generale per il quale le scelte urbanistiche non necessitano di motivazione, se non nell’ipotesi in cui la scelta vada ad incidere negativamente su posizioni giuridiche differenziate (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 2016, n. 2221), situazione questa assolutamente non ravvisabile nel caso in esame. Ciò vale, parimenti in via generale , anche per le osservazioni presentate al p.r.g., le quali devono considerarsi alla stregua di semplici apporti collaborativi, sicchè il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (ex multis T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 24 settembre 2014, n. 2346).

2.3.- Con riferimento al terzo ed al quarto gruppo di censure, che pongono in rilievo come il comparto di cui si tratta fosse in massima parte già destinato ad uso residenziale e che con questo si porrebbe in contrasto la previsione di spazi pubblici attrezzati, va osservato che il principio di omogeneità della zona (criterio ordinariamente invocabile nella pianificazione generale ), non pare costituire un ostacolo logico alla formazione di un comparto perequativo; ciò sia perché nulla impedisce che all’interno di una determinata zona di espansione possano crearsi comparti che rispettino tipologicamente le destinazioni ammesse , sia in quanto l’introduzione di destinazioni a spazi e servizi pubblici è tecnicamente intrinseca e prodromica alla fase della perequazione che tende per definizione ad una omogenea distribuzione dei diritti edificatorii. Inoltre non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento, fondate sulla comparazione con la destinazione impressa ad altri immobili (Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854), eccetto che nell’ipotesi in cui, non riscontrabile nel caso di specie, si riesca a dimostrare l’assoluta omogeneità delle aree la cui disciplina pianificatoria viene comparata (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 1 febbraio 2017, n. 266). Ciò chiarito è del tutto irrilevante che la scelta perequativa in esame contrasti con le caratteristiche complessive o prevalenti impresse sino a quel momento alla vocazione delle aree, ed ancor meno con caratteristiche del territorio del tutto genericamente indicate. Se quest’ultime consistono nel fatto che la zona oggetto dei provvedimenti gravati era già in gran parte residenziale, il Collegio ha già posto in rilievo come questo non rappresentasse un impedimento logico a che la scelta pianificatoria di tendenza perequativa si rivolgesse verso altre tipologie di destinazione, proprio in considerazione della prospettiva perequativa. Pertanto non può considerarsi affatto estranea a questo fine la destinazione di aree del comparto a spazi e servizi pubblici.

2.4.- Per analoga ragione è inconferente l’affermazione (a base del quinto motivo) che l’applicazione della perequazione alla particella di proprietà ricorrente non sembra garantire l’equilibrio dei valori fondiari; è già stato osservato come anche attraverso questa riduzione, almeno nella logica dell’istituto, è poi possibile, per le aree incise negativamente, realizzare la perequazione recuperando volumetria altrove e secondo i meccanismi del piano attuativo.

2.5.- Infondato è anche il sesto gruppo di doglianze, ove ci si duole che altri comparti pur contigui sono stati esclusi dalla perequazione, con sostenuta violazione del principio del principio di omogeneità delle zone (desumibile dall’ art.7 l.1150/1942). In contrario si osserva che le aree poste a raffronto nella loro diversa destinazione appartengono comunque alla medesima ed amplissima “zona di espansione dell’aggregato urbano” di cui all’art. 7 n.2 della legge citata (ed invocata) , àmbito nel quale l’Amministrazione conserva integro il potere di regolare le modalità edificatorie e tra queste certamente le sue varie tipologie , il rapporto tra queste e gli spazi destinati ad uso comune. Inoltre il sistema perequativo come quello regolato dall’art. 24 delle NTA del piano impugnato prevede espressamente come il Piano attuativo possa investire anche aree esterne ai comparti. Ciò del resto risponde pienamente alla logica perequativa ed è ben lungi quindi da costituire motivo di illegittimità.

2.6.- Il settimo ed ultimo ordine di censure riproduce argomenti già sopra affrontati dal Collegio, sui quali si fa pertanto rinvio alle rispettive considerazioni.

3.- Devono ora trattarsi i motivi aggiunti, che risultano parimenti infondati.

3.1- Il primo deduce, a carico della delibera provinciale (c.p. n.129/2008) la violazione del termine previsto dal comma 2 dell’art. 9 della legge regionale umbra n.31/1997 (ritenuto perentorio) di venti giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi nel quale la Provincia deve deliberare le eventuali prescrizioni.

Il Tribunale ha già avuto modo di affermare che lo spirare di questo termine comporta esclusivamente la consumazione dei poteri di intervento e correzione che la legge regionale invocata attribuisce alla Provincia, con la conseguenza che se il Comune comunque si conforma, come peraltro avvenuto nella fattispecie, ai rilievi dell’autorità provinciale, nessun vizio di legittimità può derivare per l’atto della Provincia, né tanto meno per quello conclusivo del Comune (T.A.R. Umbria 14 dicembre 2012, n. 521).

3.2. –Con ulteriore doglianza aggiuntiva, parte ricorrente osserva che illegittimamente in sede di approvazione delle prescrizioni il Comune ha confermato un comparto perequativo differente da quello delineato in sede di adozione; si aggiunge che illogica ed irrazionale sarebbe la prescrizione, imposta dalla Provincia, che condiziona la fabbricabilità dell’area alla realizzazione delle urbanizzazioni e “standards” necessari.

a) Quanto al primo punto, non risulta tuttavia alcuna disposizione dalla quale possa evincersi che le scelte operate in sede di adozione del piano non possano subire variazioni in sede di approvazione con prescrizioni.

b) In ordine alla prescrizione delle urbanizzazioni, come condizione per edificare, si tratta dell’applicazione del fondamentale principio di cui all’art. 1 della legge n. 10/1977, sicchè non è ipotizzabile alcun vizio amministrativo di illogicità ed irrazionalità.

3.3.- Infine, non sussiste alcun vizio (dedotto col terzo motivo aggiunto) di illegittimità derivata da alcuno dei provvedimenti censurati dal ricorso introduttivo, essendo questi immuni dai vizi denunciati.

4. – Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti vanno respinti.

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e per il resto respinge, il ricorso introduttivo;

-respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Terni che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO
 

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