* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Silenzio della P.A. – Natura – Provvedimento tacito di diniego – Atti intervenuti successivamente al termine di sessanta giorni dal perfezionamento del silenzio significativo – Irrilevanza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2018
Numero: 410
Data di udienza: 2 Luglio 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Amovilli
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Silenzio della P.A. – Natura – Provvedimento tacito di diniego – Atti intervenuti successivamente al termine di sessanta giorni dal perfezionamento del silenzio significativo – Irrilevanza.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 2 luglio 2018, n. 410
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Accertamento di conformità – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Silenzio della P.A. – Natura – Provvedimento tacito di diniego – Atti intervenuti successivamente al termine di sessanta giorni dal perfezionamento del silenzio significativo – Irrilevanza.
Il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all’art. 36 t.u. edilizia, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego; in effetti la natura provvedimentale è anche confermata dall’art. cit., secondo cui sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; è anche evidente che l’inutile decorso del predetto termine comporta la reiezione della domanda de qua e quindi si invera un vero e proprio provvedimento tacito di diniego (così Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 410; sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2691; Id., sez.V, 11 febbraio 2003, n. 706; in termini T.A.R. Puglia, Bari sez. III, 4 aprile 2017, n. 322). Ne consegue l’irrilevanza dei successivi atti endoprocedimentali emanati dal Comune, ivi compreso il c.d. preavviso di diniego (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) comunque intervenuto successivamente al termine di sessanta giorni dal perfezionamento del silenzio significativo, non potendo più il ricorrente pretendere il riesercizio di un potere già esercitato, seppur in forma tacita.
Pres. Potenza, Est. Amovilli – P.O. e altri (avv. Bocci) c. Comune di Monteleone di Spoleto (avv. Angeletti)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 2 luglio 2018, n. 410SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 2 luglio 2018, n. 410
Pubblicato il 02/07/2018
N. 00410/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2010, proposto da
Pierino Olivieri, Lorena Olivieri, Delfina Cioccolini, Sabatina Cioccolini, Otello Olivieri, rappresentati e difesi dall’avvocato Marta Bocci, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Comune di Monteleone di Spoleto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentino Angeletti, con domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Falcinelli in Perugia, via XIV Settembre, 73;
per l’annullamento
previa sospensiva
– dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 17 del 10.9.2010 a firma del Responsabile del Servizio e del Procedimento dell’Area Tecnica Settore Urbanistica del Comune di Monteleone di Spoleto;
– nonchè di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello indicato, ivi compresa – in particolare e per quanto occorra – l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 05 del 03.03.2010, notificata in data 08.03.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Spoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 12 giugno 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Gli odierni ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 17 del 10 settembre 2010 con cui il Responsabile del Servizio Area Tecnica Settore Urbanistica del Comune di Monteleone di Spoleto ha loro intimato la demolizione di opere abusive consistenti in una tettoia in legno lamellare realizzata in adiacenza a fabbricato agricolo preesistente.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di gravame, così riassumibili:
I.violazione e falsa o errata applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90: sarebbe stato violato l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento si da impedire la presentazione di elementi idonei a dimostrare il carattere non abusivo delle opere oggetto dell’impugnata ordinanza;
II. violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 6 L.R. Umbria 21/2004 , dell’art. 7 c. 1 lettera d) L.R. Umbria n. 1/2004: la tettoia avrebbe natura pertinenziale in quanto di appoggio rispetto all’edificio principale, dunque non sarebbe a suo dire assoggettata ad alcun titolo abilitativo;
III. violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 3 della legge 241/90: l’ordinanza gravata non indicherebbe le ragioni a supporto dell’ordine di demolizione.
Si è costituito il Comune di Monteleone di Spoleto eccependo l’infondatezza del gravame, stante le rilevanti dimensioni della tettoia (9,50 x 3,40 x 2,98) le quali escluderebbero l’asserito carattere pertinenziale sotto un profilo urbanistico-edilizio evidenziando l’accertato aumento di volumetria in quanto destinata a civile abitazione.
