* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza sindacale extra ordinem ex art. 9 l. n. 447/1995 – Presupposti – Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico – Ordinarietà delle competenze – Art. 6 l. n. 447/1995 – Esercizi commerciali e pubblici esercizi – Prescrizioni relative alle singole autorizzazioni – Fissazione dell’orario di attività – Art. 9 T.U.L.P.S. – Competenza – Dirigenti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2017
Numero: 482
Data di udienza: 4 Novembre 2015
Presidente: Lamberti
Estensore: Lamberti
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza sindacale extra ordinem ex art. 9 l. n. 447/1995 – Presupposti – Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico – Ordinarietà delle competenze – Art. 6 l. n. 447/1995 – Esercizi commerciali e pubblici esercizi – Prescrizioni relative alle singole autorizzazioni – Fissazione dell’orario di attività – Art. 9 T.U.L.P.S. – Competenza – Dirigenti.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2017, n. 482
INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza sindacale extra ordinem ex art. 9 l. n. 447/1995 – Presupposti – Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico – Ordinarietà delle competenze – Art. 6 l. n. 447/1995.
Con riferimento alla materia dell’inquinamento acustico, i presupposti per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem di competenza sindacale sono fissati dall’art. 9 della legge n. 447/1995, giacché è previsto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte, come specifica la norma, con misure di carattere temporaneo. La norma non ritiene sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 15 aprile 2015, n. 285 con riferimento al divieto di diffusione di musica nel cortile di un pubblico esercizio e lo stazionamento di avventori durante le ore notturne). Affinché il sindaco eserciti i suoi poteri, la situazione deve riflettere i presupposti previsti anche in via generale dell’art. 107, T.U.E.L. n. 267/2000, rispetto al quale l’art. 9, l. n. 447/1995 opera come lex specialis nella particolare materia delle emissioni acustiche: eccezionale urgenza della causa tale da non poter essere fronteggiata con gli ordinari mezzi disponibili dall’ordinamento e carattere di temporaneità delle stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale. Negli altri casi, ivi compresi quelli di grave e attuale pericolo alla salute pubblica ritorna l’ordinarietà delle competenze come delineata nell’art. 6, d.lgs. n. 447/1995 che attribuisce ai comuni, intesi sotto il profilo dell’organizzazione degli uffici, “il controllo … del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio … dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive” nonché i controlli relativi al “rumore prodotto … da attività svolte all’aperto”.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizi commerciali e pubblici esercizi – Prescrizioni relative alle singole autorizzazioni – Fissazione dell’orario di attività – Art. 9 T.U.L.P.S. – Competenza – Dirigenti.
La circostanza che l’art. 54 co. 3, d.lgs. n. 267/2000 contempli una speciale funzione sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni di emergenza, non fa venir meno il generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni relative alle singole autorizzazioni di polizia, ivi compresa la fissazione dell’orario di attività (ai sensi dell’art. 9, T.U.L.P.S.), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell’ordinaria competenza gestionale ex art. 107, d.lg. n. 267/2000 (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 26 giugno 2008, n. 326).
Pres. ed Est. Lamberti – L. s.r.l. (avv.ti Donatelli Castaldo, Caforio e De Matteis) c. Comune di Perugia (avv.ti Zetti, Martinelli e Mosconi)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 27 giugno 2017, n. 482SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2017, n. 482
N. 00482/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La Sfera S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Donatelli Castaldo C.F. DNTLSN60P49C632I, Giuseppe Caforio C.F. CFRGPP65L05E471V, Francesco Augusto De Matteis C.F. DMTFNC63S30A281D, con domicilio eletto presso Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti C.F. ZTTLCU68S21G478O, Rossana Martinelli C.F. MRTRSN69S44I921P, Sara Mosconi C.F. MSCSRA73S69G478L, con domicilio eletto presso Luca Zetti in Perugia, via Guglielmo Oberdan N. 50;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Tarantini C.F. TRNGNN38T18G478Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre, 69;
nei confronti di
Maria Grazia Cardarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Cencetti C.F. CNCLBT68A44L750U, Barbara Bracarda C.F. BRCBBR68T57G478K, con domicilio eletto presso Elisabetta Cencetti in Perugia, largo Cacciatori delle Alpi N. 8;
Sergio Cencetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bracarda C.F. BRCBBR68T57G478K, Elisabetta Cencetti C.F. CNCLBT68A44L750U, con domicilio eletto presso Elisabetta Cencetti in Perugia, largo Cacciatori delle Alpi N. 8;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– del provvedimento prot. n. 93100 del 16.5.2013, col quale il dirigente della U.O. Politiche economiche del Comune di Perugia, in applicazione dell’art. 9 R.D. 18.3.1931 n. 773 e ss.mm.ii., ha integrato l’autorizzazione amministrativa n. 1755 del 15.9.2006 e successive modifiche e “….fatto obbligo alla Soc. Sfera srl, titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – tipologia unica – caffè bar posta in Piazza Morlacchi n. 6-8, di effettuare la chiusura serale dell’esercizio dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del mattino successivo, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento impositivo della descritta prescrizione”;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse – ove occorra e nei limiti in cui integrano lesione:
– la nota dirigenziale prot. n. 55848 del 18.3.2013, recante la comunicazione di cui all’art. 7, L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
– l’ordinanza sindacale n. 672 del 5.7.2013, nonchè le note dell’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale – ARPA Umbria n. 5/534, unitamente all’allegata “scheda di rilevamento del rumore”, e prot. n. 11472 del 4.6.2013.
