Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 164 | Data di udienza: 16 Gennaio 2013

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Area classificata dal vigente PRG come area a destinazione produttiva – Assenza di zonizzazione acustica – Rilievo della pianificazione urbanistica a fini acustici – Possibilità di qualificare l’area come “zona esclusivamente industriale” – D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Esclusione dal limite differenziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2013
Numero: 164
Data di udienza: 16 Gennaio 2013
Presidente: Lamberti
Estensore: Amovilli


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Area classificata dal vigente PRG come area a destinazione produttiva – Assenza di zonizzazione acustica – Rilievo della pianificazione urbanistica a fini acustici – Possibilità di qualificare l’area come “zona esclusivamente industriale” – D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Esclusione dal limite differenziale.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 13 marzo 2013, n. 164


INQUINAMENTO ACUSTICO – Area classificata dal vigente PRG come area a destinazione produttiva – Assenza di zonizzazione acustica – Rilievo della pianificazione urbanistica a fini acustici – Possibilità di qualificare l’area come “zona esclusivamente industriale” – D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Esclusione dal limite differenziale
.

La possibile motivata non coincidenza tra pianificazione urbanistica ed acustica assume rilievo allorquando il Comune provveda alla zonizzazione acustica del proprio territorio. Viceversa, nelle more della classificazione del territorio comunale ai fini acustici, laddove l’Amministrazione comunale è effettivamente titolare di un potere discrezionale al riguardo, il parametro delle destinazioni urbanistiche impresse nella pianificazione vigente assume evidente rilevanza anche sotto il profilo acustico, laddove l’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio trova un preciso ed ineludibile riferimento nello strumento generale di utilizzo del territorio. D’altronde, e sempre ben inteso in carenza della pianificazione acustica, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione, ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (artt. 9, 32, 42, 44 e 47 c. 2 Cost.) (così Consiglio di Stato sez. IV 10 maggio 2012, n.2710) ivi compreso quello di tutela ambientale e della salute collettiva. Ne consegue che in presenza di livelli acustici derivanti da area caratterizzata in modo omogeneo dal vigente PRG a destinazione produttiva (D1 e D2), pur con la presenza, di fatto, di insediamento abitativo pertinenziale, la classificazione acustica debba farvi precipuo riferimento, ai sensi dell’art. 6 del D.p.c.m. 1 marzo 1991, dovendosi essa classificare ai fini acustici come “zona esclusivamente industriale” come tale esclusa dal limite differenziale ai sensi del c. 2 dell’art. 6 del suddetto D.p.c.m.


Pres. Lamberti, Est. Amovilli – L. s.r.l. (avv. Lucaccioni) c. Comune di Città di Castello (avv. Marchetti)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 13 marzo 2013, n. 164

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 13 marzo 2013, n. 164

N. 00164/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2011, proposto da:
L’Abbondanza s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Nada Lucaccioni, con domicilio eletto presso Marco Baldassarri, in Perugia, via Danzetta, 7;

contro

Comune di Città di Castello, rappresentato e difeso dall’avv.to Marco Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti, in Perugia, via Mazzini,16;

nei confronti di

Giancarlo Sfaldaroli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariagiovanna Belardinelli e Stefania Bagnini, con domicilio eletto presso Mariagiovanna Belardinelli, in Perugia, via Bartolo n. 10/16;