Con ordinanza n. 19 del 2011 l’adito Tribunale ha accolto la domanda incidentale cautelare in considerazione della sussistenza del “periculum in mora”.
Parte ricorrente il 23 novembre 2010 ha poi presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. 21/2004, ritenuta il 30 gennaio 2012 non accoglibile dal Comune ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90 (preavviso di rigetto) sia per la riscontrata violazione della zona di rispetto stradale sia per carenze documentali.
In prossimità della discussione nel merito parte ricorrente ha avanzato istanza di rinvio dell’udienza pubblica in considerazione sia della sospensione dei procedimenti per effetto dei Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e 9 febbraio 2017 n. 8 risultando il Comune di Monteleone di Spoleto tra quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sia della pendenza del procedimento di sanatoria.
All’udienza pubblica di smaltimento del 12 giugno 2018 il Collegio ha rilevato d’ufficio il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione stante la mancata rituale impugnazione del diniego tacitamente formatosi sull’istanza del 23 novembre 2010 volta all’ottenimento dell’accertamento di conformità delle opere per cui è causa; la difesa dei ricorrenti ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, come da verbale d’udienza; indi la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.-E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza n. 17/2010 con cui il Comune di Monteleone di Spoleto ha intimato ai ricorrenti in qualità di comproprietari la demolizione di opera abusiva consistente nella realizzazione di una tettoia in legno lamellare in adiacenza a fabbricato agricolo.
3.- Preliminarmente non possono essere accolte le istanze di rinvio e di cancellazione della causa dal ruolo avanzate da parte ricorrente.
Nelle disposizioni che regolano il processo amministrativo non è dato di rinvenire alcuna norma o principio che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che alla parte interessata è riconosciuta una mera facoltà di illustrare al giudice, titolare della decisione finale, le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza o la cancellazione della causa dal ruolo; la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa per potere trovare accoglimento debbono infatti trovare il proprio fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, posto che, il processo amministrativo pur essendo regolato dal principio dispositivo è luogo di composizione e soddisfazione di interessi pubblici, oltre che di interessi privati (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 21 novembre 2017, n. 378).
4.- Ravvisa nel caso di specie il Collegio il venir meno di ogni interesse alla decisione del ricorso stante la mancata impugnazione del diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente il 23 novembre 2010 e del tutto inoppugnata.
Posto infatti che la presentazione dell’istanza di sanatoria, per giurisprudenza consolidata anche dell’adito Tribunale, determina l’inefficacia della pregressa ordinanza di demolizione ed il consequenziale sopravvenuto difetto di interesse sull’impugnativa inerente l’ordinanza stessa (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna sez. II, 18 marzo 2016, n. 322; T.A.R. Umbria 19 dicembre 2014, n. 625) parte ricorrente ha omesso di impugnare il diniego tacito opposto dall’Amministrazione comunale sulla suddetta istanza di sanatoria.
Il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all’art. 36 t.u. edilizia, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego; in effetti la natura provvedimentale è anche confermata dall’art. cit., secondo cui sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; è anche evidente che l’inutile decorso del predetto termine comporta la reiezione della domanda de qua e quindi si invera un vero e proprio provvedimento tacito di diniego (così Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 410; sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2691; Id., sez.V, 11 febbraio 2003, n. 706; in termini T.A.R. Puglia, Bari sez. III, 4 aprile 2017, n. 322).
Ne consegue l’irrilevanza dei successivi atti endoprocedimentali emanati dal Comune resistente, ivi compreso il c.d. preavviso di diniego del 30 gennaio 2012 (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) comunque intervenuto successivamente al termine di sessanta giorni dal perfezionamento del silenzio significativo, non potendo più il ricorrente pretendere il riesercizio di un potere già esercitato, seppur in forma tacita, si da determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
5.- Per i suesposti motivi il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Paolo Amovilli
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO