Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 52 | Data di udienza: 18 Novembre 2015

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esercizio del potere repressivo in materia edilizia – Elemento soggettivo della colpa – Indifferenza – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2016
Numero: 52
Data di udienza: 18 Novembre 2015
Presidente: Lamberti
Estensore: Amovilli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esercizio del potere repressivo in materia edilizia – Elemento soggettivo della colpa – Indifferenza – Ragioni.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez.1^ – 26 gennaio 2016, n.52


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esercizio del potere repressivo in materia edilizia – Elemento soggettivo della colpa – Indifferenza – Ragioni.

L’elemento soggettivo della colpa, ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia, è tendenzialmente indifferente, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti civilistici l’esperimento di azione risarcitoria nei confronti del dante causa (T.A.R. Campania – Salerno sez. II, 8 novembre 2004, n.1985; T.A.R. Umbria 25 luglio 2014, n. 419). A differenza della sanzione amministrativa che per finalità di prevenzione generale e speciale è indirizzata a punire il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dalla sussistenza di un danno, la misura ripristinatoria edilizia ha invece ad oggetto la “res” allo scopo di ripristinare l’equilibrio di carattere urbanistico alterato dalla violazione. Ciò comporta, tra l’altro, anche l’inapplicabilità dei principi di cui alla legge generale sul potere sanzionatorio amministrativo (L.n. 689/81) ivi compreso il principio di personalità. Non a caso, il comma terzo dell’art. 31 del t.u. edilizia, diversamente dal comma secondo, considera esclusivamente il responsabile dell’abuso ai soli fini dell’eventuale acquisizione dell’area di sedime in ipotesi di inosservanza dell’ordine di demolizione, senza introdurre alcun principio di responsabilità personale.


Pres. Lamberti, Est. Amovilli – B. Società Semplice Agricola (avv.Bianchi) c. Comune di Umbertide (avv. Duranti)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez.1^ - 26 gennaio 2016, n.52

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez.1^ – 26 gennaio 2016, n.52

N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2014 REG.RIC.
N. 00751/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2014, proposto da:
Blasi Anna e Mauro Società Semplice Agricola, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Bianchi, con domicilio eletto presso Roberto Bianchi, in Perugia, piazza Danti 28;

contro

Comune di Umbertide, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Duranti, con domicilio eletto presso Dante Duranti, in Perugia, corso Vannucci, 47;

nei confronti di

Eleonora e Michela Mochi Onori, rappresentate e difese dall’avv. Simone Budelli, con domicilio eletto presso Simone Budelli, in Perugia, via Dottori, 85;

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2014, proposto da:
Blasi Anna e Mauro Società Semplice Agricola, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Bianchi, con domicilio eletto presso Roberto Bianchi, in Perugia, piazza Danti 28;

contro

Comune di Umbertide, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Duranti, con domicilio eletto presso Dante Duranti in Perugia, corso Vannucci, 47;

nei confronti di

Eleonora Mochi Onori, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Budelli, con domicilio eletto presso Simone Budelli in Perugia, via Dottori, 85;

per l’annullamento

previa sospensiva

quanto al ricorso n. 750 del 2014:

– dell’ordinanza n. 110 del 25.08.2014, assunta dal Responsabile Servizi relativi allo Sportello Unico Edilizia/Attività Produttive geom. Carlo Cìarabelli del Comune di Umbertide, notificata alla società ricorrente in data 27.08.2014 avente ad oggetto: l’ordine alla Società Agricola Blasi Anna e Mauro s.s., quale responsabile dell’abuso e proprietaria delle particelle distinte al Foglio 44, nn. 1480, 1496, 1497 e 1498, di demolire il manufatto descritto nella premessa della citata ordinanza situato a cavallo delle particelle 1480 e 1496 del Foglio 44 e, conseguentemente, di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il tutto senza pregiudizio dell’azione penale;

– di qualsiasi altro atto e provvedimento presupposto, precedente, susseguente o comunque collegato con i suddetti provvedimenti impugnati anche quelli allo stato non conosciuti;

quanto al ricorso n. 751 del 2014:

