Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 75 | Data di udienza: 15 Gennaio 2019

* RIFIUTI – AMIANTO – D.M. 6 settembre 1994 – Applicazione – Strutture suscettibili di utilizzazione collettiva – Utilizzazione in atto – Non è richiesta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 18 Febbraio 2019
Numero: 75
Data di udienza: 15 Gennaio 2019
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei


Premassima

* RIFIUTI – AMIANTO – D.M. 6 settembre 1994 – Applicazione – Strutture suscettibili di utilizzazione collettiva – Utilizzazione in atto – Non è richiesta.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 18 febbraio 2019, n. 75


RIFIUTI – AMIANTO – D.M. 6 settembre 1994 – Applicazione – Strutture suscettibili di utilizzazione collettiva – Utilizzazione in atto – Non è richiesta.

Ai fini dell’applicazione del d.m. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3, e dell’art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto), rileva solo che le strutture siano suscettibili di <<utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse>> (cfr., premesse al d.m. 6 settembre 1994), indipendentemente dal fatto che esse si trovino, allo stato, inutilizzate.


Pres. Potenza, Est. Mattei – S.L. (avv. Lera) c. Comune di Castel Giorgio (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 18 febbraio 2019, n. 75

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 18 febbraio 2019, n. 75

Pubblicato il 18/02/2019

N. 00075/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2018, proposto da Silvia Lera, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Lera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Castel Giorgio non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 1 del 30 novembre 2016 del Comune di Castel Giorgio (Area Tecnica), irritualmente notificata in allegato alla raccomandata n. 15230114710-2 il 17 aprile 2018, con cui si è disposto la messa in sicurezza di coperture in cemento amianto (eternit) in località Podere Le Molare n. 13 in Contrada Case Vecchie 13, nel Comune di Castel Giorgio (TR).

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Castel Giorgio ha disposto la messa in sicurezza di coperture in cemento amianto (eternit) di alcuni manufatti di proprietà della sig.ra Silvia Lera, odierna ricorrente.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge in relazione alla disciplina del combinato disposto delle norme di cui al D. M. 6 settembre 1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per errata interpretazione ed applicazione normativa.

Riferisce la ricorrente che <<i capannoni coperti dalle lastre in eternit oggetto dell’ordinanza impugnata sono ubicati in una tenuta agricola di notevole estensione (14 ettari), interamente recintata, inaccessibile da terze persone, in una zona disabitata ed i fabbricati sono chiusi con cancelli e lucchetti di sicurezza. Inoltre, le lastre di eternit non sono in materiale friabile, bensì compatto ed in quanto tali non possono subire danneggiamenti se non per opera vandalica dell’uomo o per eventi calamitosi naturali come accaduto ed al quale evento si è prontamente provveduto, peraltro senza richiedere indennizzi dalla comunità>>. Ne conseguirebbe l’insussistenza di alcun rischio alla salute nei confronti di lavoratori e/o occupanti come richiesto dalla citata disciplina normativa.

II. Violazione di legge in relazione al richiamato Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. 81/2008, per errata interpretazione ed applicazione normativa.

Adduce la ricorrente che <<il campo di applicazione del decreto citato, infatti, riguarda esclusivamente le imprese ed i lavoratori che provvedono alla bonifica di siti contenenti amianto e, pertanto, la normativa esplicitamente richiamata non è antecedente logico, né giuridico dell’ordinanza contestata>>.

III. Violazione di legge in relazione alla disciplina di cui agli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/90, nonché alla ratio legis che ne sta a fondamento, per impedimento alla partecipazione del procedimento amministrativo e violazione del contraddittorio. Violazione art. 3 della Costituzione e art. 1 della Legge 241/90 per sperequazione di trattamento di situazioni identiche.

Lamenta la ricorrente la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990, non avendo << mai ricevuto notizia, comunicazione o notifica di atti prodromici all’emissione del provvedimento impugnato>>, come pure del sopralluogo eseguito dalla U.S.L. il 4 maggio 2016, nonché degli esiti del medesimo.