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.12.2013:
– della nota prot. n. 171599 del 25.9.2013, con il quale il Dirigente della U.O. Politiche Economiche del Comune di Perugia ha sostanzialmente rigettato l’istanza di riesame avanzata dalla Società ricorrente in data 6.9.2013, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse – se esistenti e lesive – le eventuali determinazioni assunte dall’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale – ARPA Umbria a seguito della nota prot. n. 171599/13.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Perugia e di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Umbria e di Maria Grazia Cardarelli e di Sergio Cencetti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Sfera S.r.l., costituita con atto a rogito notaio Francesco Alberti rep. n. 3283 del 24/4/1998, esercita sotto l’insegna “Bar Morlacchi” l’attività di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzata con provvedimento n. 1755 rilasciato dal Comune di Perugia in data 15/9/2006.
1.1. Il Bar Morlacchi che ha sede nel centro storico presso i locali corrispondenti ai civici 7 e 8 della piazza omonima, è divenuto negli ultimi tempi in fascia oraria pomeridiana e serale uno dei principali luoghi di aggregazione e di incontro per l’ambiente giovanile cittadino: nel corso degli anni non si è mai registrato un solo episodio di violenza o lesivo dell’immagine della città che persegue la civica amministrazione.
1.2. Oltre alla biblioteca umanistica comunale, alla libreria Morlacchi e al locale che ospita il service “Liomatic”, intorno al bar operano la pizzeria al taglio “Alivella Birmino”, La bottega di Perugia e la “Samia Enterprise”, attività tutte aperte sino a tarda ora.
1.3. L’attività della società ricorrente è oggetto dal 2000 circa di esposti e denunce provenienti, quasi sempre, dai signori Cardarelli-Cencetti” che abitano un appartamento sito al secondo piano dell’edificio posto di fronte al Bar Morlacchi e corrispondente al civico 9 di via del Varzaro.
1.4. I primi esposti non hanno avuto seguito ma, dopo il 2004, la società ricorrente è stata fatta segno di una serie di provvedimenti basati sul medesimo schema: i coniugi Cardarelli-Cencetti lamentano problemi di inquinamento acustico e i tecnici dell’agenzia regionale per la protezione ambientale eseguono misurazioni fonometriche in assenza di contraddittorio e sempre all’interno del medesimo vano dell’unità immobiliare dei privati interessati.
1.5. Nonostante i numerosi locali che vi affacciano, invariabilmente i dati rilevanti e ritenuti eccedenti il valore-limite differenziale di dBA 3,0 -applicabile in fascia oraria notturna – vengono imputati per intero all’attività del Bar Morlacchi o comunque di coloro che si intrattengono nello spazio pubblico antistante.
1.6. Ricevuti i dati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente, il Comune ha adottato i provvedimenti repressivi o conformativi.
1.7. Con ordinanza n. 1344 del 18/12/2008, il sindaco di Perugia, preso atto dei dati misurati dalla all’interno dell’appartamento dei signori Cardarelli-Cencetti, e ritenuto di addebitarli al rumore provocato dagli avventori del locale che sostavano sui tavolini posti all’interno dell’attività e della musica proveniente dall’interno del locale, ha ingiunto alla ricorrente di non svolgere attività all’esterno del Bar Morlacchi, di tenere porte e finestre chiuse e di apprestare altre cautele.
1.8. L’ordinanza è stata impugnata al Tar Umbria con ricorso n. 121/2009.
1.9. Con l’ulteriore ordinanza n. 673 delle 6/6/2011, il sindaco, preso atto dei nuovi rilievi all’interno dell’appartamento di che trattasi addebitati al rumore degli avventori del pubblico esercizio che sostavano davanti al locale e alla musica proveniente dall’interno, ha imposto alla società il divieto immediato di utilizzo di qualsiasi tipo di impianto di diffusione musicale, di amplificazione, di riproduzione stereo ed impianti similari nonché di qualsiasi tipo di strumento musicale anche non amplificato. L’ordinanza è stata contestata ma non impugnata.
2. Più recentemente, con nota n. 2144 del 4/1/2013 il dirigente della U.O. Ambiente Protezione civile del Comune di Perugia ha comunicato alla società Sfera S.r.l. che, a seguito di segnalazione del comando Carabinieri per la tutela della salute, l’ARPA aveva eseguito tra il 23 e il 24 novembre 2012 nuovi rilievi presso il medesimo ambiente dell’abitazione Cardarelli-Cencetti: sarebbe emerso che il livello di rumore proveniente dalla musica e dagli avventori che sostavano all’esterno del pubblico esercizio denominato Bar Morlacchi era superiore ai limiti previsti dalla normativa.
