* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Impugnazione – Termine decadenziale – Certificato di agibilità – Permesso di costruire – Funzione autonoma.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2013
Numero: 491
Data di udienza: 11 Settembre 2013
Presidente: Fantini
Estensore: Bruno
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Impugnazione – Termine decadenziale – Certificato di agibilità – Permesso di costruire – Funzione autonoma.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 ottobre 2013, n. 491
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Impugnazione – Termine decadenziale.
Laddove il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria (nell’ambito della procedura del c.d. condono edilizio ovvero ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380 del 2001), il termine decadenziale prescritto dall’art. 29 c.p.a. decorre dalla pubblicazione all’albo del relativo provvedimento, non trovando applicazione i principi, relativi all’impugnativa del permesso di costruire ordinario.
Pres. f.f. Fantini. Est. Bruno – G.S. (avv.ti Picchio e Terranova) c. Comune di Città di Castello (avv. Caforio)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Certificato di agibilità – Permesso di costruire – Funzione autonoma.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, assolvendo ad una funzione autonoma rispetto al permesso di costruire.
Pres. f.f. Fantini. Est. Bruno – G.S. (avv.ti Picchio e Terranova) c. Comune di Città di Castello (avv. Caforio)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 ottobre 2013, n.491SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 ottobre 2013, n. 491
N. 00491/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 117 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2013, proposto da Giuseppe Sabini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Picchio e Giulio Terranova, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, corso Vannucci, 10;
contro
il Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Perugia, via del Sole, 8;
nei confronti di
Marcello Cecconi e Valter Cecconi, rappresentati e difesi dall’avv. Katia Cristini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
per
l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 3118 del 22 agosto 2011, rilasciato dal Comune di Città di Castello a Marcello Cecconi e Valter Cecconi e di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali;
nonché per:
la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza pervenuta in data 20 febbraio 2013, con la quale Giuseppe Sabini, per il tramite del proprio legale, ha diffidato l’amministrazione ad adottare, previa esecuzione delle necessarie verifiche tecniche, i provvedimenti di competenza e per la condanna dell’amministrazione intimata a provvedere, entro il termine prescritto, alla definizione del procedimento avviato con la suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e di Marcello Cecconi e Valter Cecconi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giuseppe Sabini ha rilevato da Marcello Cecconi, con atto di cessione registrato in data 7 gennaio 2008, l’azienda di ristorazione, denominata “Ristorante Didon”, sita nel Comune di Città di Castello, stipulando, altresì, un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile a destinazione commerciale, già sede dell’azienda.
2. All’atto della stipula dei suddetti contratti, il Cecconi ha prodotto il certificato di agibilità dell’immobile, rilasciato dal Comune di Città di Castello in data 22 giugno 2006.
3. In considerazione dell’asserita sussistenza di una serie di elementi e circostanze tali da incidere sull’idoneità del bene all’uso convenuto nel contratto di locazioni e sulla sussistenza dei presupposti necessari al rilascio del certificato di agibilità, il Sabini ha presentato all’amministrazione comunale, in data 4 giugno 2010, una istanza finalizzata a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela in relazione al rilascio del suddetto certificato.
4. A seguito della prefata istanza, un tecnico comunale, Geom. Paola Santinelli, ha eseguito in data 28 giugno 2010 un sopralluogo, redigendo la relativa relazione il 2 agosto 2010, nella quale sono stati evidenziati taluni abusi edilizi, nonché rilevata la sussistenza del vincolo ambientale insistente sull’area de qua.
5. Successivamente, l’amministrazione comunale ha rilasciato a Marcello Cecconi il premesso di costruire in sanatoria n. 3118 del 22 agosto 2011.
6. Il 21 gennaio 2013 Giuseppe Sabini ha presentato all’amministrazione una ulteriore istanza con la quale, sul presupposto delle risultanze della relazione redatta il 2 agosto 2010 dal tecnico comunale, della rilevanza penale degli abusi edilizi riscontrati, dell’inosservanza della prescrizioni disposte con il permesso di costruire in sanatoria e della conseguente illegittimità del certificato di agibilità, ha richiesto l’adozione dei provvedimenti di competenza; tale istanza è stata reiterata in data 20 febbraio 2013.
7. Non avendo ottenuto alcun riscontro dal Comune di Città di Castello, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Giuseppe Sabini ha agito per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 3118 del 22 agosto 2011, nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza presentata in data 20 febbraio 2013 e per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere, entro il termine prescritto, alla definizione del procedimento avviato con la suddetta domanda.