per l’annullamento

previa sospensiva

– dell’Ordinanza Sindacale n. 51 del 05/09/2011 del Comune di Città di Castello a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile, Ing. Federico Calderini, e del Sindaco, Luciano Bacchetta avente il seguente oggetto: Inquinamento acustico presso l’abitazione situata in Via Donino Donini 49, Frazione Cinquemiglia, prodotto dall‘attività della società “L‘Abbondanza s.r.l.” situata in via Donino Donini 47, Frazione Cinquemiglia, con la quale si ordinava al Sig. Landini Domenico Giacomo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “L’Abbondanza s.r.l.”. con sede legale Fraz. Cinquemiglia 47, l’adozione di tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dall’attività produttiva posta in via Donino Donini n. 47, Fraz. Cinquemiglia, entro 15 giorni dalla notifica della stessa; nell’immediato di provvedere a limitare le attività rumorose sopra descritte, ridurre l’utilizzo dei macchinari al minimo, anche con eventuale ricorso a limitazioni dell’attività; di inviare all’ARPA, entro 10 giorni dalla scadenza dell’ordinanza, apposita relazione con la descrizione della tipologia dei provvedimenti adottati, unitamente alla verifica strumentale del rispetto dei limiti di legge, effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale; provvedimento notificato in data 08.09.2011;

– dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Città di Castello n. 57 del 19.09.2011 a firma del Dirigenti del Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile, ing. Federico Calderini, e del Sindaco, Sig. Luciano Bacchetta, notificata in data 20.09.2011, avente il seguente oggetto: inquinamento acustico presso l’abitazione situata in via Donino Donini 49, Frazione Cinquemiglia, prodotto dalla attività della società “L ‘Abbondanza s.r.l.” situata in via Donino Donini n. 47, frazione Cinquemiglia – Proroga termini – con la quale si ordinava nei confonti di Landini Domenico Giacomo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “L’Abbondanza s.r.l.”con sede legale in Fraz. Cinquemiglia n. 47, la proroga di 30 giorni del termine disposto con l’Ordinanza n. 51 del 05.09.2611, a far data, quindi, dal 23.09.2011, l’adempimento di quanto in essa disposto;

– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compreso in particolare il parere ARPA Umbria prot. 0017751 del 12.08.2011 (prot. Comune di Città di Castello n. 0022235 del 23.08.201l) e relativa allegata scheda di rilevamento del rumore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e di Giancarlo Sfaldaroli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone l’odierna ricorrente, titolare dell’opificio sito in via D. Donini n. 47, Fraz. Cinquemiglia, che in data 8 settembre 2011 gli è stata notificata l’ordinanza n. 51 a firma congiunta del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile e del Sindaco del Comune di Città di Castello con la quale, richiamandosi agli accertamenti effettuati dall’A.r.p.a. Umbria, si è ordinata l’adozione di tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dall’attività produttiva (ivi comprese la riduzione dell’attività) entro il termine di 15 giorni,

Su istanza dell’odierna ricorrente, con successiva ordinanza n. 57 del 19 settembre 2011, il Comune ha concesso una proroga del suddetto termine; le misure provvisorie attuate dalla società L’Abbondanza s.r.l. non hanno dato esiti positivi ai fini della mitigazione dei limiti di rumore.

L’odierna istante impugna le suesposte ordinanze comunali n. 51 e 57/2011 unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati, ivi compresi i pareri rilasciati dall’A.r.p.a., deducendo censure così riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.p.c.m. del 1 marzo 1991 in relazione all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968: le norme NTA del vigente PRG del Comune di Città di Castello, che costituirebbero l’unico strumento cui poter fare specifico riferimento in merito alle destinazioni del territorio comunale ed al relativo regime edilizio, tipizzano le aree di proprietà della ricorrente per la quasi totalità come zone D1 e per una e per una piccola porzione D2, e le aree di proprietà di Giancarlo Sfaldaroli, odierno controinteressato, D2; in tali zone sono ammessi anche insediamenti abitativi purché al diretto servizio delle attività svolte; stante la descritta classificazione urbanistica e in pendenza della pianificazione sull’inquinamento acustico di cui alla legge – quadro n.447/1995 ne discenderebbe, ai fini della classificazione acustica, l’applicazione dell’art. 6 del D.p.c.m. 1 marzo 1991, secondo cui è esclusa l’applicazione del valore limite differenziale, concernendo l’impugnata ordinanza una zona omogenea priva di insediamenti abitativi se non come pertinenziali alle attività produttive;