– dell’ordinanza n 109 del 25.08.2014, assunta dal Responsabile Servizi relativi allo Sportello Unico Edilizia/Attività Produttive geom. Carlo Ciarabelli del Comune di Umbertide, notificata alla societa ricorrente in data 27.08.2014 avente ad oggetto: l’ordine alla Società Agricola Blasi Anna e Mauro s.s., quale responsabile dell’abuso e proprietaria delle particelle distinte al Foglio 44, nn. 1480, 1496, 1497 e 1498, nonché ad Eleonora Mochi Onori, quale responsabile dell’abuso e proprietaria delle particelle distinte al medesimo Foglio 44, nn. 1474, 1481, 1482 e 1486, di demolire, ciascuno nel proprio titolo, obbligo e competenza, il manufatto descritto nella premessa della citata ordinanza, situato a cavallo delle particelle 1481, 1482, 1486 e 1496 del Foglio 44 e, conseguentemente, di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il tutto senza pregiudizio dell’azione penale; della nota prot. n. 16875 del 27.08.2014 con oggetto: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino stato dei luoghi n. 109 del 25.08.2014 inviata alla Società Agricola Biasi Anna e Mauro s.s. e ad Eleonora Mochi Onori al fine di rettificare errore materiale presente nell’ultimo capoverso della descrizione degli abusi accertati presso l’immobile “A” nell’ordinanza sopra citata “non è la 1946 ma è la 1496 del foglio 44, fermo il resto” (doc. n. 2);

– di qualsiasi altro atto e provvedimento presupposto, precedente, susseguente o comunque collegato con i suddetti provvedimenti impugnati anche quelli allo stato non conosciuti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide, di Eleonora e Michela Mochi Onori e del Comune di Umbertide;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone la società ricorrente di aver acquistato il 5 aprile 2012 dalle signore Eleonora e Michela Mochi Onori, mediante atto pubblico, alcuni immobili consistenti in due annessi rurali, contraddistinti al Catasto al foglio 44 particelle 1497 e 1498, un terreno agricolo di 8.653 mq., censito alla particella 1496 oltre ad altro terreno censito alla particella 1480.

Il citato atto pubblico ha escluso invece dall’oggetto della compravendita alcuni manufatti realizzati negli anni settanta annessi ai suddetti terreni consistenti in un vecchio essiccatoio e in edificio utilizzato a ricovero bestiame e fienile (insistente a cavallo tra le particelle 1414 e 1415) contrariamente a quanto invece disposto nel preliminare stipulato mediante scrittura privata tra le parti il 26 aprile 2010.

Con ordinanza n. 110 del 25 agosto 2014 il Comune di Umbertide ha intimato all’esponente società in persona degli omonimi titolari la demolizione del manufatto adibito a ricovero bestiame e fienile in quanto realizzato in assenza di permesso a costruire.

Con ulteriore ordinanza n 109 sempre del 25 agosto 2014, il Comune ha intimato sempre alla società istante, unitamente ad Eleonora Mochi, la demolizione del manufatto ubicato a cavallo delle particelle 1481, 1482, 1486 (di proprietà della sig.ra Mochi) e 1496 del foglio 44 poiché in totale difformità dal progetto assentito.

La società ricorrente ha citato in giudizio innanzi al Tribunale civile di Perugia le proprie danti causa al fine di accertare la nullità c.d. formale, ai sensi dell’art. 17 e 40 della legge 47 del 1985, dell’atto pubblico del 5 aprile 2012 stante la mancata menzione del trasferimento degli edifici abusivi insistenti sui terreni oggetto del trasferimento.

Con il ricorso RG 750/2014 la società istante impugna la suesposta ordinanza n. 110 del 2014, deducendo le seguenti doglianze così riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 31 del d. P.R. 380 del 2001, erronea individuazione del soggetto passivo dell’ordinanza di demolizione, eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria: l’ordinanza impugnata non avrebbe dovuto essere diretta nei confronti della società ricorrente, non potendo essa considerarsi titolare della proprietà degli immobili asseritamente abusivi in forza di contratto da ritenersi nullo poiché escludente dalla compravendita gli edifici che insistono sui terreni trasferiti, da ritenersi ricompresi secondo il principio di accessione; dal preliminare del 2010 emergerebbe in modo in equivoco la volontà delle parti di ricomprendere nel trasferimento anche i predetti edifici;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 commi 1, e 2, del d.P.R. 380 del 2001, dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, degli artt. 5 e 6 della L.R. Umbria n. 21 del 2004, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, travisamento, violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 3 della legge 241 del 1990 per difetto di istruttoria e motivazione: l’Amministrazione comunale si sarebbe limitata alla mera individuazione dei proprietari attuali dei manufatti asseritamente abusivi senza indagare al fine di accertare gli effettivi responsabili dell’abuso edilizio contestato; il proprietario attuale delle opere abusive, ai sensi della normativa edilizia, non sarebbe tenuto a garantire la conformità urbanistico edilizia diversamente dal titolare del permesso di costruire, dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori; gli edifici oggetto dell’impugnata ordinanza sarebbero stati realizzati sin dal 1977 quindi senza nessun apporto da parte della ricorrente; tali circostanze avrebbero potuto essere chiarite in sede di contraddittorio procedimentale ove il Comune avesse curato di effettuare la prescritta comunicazione di avvio del procedimento;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 per difetto di istruttoria e motivazione: trattandosi di ordinanza repressiva emessa a distanza di lungo tempo dalla realizzazione dei manufatti abusivi l’Amministrazione avrebbe dovuto congruamente motivare la sussistenza di ragioni pubblico interesse idonee a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato;

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001; Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. Umbria n. 21 del 2004: l’ordinanza gravata ometterebbe di indicare l’area di sedime acquisita al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza.

Si è costituito il Comune di Umbertide, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:

– il carattere ripristinatorio e non già sanzionatorio dei provvedimenti di repressione dell’abusivismo edilizio, essendo del tutto irrilevante l’individuazione del soggetto responsabile dell’abuso;

– la necessità per il Comune di individuare il solo proprietario catastale dell’immobile abusivo;

– la non necessità, di contro, della comunicazione di avvio del procedimento né di una congrua motivazione in merito all’interesse pubblico perseguito, trattandosi di esercizio di un potere del tutto vincolato e doveroso a fronte di un illecito di carattere permanente;

– la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato il 5 aprile 2012.

Si sono costituite anche le controinteressate Eleonora e Michela Mochi Onori, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. quanto alla domanda dichiarativa della nullità del contratto, oltre che per difetto di interesse poiché ove fosse fondata la domanda di nullità del contratto di compravendita azionata in sede civile nessuna utilità deriverebbe dall’accoglimento del ricorso, venendo meno il titolo di proprietà sugli edifici oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014, con ordinanza n. 166/2014 è stata accolta l’istanza incidentale cautelare di cui al ricorso RG 750/2014 sotto il profilo del “periculum in mora”.

La società ricorrente ha indi avanzato, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., istanza congiunta di sospensione del processo in relazione alla citazione delle odierne controinteressate innanzi al Tribunale civile di Perugia per l’accertamento della nullità del contratto di compravendita del 5 aprile 2012, al fine di evitare un contrasto con il giudicato civile, trattandosi di controversia a suo dire di tipo pregiudiziale dal momento che in ipotesi di esito vittorioso la ricorrente non avrebbe alcun interesse a coltivare il ricorso al Tribunale Amministrativo.

Le difese delle controinteressate e del Comune si sono opposte alla suddetta istanza, non sussistendo a loro dire alcun rapporto di pregiudizialità, risultando l’oggetto dei due giudizi completamente diverso ed autonomo e risultando l’Amministrazione altresì estranea al giudizio civile, evidenziando quanto al merito la insussistenza di qualsivoglia affidamento dei titolari della società in ordine alla conformità urbanistico edilizia dei manufatti abusivi, in considerazione anche dello specifico obbligo assunto nel contratto preliminare a carico di quest’ultimi a procedere alla demolizione di tutti i fabbricati esistenti, in quanto abusivi e fatiscenti.

La difesa della società ricorrente ha controdedotto a tutte le eccezioni sollevate dalle controparti ed insistito per l’accoglimento del gravame.

Con il ricorso RG 751/2014 la società ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza comunale di demolizione n. 109 del 25 agosto 2014, deducendo censure in parte del tutto identiche a quelle veicolate con il ricorso 750/14, oltre a dolersi anche della circostanza secondo cui i manufatti in questione ricadrebbero pressoché esclusivamente nella proprietà della sig.ra Eleonora Mochi oltre che della materiale impossibilità di procedere alla demolizione in via autonoma della porzione insistente sulla particella 1496 di relativa proprietà, come da perizia di tecnico di fiducia depositata in giudizio.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015, con ordinanza n. 7/2015 è stata accolta anche l’istanza incidentale cautelare di cui al ricorso RG 751/2014 sotto il profilo del “periculum in mora”.

Pure in relazione al suddetto secondo ricorso la difesa della ricorrente ha avanzato istanza di sospensione del processo, per le medesime ragioni sopra esposte.