8. L’azione di annullamento del permesso di costruire in sanatoria è incentrata sulla violazione dell’art. 17 della l.r. n. 21 del 2004, dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sul vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, in considerazione dell’assenza del requisito della doppia conformità prescritto dalla normativa di riferimento e della circostanza che con il titolo edilizio gravato è stata assentita la realizzazione di opere ulteriori, modificative dello stato di fatto esistente, necessarie all’eliminazione delle difformità riscontrate rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile alla fattispecie. Ciò anche tenuto conto del vincolo paesaggistico -ambientale sussistente sull’area interessata dall’intervento.
9. Il Comune di Città di Castello ed i controinteressati Marcello e Valter Cecconi si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
10. Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
11. Il ricorso, nella parte in cui viene esperita l’azione di annullamento, è irricevibile per tardività.
12. Dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente emerge, infatti, la conoscenza anticipata da parte del Sabini del titolo edilizio in sanatoria in questa sede gravato. A tal fine rileva, in primis, l’istanza presentata in data 21 gennaio 2013 all’amministrazione comunale (all. 7 delle produzioni documentali di parte ricorrente) che reca un espresso riferimento al permesso di costruire, del quale viene correttamente indicato il numero identificativo (3118), sia pure con una data di rilascio erronea, e che pone a proprio presupposto, tra l’altro, l’assenza del requisito della doppia conformità prescritto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, che pure ha costituito oggetto di censura nel presente giudizio. Analoghi riferimenti sono contenuti nell’istanza presentata in data 20 febbraio 2013, per il tramite dei propri legali, dall’odierno ricorrente all’amministrazione comunale (all. 8 delle produzioni documentali di parte ricorrente).
13.Occorre considerare, peraltro, che, nella fattispecie oggetto di giudizio, l’azione di annullamento ha ad oggetto un titolo edilizio rilasciato in sanatoria, sicché, per consolidata giurisprudenza, il termine decadenziale prescritto dall’art. 29 c.p.a. decorre dalla pubblicazione all’albo del relativo provvedimento; del tutto inconferenti risultano, dunque, i principi richiamati dalla difesa del ricorrente, i quali trovano applicazione con riferimento all’impugnativa del permesso di costruire ordinario (cfr., ex multis, TAR Toscana, Firenze, II, 06 agosto 2005, n. 3871; cfr. anche TAR Lombardia Milano, II, 22 ottobre 1992, n. 651; TAR Marche, 07 dicembre 1989, n. 356; Cons. St., sez. V, 11 aprile 1995, n. 587; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 194 e 2 aprile 1991, n. 375). Laddove, come nella fattispecie, il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria (nell’ambito della procedura del c.d. condono edilizio ovvero ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380 del 2001), questi ultimi principi non possono essere applicati atteso che, in tal caso, viene sanata ex post un’attività edilizia già ultimata prima ancora del rilascio del condono o della sanatoria. Il Collegio rileva, inoltre, che dal sito istituzione del Comune di Città di Castello emerge che il provvedimento gravato è stato pubblicato all’albo pretorio dal 25 di agosto al 9 settembre 2011.
14. Né una diversa conclusione potrebbe, nel caso che ne occupa, essere sostenuta alla luce del contenuto del permesso di costruire in sanatoria gravato e, in particolare, della previsione della realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle già realizzate, tenuto conto delle specificità del caso concreto e, segnatamente, della circostanza che dalla documentazione sopra richiamata emerge che il ricorrente, già nel gennaio 2013, era a conoscenza dello specifico contenuto del suddetto titolo edilizio, in relazione al quale ha rilevato l’assenza del “doveroso accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. 380/2011)”, come pure la sussistenza di “prescrizioni” da realizzare con “urgenza, entro e non oltre 120 gg.” dal rilascio del titolo medesimo. Analoghi elementi è possibile desumere dalla successiva istanza presentata in data 20 febbraio 2013.
15. Alla luce delle circostanze sopra rappresentate ed in considerazione della rilevanza che il nostro ordinamento riconnette alla stabilità ed alla certezza agli atti amministrativi, deve escludersi la possibilità che il terzo interessato possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento, eludendo il termine decadenziale prescritto.
16. In disparte le argomentazioni sopra articolate, il Collegio rileva che le controdeduzioni della difesa dell’amministrazione comunale e le relative allegazioni documentali risultano dirimenti ai fini della declaratoria di irricevibilità del ricorso nella parte riferita all’esercizio dell’azione di annullamento.
17. Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente emerge, infatti, che l’odierno ricorrente ha presentato numerose istanze di accesso, aventi ad oggetto, tra l’altro, gli atti del procedimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria gravato; si segnalano, in particolare, l’istanza presentata il 25 agosto 2011, evasa dall’amministrazione con la consegna della documentazione in data 1 settembre 2011 e l’istanza presentata il 27 aprile 2012, riscontrata il 24 maggio 2012 e – con riferimento alle integrazioni richieste – il 25 maggio 2012. Tale documentazione comprova, dunque, che il ricorrente ha avuto piena conoscenza del titolo edilizio impugnato con ricorso introduttivo del presente giudizio in epoca risalente; l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente merita, pertanto, accoglimento, giacché la notificazione è stata effettuata solo in data 11 luglio 2013, quando ormai erano ampiamente decorsi i termini prescritti dall’art. 29 c.p.a..
18. Il Collegio può, a questo punto, procedere all’esame dell’azione proposta dal ricorrente avverso l’inerzia serbata dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata in data 20 febbraio 2013.
19. La domanda si palesa inammissibile.
20. Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza, il che esime da citazioni specifiche, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di provvedere su un’istanza di riesame, annullamento o revoca d’ufficio di atti divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione.
21. La rilevata inammissibilità investe integralmente l’azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e, cioè, in relazione sia alle contestazioni segnalate nell’istanza presentata il 20 febbraio 2013 e riferite alla legittimità del permesso di costruire in sanatoria sia alle conseguenze sull’agibilità dell’immobile che la difesa del ricorrente pretende di correlare all’asserita non conformità dell’opera alla disciplina edilizia ed urbanistica comunale.
22. Il Collegio osserva, infatti, che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, assolvendo ad una funzione autonoma rispetto al permesso di costruire; anche ove si ritenesse, inoltre, di aderire all’orientamento giurisprudenziale che sostiene, alla stregua del principio di ragionevolezza, che la conformità dei manufatti alle norme urbanistico- edilizie costituisca presupposto per il rilascio del certificato agibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 30.04.2009, n. 2760), nella fattispecie oggetto di giudizio emerge che non solo parte ricorrente non ha impugnato nei termini prescritti il titolo edilizio in sanatoria ma anche che l’istanza non contiene alcun specifico riferimento all’assenza delle condizioni igienico-sanitarie, risultando, peraltro, estremamente generica ed incentrata, in definitiva, su profili attinenti alla legittimità degli atti adottati dall’amministrazione che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione.
23. Per completezza di analisi, inoltre, il Collegio ritiene di sottolineare che dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione comunale, emerge che il Sabini ha presentato, in epoca risalente, istanze espressamente dirette a sollecitare la verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile; tali istanze, però, sono state puntualmente riscontrate dall’amministrazione con atti che non hanno costituito oggetto di alcuna tempestiva contestazione.
24. Il Collegio deve esaminare, a questo punto, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla difesa dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
25. La domanda va rigettata.
26. Si evidenzia, infatti, che, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma c.p.a. un ricorso può considerarsi temerario solo quando, oltre a essere erroneo in diritto, rivela la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale (Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789): nella specie il Collegio non ritiene sussistenti le condizioni suddette, tenuto conto di tutte le circostanze emerse dall’analisi degli atti processuali e, in particolare, delle risultanze della relazione redatta in data 2 agosto 2010 dal tecnico comunale, Geom. Paola Santinelli e della situazione di incertezza ingenerata dall’accertamento degli abusi edilizi e dalla presentazione della domanda di sanatoria, tenuto anche conto della sussistenza del vincolo paesaggistico insistente sull’area interessata dall’attività edilizia. Il Collegio rileva, inoltre, che l’onere difensivo genericamente individuato dalla difesa dell’amministrazione comunale nell’articolazione della domanda non si presta ad un favorevole apprezzamento ai fini dell’individuazione di un danno risarcibile ai sensi dell’invocata disposizione codicistica, in considerazione della statuizione sulle spese di cui al successivo capo della presente pronuncia e tenuto anche conto dell’integrale ed immediata definizione del giudizio con la presente pronuncia e dell’assenza di espedienti dilatori, non ravvisabili nel contegno tenuto in giudizio dalla difesa del ricorrente.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
– dichiara irricevibile per tardività l’azione di annullamento;
– dichiara inammissibile l’azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a..
Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore, in solido, del Comune di Città di Castello e di Marcello e Valter Cecconi, che liquida complessivamente in € 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a. ed all’importo del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)