IV. Violazione di legge in relazione all’art.10 della legge 265/99 per irritualità della notificazione del provvedimento amministrativo.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato <<avrebbe dovuto essere notificato con l’apposita procedura e non portato a conoscenza della ricorrente con una semplice raccomandata postale, per giunta allegato ad una lettera, ingenerando confusione nella medesima>>.

V. Violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 1 della legge 241/90 per carenza di motivazione conseguente all’inesistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento.

3. Il Comune di Castel Giorgio non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4. All’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.


DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Castel Giorgio ha disposto la messa in sicurezza di coperture in cemento amianto (eternit) di alcuni manufatti di proprietà dell’odierna ricorrente.

2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

3. Dalle premesse del provvedimento impugnato risulta infatti che l’indice di degrado delle coperture in eternit dei fabbricati di parte ricorrente <<risulta pari a 30 e che tale indice prevede la messa in sicurezza mediante sopracopertura, incapsulamento o rimozione come descritto dalla D.G.R. n. 129 del 01/02/2010 entro il termine di 3 (tre) anni dall’accertamento>>.

4. Non colgono pertanto nel segno le doglianze (terzo e quinto motivo di ricorso) relative all’asserita violazione delle garanzie procedimentale ed al paventato difetto di motivazione e/o istruttoria del provvedimento impugnato, le cui risultanze appaiono invero coerenti con la disposta valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento-amianto, la quale è stata correttamente condotta attraverso l’ispezione dei manufatti e l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 129 (rimasta inoppugnata), il cui allegato A riporta l’algoritmo che la Regione Umbria ha deciso di adottare per la valutazione obbligatoria delle coperture esterne in cemento amianto.

5. E ciò coerentemente alla disciplina di cui di cui al d.m. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3, e dell’art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto), il cui art. 1a) recita testualmente che <<la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante è la friabilità dei materiali>>.

6. Sempre per l’infondatezza, deve giungersi in ordine alla dedotta violazione della normativa in tema cessazione dell’impiego dell’amianto (primo motivo di ricorso) in conseguenza del fatto che <<i capannoni coperti dalle lastre in eternit oggetto dell’ordinanza impugnata sono ubicati in una tenuta agricola di notevole estensione (14 ettari), interamente recintata, inaccessibile da terze persone, in una zona disabitata ed i fabbricati sono chiusi con cancelli e lucchetti di sicurezza>>.

7. Ciò che infatti rileva ai fini dell’applicazione della suindicata normativa è che si tratti comunque di strutture suscettibili di <<utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse>> (cfr., premesse al d.m. 6 settembre 1994), indipendentemente dal fatto che esse si trovino, allo stato, inutilizzate.

8. Parimenti destituita di fondamento, è l’affermazione di parte ricorrente (secondo motivo), con cui si contesta l’applicazione al caso di specie della disciplina di cui al titolo IX, capo 3°, del d.lgs. 81/2008, trattandosi invero di normativa il cui ambito di applicazione concerne <<tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate>> ed è quindi perfettamente attinente al caso di specie, in cui è stata ordinata <<la messa in sicurezza mediante sopracopertura, incapsulamento o rimozione>> delle coperture di cemento-amianto dei fabbricati di parte ricorrente, la quale dovrà essere effettuata dalle apposite ditte specializzate, coerentemente a detta disciplina normativa.

9. Sempre per l’infondatezza, deve infine concludersi in ordine all’asserita irritualità della notifica del provvedimento impugnato, trattandosi di rilievo puramente formale insuscettibile di inficiare nella sostanza la legittimità delle valutazioni e determinazioni assunte dall’amministrazione intimata nei confronti dell’odierna ricorrnte.

10. In conclusione il ricorso va rigettato siccome infondato.

11. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Castel Giorgio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Enrico Mattei
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO

 

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