Anche nei confronti del suddetto ricorso il Comune di Umbertide e le sig.re Mochi si sono costituite in giudizio, con difese del tutto analoghe a quelle già sinteticamente descritte in merito al connesso ricorso RG 750/2014, evidenziando altresì come l’asserita impossibilità di dare esecuzione all’ordinanza dipenda esclusivamente dalla volontà della ricorrente e non già da ragioni tecniche.

All’udienza pubblica del 18 novembre 2015, sentiti i difensori, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

2. E’ materia del contendere la legittimità delle ordinanze di demolizione nn. 109 e 110 del 25 agosto 2014 con cui il Comune di Umbertide ha ordinato alla società ricorrente, in qualità di proprietaria, la demolizione di alcuni manufatti abusivi.

3. In limine litis va disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva nonchè l’identità della posizione sostanziale azionata.

4. Preliminarmente, va altresì respinta l’istanza della ricorrente di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione ad entrambi i ricorsi.

Come condivisibilmente evidenziato dalla stessa difesa civica, la decisione del giudizio civile in merito alla validità del contratto stipulato tra la società ricorrente e le sorelle Mochi non riveste carattere pregiudiziale rispetto alla decisione dei ricorsi in epigrafe, esclusivamente aventi ad oggetto la legittimità del potere repressivo esercitato dal Comune di Umbertide nei confronti dei riscontrati abusi edilizi, senza contare la completa estraneità di quest’ultimo alla pendente lite civile.

A prescindere da ogni altra considerazione riveste carattere dirimente, come meglio si dirà in prosieguo, la tendenziale indifferenza ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia dell’elemento soggettivo della colpa, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti tra privati l’esperimento di azione civile risarcitoria nei confronti del dante causa.

Ragione per cui anche ove la domanda di nullità dovesse essere accolta, rimarrebbe intangibile la legittimità della comunicazione delle ordinanze di demolizione di che trattasi nei confronti della società ricorrente, legittimata passiva quale proprietaria secondo le risultanze catastali pro tempore esistenti (ex multis T.A.R. Umbria 30 agosto 2013, n. 463) ed al contempo detentrice dei manufatti abusivi.

Non ha pertanto pregio la domanda di sospensione, occorrendo un vincolo di stretta pregiudizialità in senso logico giuridico (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 511; T.A.R. Lazio sez. II, 5 gennaio 2015, n. 17) né tantomeno occorre procedere all’accertamento “incidenter tantum” della questione di nullità del contratto, una volta esclusane la rilevanza nell’economia del giudizio.

5. Ne consegue anche l’irrilevanza dell’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, essendo ogni questione sulla eccepita nullità del contratto definitivo di compravendita del tutto estranea all’odierno thema decidendum.

6. Può inoltre prescindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito stante l’infondatezza di entrambi i ricorsi nel merito.

7. Diversamente dalla prospettazione di parte ricorrente deve anzitutto escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di un legittimo affidamento in capo ai titolari della società in ordine alla conformità urbanistico edilizia derivante dall’inerzia del Comune circa l’esercizio del potere repressivo riguardante i manufatti per cui è causa, la cui abusività risulta peraltro del tutto pacifica e non oggetto di contestazioni.

Infatti, anche a voler riconoscere una posizione di affidamento tutelabile in ordine alla conformità urbanistico edilizia derivante dall’inerzia nell’esercizio del potere repressivo, giova evidenziare come la società ricorrente, quantomeno a decorrere dalla data (26 aprile 2010) di perfezionamento del contratto preliminare di compravendita, fosse a completa conoscenza dell’abusività dei manufatti tanto che era fatto suo obbligo procederne alla demolizione, in quanto anche fatiscenti e pericolosi, circostanza rilevante ai fini della esclusione della buona fede quale presupposto per la stessa sussistenza di un affidamento tutelabile (ex plurimis T.A.R. Piemonte sez. I, 5 aprile 2013, n. 421; T.A.R. Valle d’Aosta 4 dicembre 2012, n. 101).

7.1. Va poi ribadito il criterio della tendenziale indifferenza ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia dell’elemento soggettivo della colpa, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti civilistici l’esperimento di azione risarcitoria nei confronti del dante causa (T.A.R. Campania – Salerno sez. II, 8 novembre 2004, n.1985; T.A.R. Umbria 25 luglio 2014, n. 419).

7.2. La questione della responsabilità per abusi edilizi del proprietario attuale non autore dell’abuso risulta invero anche di recente più volte affrontata dall’adito Tribunale Amministrativo (vedi in particolare sentenza T.A.R. Umbria 25 luglio 2014, n. 419).

