Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 587 | Data di udienza: 8 Giugno 2016

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Superamento dei valori soglia – Sospensione dell’attività – Illegittimità – Presupposti: diffida e pericolo effettivo per la salute e l’ambiente – Indicazione del termine di sospensione – Necessità – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2016
Numero: 587
Data di udienza: 8 Giugno 2016
Presidente: Potenza
Estensore: Santini


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Superamento dei valori soglia – Sospensione dell’attività – Illegittimità – Presupposti: diffida e pericolo effettivo per la salute e l’ambiente – Indicazione del termine di sospensione – Necessità – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 2 settembre 2016, n. 587


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Superamento dei valori soglia – Sospensione dell’attività – Illegittimità – Presupposti: diffida e pericolo effettivo per la salute e l’ambiente – Indicazione del termine di sospensione – Necessità – Art. 278 d.lgs. n. 152/2006.

 In tema di emissioni in atmosfera, la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l’ambiente, che deve essere attestato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 97). E ciò secondo l’espressa previsione di cui all’art. 278, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale non è di per sé sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante. A ciò si aggiunga la necessità di indicare il termine di sospensione dell’attività, sia a norma del menzionato art. 278 (il quale parla di “contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione”, laddove il termine “temporanea” è stato effettivamente aggiunto, con chiaro effetto innovativo, dal decreto legislativo n. 128 del 2010), sia dell’art. 21-quater, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone”.

Pres. Potenza, Est. Santini – D. s.r.l. (avv.ti Bromuri  e Falcinelli) c. Regione Umbria (avv. Gobbo)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 2 settembre 2016, n. 587

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 2 settembre 2016, n. 587

Pubblicato il 02/09/2016

N. 00587/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2015, proposto da:
Distillerie G.Di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri C.F. BRMMHL69P26G478E, Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Perugia, Via del Sole n. 8;


contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo C.F. GBBNRT66H42G601U, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Perugia, corso Vannucci n. 30;

nei confronti di

Arpa Umbria – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Tarantini C.F. TRNGNN38T18G478Y, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, è elettivamente domiciliata;

per l’annullamento

della determinazione del dirigente della Direzione Regionale Risorsa Umbria n. 10010 del 21 dicembre 2015 recante diffida e sospensione dell’attività lavorativa inerente il punto di emissione E1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Umbria e di Arpa Umbria – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si premette in fatto che:

a) la società ricorrente svolge attività di produzione di alcool etilico, avvalendosi a tal fine di una centrale termica composta da due caldaie a vapore dotate di bruciatori per biomasse. Questa particolare fase di lavorazione determina la produzione di fumi e dunque di emissioni in atmosfera: di qui la necessità di dotarsi di autorizzazione ex art. 269 decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambiente). Autorizzazione nel caso di specie rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4722 del 28 maggio 2013, la quale prevede specifici limiti di emissione per ciascun punto di emissione;

b) accertato il superamento di valori limite per il punto di emissione E1, l’amministrazione intimata adottava prima una diffida (determinazione in data 21 settembre 2015) e poi la sospensione dell’attività riguardante il predetto punto di emissione, con determinazione n. 10010 del 21 dicembre 2015, “fino a quando non si dimostri … di avere messo in atto tutti i provvedimenti finalizzate a risolvere le problematiche sopra descritte”;

c) tale provvedimento veniva impugnato per violazione dell’art. 278 del codice ambiente, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 271 codice ambiente (omessa considerazione superamenti dovuti ad anomalie di funzionamento impianto) e violazione del principio delle migliore tecnologie disponibili;

d) si costituivano in giudizio l’amministrazione regionale nonché ARPA Umbria per chiedere il rigetto del gravame;

e) alla pubblica udienza dell’8 giugno 2016 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso evidenzia il collegio che:

1) il provvedimento impugnato si limita ad accertare l’avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre, quale automatica conseguenza, la sospensione dell’attività lavorativa;

2) ebbene secondo la giurisprudenza amministrativa “la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l’ambiente, che deve essere attestato” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 97). E ciò secondo l’espressa previsione di cui all’art. 278, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale non è di per sé sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante;

3) ebbene tali valutazioni circa il pericolo concreto ed effettivo per la salute pubblica e l’ambiente sono state del tutto omesse dall’amministrazione intimata, essendosi limitata quest’ultima ad appurare alcuni superamenti dei valori soglia ed a ricollegarvi, in automatico, la decisione di sospendere la relativa attività. Analoghe considerazioni vanno parallelamente svolte per i pareri di ARPA ed AUSL Umbria 1 richiamate per relationem, non potendo bastare a tal fine neppure il mero e generico richiamo, legislativamente previsto, al pericolo per salute pubblica ed ambiente;

4) a ciò si aggiunga che non è stato indicato il termine di sospensione della predetta attività. Obbligo questo previsto sia dall’art. 278, comma 1, lettera b), codice ambiente (il quale parla di “contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione”, laddove il termine “temporanea” è stato effettivamente aggiunto, con chiaro effetto innovativo, dal decreto legislativo n. 128 del 2010) sia dall’art. 21-quater, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone”;

5) la difesa dell’amministrazione regionale ritiene a tale ultimo riguardo che la fissazione di un termine potrebbe andare a detrimento della posizione del diretto interessato: in caso di infruttuosa scadenza del termine stesso, infatti, potrebbe scattare la più grave sanzione della revoca della autorizzazione. Il collegio non condivide la pur suggestiva tesi regionale, e ciò dal momento che la fissazione di un termine specifico non è posto tanto nell’interesse del privato colpito dal provvedimento inibitorio ma, piuttosto, in quello pubblico ad una celere, chiara e soprattutto certa definizione della vicenda patologica legata all’inquinamento atmosferico. Vicenda che comunque si deve risolvere in tempi ben definiti onde assicurare – vuoi mediante l’adeguamento funzionale ed ottimale dell’impianto vuoi attraverso la sua radicale chiusura – la migliore tutela per l’ambiente e la salute pubblica.

In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale in epigrafe indicata.

È in ogni caso fatto salvo il potere di riesame, nei sensi e nei limiti qui descritti, ad opera delle amministrazioni intimate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 987 del 2015, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.

Condanna le amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali tra le medesime.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO
 

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