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 15 della legge n. 447/1995 in relazione agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 8 del 6 giugno 2002 nonché dell’art. 5 del regolamento regionale n. 1 del 13 agosto 2004: i provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi senza il rispetto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e senza coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione del territorio comunale ai sensi della lett. a) dell’art. 6 della legge n. 447/95; il Comune di Città di Castello avrebbe pertanto di fatto disapplicato gli strumenti urbanistici vigenti;

III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta: i provvedimenti impugnati a fronte di un grave pregiudizio arrecato alla ricorrente, non ridurrebbero i rischi connessi all’ambiente esistente, comunque esposto ad altre fonti di rumore potenzialmente anche più alti di quelli rilevati.

Si sono costituiti sia il Comune di Città di Castello sia il controinteressato Giancarlo Sfaldaroli (residente al civico n.49 di via Donini a circa 25 mt, di distanza dall’opificio) eccependo quest’ultimo, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame, attesa sia la mancata notificazione all’A.r.p.a. quale Amministrazione che ha adottato atti impugnati, sia ai residenti delle zone limitrofe quali soggetti controinteressati.

Quanto al merito, evidenziano l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, ed in particolare:

– ai fini della classificazione acustica, il riferimento al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 riguarderebbe esclusivamente le zone A e B mentre per le rimanenti zone “esclusivamente industriali” e “tutto il territorio nazionale” non vi sarebbe alcun riferimento normativo; di conseguenza, l’area ove insiste l’edificio di civile abitazione dello Sfaldaroli, inserito in zona D2, non potrebbe che ricadere per esclusione in “tutto il territorio nazionale” ove trovano pacificamente applicazione il limite differenziale, come correttamente rilevato dall’A.r.p.a.;

– ai fini dell’applicazione della disciplina di tutela dell’inquinamento acustico, sarebbero da considerare aree “esclusivamente industriali” soltanto quelle che siano esclusivamente interessate da attività industriali e siano altresì prive di insediamenti abitativi, circostanza non ricorrente nel caso di specie, essendo radicati, nella zona interessata, sia l’edificio del controinteressato che ulteriori insediamenti abitativi ricadenti all’interno del comparto residenziale “Csa”;

– secondo la pianificazione acustica, allo stato soltanto adottata dal Comune (delib. 14 gennaio 2008 n.1), l’area di proprietà del controinteressato sarebbe classificata in classe IV “aree di intensa attività umana” il che escluderebbe la possibilità di riconduzione alle aree “esclusivamente industriali”;

– la classificazione acustica del territorio dovrebbe coordinarsi e non già sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011, con ordinanza n.163/2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 16 gennaio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

2. Con il ricorso in epigrafe, l’odierna istante impugna ordinanza del Comune di Città di Castello riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 9 della legge 447/1995 c.d. legge- quadro sull’inquinamento acustico, emanata nel presupposto della applicabilità, al caso di specie, del valore differenziale di immissione del rumore, di cui è pacifico il superamento.

2.1. Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni in rito di inammissibilità del gravame sollevate dal controinteressato; entrambe le eccezioni sono prive di pregio.

2.2. L’impugnato parere dell’A.r.p.a. è evidentemente atto endo – procedimentale con valenza consultiva tecnica, privo di autonoma attitudine lesiva, utilizzato e fatto proprio dal Comune per la verifica dei valori limite posti a base dell’ordinanza impugnata, la quale costituisce l’unico provvedimento direttamente lesivo dell’interesse azionato dalla ricorrente, ragione per cui l’Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato (art. 41 c. 2 cod. proc. amm.) ai fini della legittimazione passiva, va individuata solo e soltanto nel Comune di Città di Castello. La notificazione nei confronti dell’A.r.p.a. non era pertanto necessaria ai fini dell’ammissibilità del gravame.

2.3. Quanto all’eccezione di mancata notifica del ricorso agli abitanti delle zone limitrofe, è agevole replicare che essi non rientrano nel novero dei soggetti controinteressati in senso tecnico (né, invero, in senso sostanziale) secondo la nozione comunemente accolta dalla giurisprudenza (ex multis C.G.A.S. 1 giugno 2012, n. 504; Consiglio di Stato sez. I 15 luglio 2011, n.5788; id. sez. VI 22 giugno 2011, n. 3754) trattandosi di soggetti comunque non individuati né tantomeno facilmente individuabili nell’ambito dei provvedimenti impugnati; in disparte tale assorbente profilo, l’intervenuta notifica del ricorso nei confronti del sig. Sfaldaroli determina comunque la rituale proposizione del gravame, ai sensi dell’art. 41 c. 2 cod. proc. amm.

2.4. Il ricorso è pertanto ammissibile.

3. Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. Questione dirimente per la decisione della controversia ruota intorno alla possibilità di classificare, sotto il profilo dell’applicazione della disciplina di tutela dall’inquinamento acustico nelle more della zonizzazione di cui alla L.447/1995 – soltanto adottata con deliberazione n.1/2008 – le aree interessate dall’ordinanza impugnata quali zone “esclusivamente industriali” (ai sensi dell’art. 6 c. 2 D.p.c.m. 1 marzo 1991) ai fini dell’esclusione del criterio differenziale, pacificamente in questo caso inapplicabile.

Il tema investe il delicato rapporto tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica del territorio.

3.2. Sotto il profilo urbanistico, l’area ove è localizzato l’opificio della ricorrente è tipizzata quale zona prevalentemente D1 ed in piccola parte D2, mentre la proprietà del controinteressato ricade in area D2: trattasi di destinazione urbanistiche sostanzialmente omogenee a destinazione industriale, come peraltro più volte affermato e certificato dall’Amministrazione (vedi note del 18 luglio 2011, 12 dicembre 2008 e 21 luglio 2011 indirizzate all’A.r.p.a. e lo stesso certificato di destinazione urbanistica del 10 novembre 2011) e dalla stessa difesa comunale (pag. 3 memoria del 18 maggio 2012).

La circostanza che nella zona D2 sorga edificio adibito a civile abitazione del controinteressato non sposta la questione sotto il profilo urbanistico, sia perché tale edificazione pare perfettamente compatibile con le previsioni delle NTA (art. 42) sia perché trattasi di edificio al diretto servizio dell’attività svolta, vale a dire della falegnameria di cui lo Sfaldaroli risulta titolare.

La documentazione depositata in giudizio ha altresì dimostrato l’insussistenza in loco di ulteriori edifici abitativi, a parte quelli situati oltre la ex S.S. 3 bis a distanza imprecisata e comunque non prossima alle zone interessate.

3.3. Ciò premesso, deve stabilirsi appunto se in pendenza della zonizzazione acustica, aree a destinazione urbanistica industriale (pur con la presenza, di fatto, di insediamento abitativo pertinenziale) possano ritenersi o meno “esclusivamente industriali” ai sensi dell’art. 6 c. 2 D.p.c.m. 1 marzo 1991 ai fini dell’esclusione dei criteri differenziali di immissione del rumore.

Ai sensi dell’art. 6 del D.p.c.m. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno “ 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità…..omissis…….; 2. per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.”

Secondo l’articolo 15, comma 1, della legge 447/1995 “Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2”.

Ancora, secondo l’articolo 8, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 14 novembre 1997, “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”.

La normativa quadro in materia di inquinamento acustico (L. n. 447 del 1985), impone come criterio da rispettare nella zonizzazione acustica le destinazioni d’uso preesistenti sul territorio, con salti di classe tra zone confinanti con differenza nei limiti massimi sino a 10dB; detta normativa, interpretata secondo criteri letterali e teleologici, assume la preesistente zonizzazione urbanistica come uno dei parametri attraverso cui determinare la zonizzazione acustica del territorio senza assurgere a parametro unico ed esclusivo. Il legislatore dunque prescrive di “tener conto” delle preesistenti destinazioni urbanistiche, ma non impone di trasfondere le stesse tal quali in corrispondenti classi acustiche (così T.A.R. Lombardia – Milano sez. II 9 novembre 2012, n. 2734; id. Brescia sez II 18 maggio 2012, n. 837) non esaurendosi in attività di programmazione territoriale in senso stretto ed essendo diretta alla tutela ambientale e alla salute umana.

In questa ottica, pertanto, l’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d’ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica; essa è, piuttosto, un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi (T.A.R. Lombardia – Milano sez. II 9 novembre 2012, n. 2734).

3.4. Ma tale possibile motivata non coincidenza tra pianificazione urbanistica ed acustica assume rilievo allorquando il Comune provveda concretamente alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

Viceversa, nelle more della classificazione del territorio comunale ai fini acustici, laddove l’Amministrazione comunale è effettivamente titolare di un potere discrezionale al riguardo, il parametro delle destinazioni urbanistiche impresse nella pianificazione vigente assume evidente rilevanza anche sotto il profilo acustico, laddove l’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio trova un preciso ed ineludibile riferimento nello strumento generale di utilizzo del territorio. D’altronde, e sempre ben inteso in carenza della pianificazione acustica, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione, ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (artt. 9, 32, 42, 44 e 47 c. 2 Cost.) (così Consiglio di Stato sez. IV 10 maggio 2012, n.2710) ivi compreso quello di tutela ambientale e della salute collettiva.

3.5. Ciò conferma ulteriormente la necessità per l’Amministrazione, in ipotesi di mancata approvazione di strumenti di pianificazione di settore, di operare con riferimento allo strumento urbanistico generale, quale fondamentale strumento di pianificazione socio – economico, pena la sua disapplicazione.

Ne consegue che in presenza di livelli acustici derivanti da area caratterizzata in modo omogeneo dal vigente PRG a destinazione produttiva (D1 e D2) la classificazione acustica debba farvi precipuo riferimento, ai sensi dell’art. 6 del D.p.c.m. 1 marzo 1991, dovendosi essa classificare ai fini acustici come “zona esclusivamente industriale” come tale esclusa dal limite differenziale ai sensi del c. 2 dell’art. 6 del suddetto D.p.c.m.

3.6. Del tutto irrilevante, al riguardo, è la mera adozione da parte del Comune del piano di classificazione acustica, non prevedendo la legge alcuna misura di salvaguardia al fine di anticiparne l’efficacia, e non potendo quindi la classificazione IV assegnata all’area del controinteressato trovare alcuna applicazione nella presente controversia, impregiudicata ogni doglianza lamentata dal ricorrente di mancato coordinamento dell’adottato piano (peraltro inoppugnato) con la pianificazione urbanistica comunale.

3.7. D’altronde, osserva il Collegio come non si possa giungere a diverse conclusioni anche a voler prendere come riferimento, in luogo della classificazione urbanistica, la situazione di fatto nell’area interessata dall’impugnata ordinanza (T.A.R. Umbria 26 agosto 2011, n.280) essendo l’insediamento abitativo del controinteressato pertinenziale alla propria falegnameria.

3.8. Mette infine conto evidenziare, sul piano sistematico, in via generale, come la stessa postulata applicabilità – da parte del controinteressato – dei valori limiti differenziali in assenza di pianificazione acustica comunale, sia in giurisprudenza allo stato tutt’altro che pacifica (in senso negativo ex multis T.A.R. Emilia – Romagna Parma 18 settembre 2008, n. 385; id. 12 gennaio 2012, n.7; Consiglio di Stato sez. IV 18 febbraio 2003, n. 880) come peraltro lealmente riconosciuto dalla stessa difesa civica.

3.9. Alla luce delle suesposte considerazioni le assorbenti censure di cui

al I e II motivo di gravame sono fondate e vanno accolte, con conseguente illegittimità delle impugnate ordinanze, assunte sull’erroneo presupposto giuridico dell’applicabilità, alla fattispecie, del criterio differenziale per le immissioni di rumore.

4. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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