Benché sul punto non si registrino in giurisprudenza posizioni univoche, secondo la tesi oggi dominante e in linea di principio condivisa dal Collegio, l’elemento della colpa risulta tendenzialmente irrilevante stante il carattere ripristinatorio e non già sanzionatorio (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8343; Consiglio di Stato sez. V, 10 luglio 2003, n.4107; T.A.R. Puglia – Bari sez. II, 28 febbraio 2012, n. 450; T.A.R. Lazio – Roma sez. I-quater, 26 marzo 2012, n.2830; id. sez. I, 14 agosto 2015, n. 10829).

Deve infatti confermarsi come a differenza della sanzione amministrativa che per finalità di prevenzione generale e speciale è indirizzata a punire il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dalla sussistenza di un danno, la misura ripristinatoria edilizia ha invece ad oggetto la “res” allo scopo di ripristinare l’equilibrio di carattere urbanistico alterato dalla violazione. Ciò comporta, tra l’altro, anche l’inapplicabilità dei principi di cui alla legge generale sul potere sanzionatorio amministrativo (L.n. 689/81) ivi compreso il principio di personalità. Giova evidenziare al riguardo come la stessa Consulta (sent. 15 luglio 1991, n.345) nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 c. 3, della legge 47/1985, abbia riconosciuto come insita nel sistema la funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, pur escludendo nei confronti del terzo incolpevole la sola ulteriore conseguenza, di per sé invece sanzionatoria, dell’acquisizione gratuita dell’area di sedime. Non a caso, il comma terzo dell’art. 31 del t.u. edilizia, diversamente dal comma secondo, considera esclusivamente il responsabile dell’abuso ai soli fini dell’eventuale acquisizione dell’area di sedime in ipotesi di inosservanza dell’ordine di demolizione, senza introdurre come vorrebbe il ricorrente alcun principio di responsabilità personale.

7.3. Vanno dunque respinte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere di cui al I e II mezzo di gravame.

7.4. Parimenti non meritevoli di adesione risultano le rimanenti censure di carattere “formale”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso adito Tribunale Amministrativo è ferma nell’escludere che le ordinanze di demolizione di costruzioni abusive debbano contenere una specifica valutazione delle ragioni di pubblico interesse perseguite (da ritenersi “in re ipsa”) e/o una comparazione di tal interesse pubblico con gli interessi privati sacrificati (Consiglio di Stato sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5011; id. sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4878) né che debbano essere precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento stante il carattere doveroso e vincolato (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 14 maggio 2015, n. 2411; id. sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466, T.A.R. Umbria 24 novembre 2014, n. 568) tale da rendere inutile l’apporto partecipativo.

Trascura la ricorrente come a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21-octies della legge 241 del 1990 a fronte di attività interamente vincolata, quale quella di repressione degli abusi edilizi, i vizi di carattere “formale” – tra cui rientra pacificamente anche la violazione dell’art. 7, L. 241 – difettano ormai di capacità invalidante, al cospetto dell’invarianza dell’esito provvedimentale e del principio di “strumentalità delle forme” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4740).

7.5. Priva di pregio infine è la stessa doglianza di cui al IV ed ultimo motivo, dal momento che secondo orientamento giurisprudenziale pacifico da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’indicazione dell’area da acquisire è elemento essenziale non già dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo ma del diverso provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza (Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2014, n. 4809; id. sez. V, 6 giugno 2012, n. 3337).

7.6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso RG 750/2014 è infondato e va respinto.

8. Anche il connesso ricorso RG 751/2014 è infondato e deve essere respinto stante l’identità dei motivi.

Basta soltanto aggiungere, quanto alla autonoma doglianza di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità ed ineseguibilità del provvedimento, come in ipotesi di abuso consistente nella totale difformità dal permesso di costruire (diversamente dalla difformità soltanto parziale) l’art. 31 del testo unico edilizia vincola il Comune a disporre la demolizione, senza ulteriori adempimenti relativi all’eseguibilità o meno dell’ordine (ex multis T.A.R. Campania sez. II, 22 gennaio 2014, n. 457; id. sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6476).

9. Per i suesposti motivi entrambi i ricorsi, come riuniti, vanno dunque respinti.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Umbertide e di Eleonora e Michela Mochi Onori, in misura di 1.250,00 (milleduecentocinquanta//00) euro ciascuno, oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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