2.1. Con ordinanza dirigenziale n. 22 del 10/1/2013, il Comune ha comminato la sanzione amministrativa di complessivi € 4.015,80
2.2. Con due distinti ricorsi, la società ha impugnato al Tribunale di Perugia l’ordinanza n. 22/2013 e l’analoga n. 642/2010.
2.3. Con la successiva nota prot. n. 55848 del 18/3/2013 a firma del dirigente della U.O. Politiche economiche è stato comunicato alla società l’avvio del procedimento di apposizione di prescrizione ai sensi art. 9, TULPS n. 773/1931, precisandosi che era intenzione del Comune imporre per un anno la chiusura del Bar Morlacchi dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del mattino successivo.
2.4. Con provvedimento prot. n. 93100 del 16/5/2013 è stato concluso l’iter avviato con la precedente comunicazione, integrando, con i poteri dell’art. 9, R.D. n. 773/1131, l’autorizzazione amministrativa n. 1755/2006 con “obbligo alla società Sfera S.r.l. “di effettuare la chiusura serale dell’esercizio delle 23:00 alle 6:00 del mattino successivo, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento impositivo della descritta prescrizione”.
2.5. La ricorrente ha tentato di risolvere la questione in via amministrativa ottenendo l’autorizzazione in deroga a tenere aperto il Bar Morlacchi sino alle ore 3,00 durante la manifestazione di Umbria Jazz e l’autorizzazione per l’esercizio di attività di bistrot – tavola calda, di cui all’ordinanza n. 672 del 5/7/2013.
3. Avverso il provvedimento sono dedotti una serie di motivi, precisamente:
3.1. Violazione dell’art. 9, RD n. 773/1931 ed eccesso di potere per erroneità dei motivi: la prescrizione di efficacia e la temporaneità limitate nel tempo non sono giustificate dalla violazione di precedenti ordinanze di tipo sanzionatorio e sono incompatibilo con le limitazioni all’attività autorizzata durante tutto l’anno;
3.2. Violazione dell’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 9, L. n. 447/1995: l’atipicità della misura temporanea imposta alla società Sfera S.r.l. e la stessa finalità di contenere un preteso fenomeno di inquinamento acustico pregiudizievole alla salute pubblica dimostrano che lo schema normativo impiegato è sottratto alle competenze gestionali del livello dirigenziale e riservato al sindaco, per il carattere di contingibilità e urgenza.
3.3. Violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 e del giusto procedimento: tutte le misurazioni da cui trae origine il provvedimento impugnato sono state eseguite all’insaputa dei legali rappresentanti della società interessata;
3.4. Violazione dell’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 9, RD n. 773/1931 e all’art. 9, L. n. 447/1995: i rilievi relativi all’impugnato provvedimento sono comunque stati eseguiti sempre presso le abitazioni dei denunzianti e mai presso altre abitazioni della zona;
3.5. Violazione dell’allegato “B” al DM 16 marzo 1998 ed erroneità dei motivi: la pluralità e l’indistinguibilità delle sorgenti rumorose comporta che per imputare l’inquinamento ad un’attività piuttosto che un’altra occorrerebbe la misurazione del rumore nel rigoroso rispetto delle norme in materia;
3.6. Violazione dell’art. 9, RD n. 773/1931 e insufficienza dei motivi: la società continua a doversi misurare con dati inattendibili la cui incertezza avrebbe dovuto far desistere il Comune da qualunque provvedimento sanzionatorio.
4. Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Maria Grazia Caldarelli e Sergio Cencetti, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione.
4.1. Si sono inoltre costituiti il Comune di Perugia e l’ARPA Umbria entrambi chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
5. Con motivi aggiunti datati 13 novembre 2013 la società ricorrente impugna la nota prot. n. 171599 del 25/9/2013 con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame avanzata il 6/9/2013 nonché le eventuali determinazioni assunte dall’agenzia regionale per la protezione ambientale.
5.1. I motivi aggiunti coincidono con quelli del ricorso introduttivo salvo che per il settimo di:
5.2. Violazione ed errata applicazione dei principi in tema di autotutela e dell’art. 9, R.D. 773/1931 erroneità pretestuosità dei motivi ed errata valutazione dei presupposti: il riesame disposto dal comune è inattendibile e inattuabile.
6. Dopo l’interruzione, con ordinanza n. 36/2014 del 14 gennaio 2014 per effetto del decesso del controinteressato Sergio Cencetti, la causa è stata riassunta con atto in data 16 gennaio 2014
6.1. Nel giudizio si sono nuovamente costituiti il Comune di Perugia e l’ARPA Umbria: entrambi hanno depositato documenti specificando che il provvedimento trova causa nel diritto alla salute degli abitanti in prossimità dell’esercizio ed eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti per il carattere sopra assessore del provvedimento.
6.2. Con atto in data 7 ottobre 2014, la società Sfera s.r.l. chiede il risarcimento del danno per essere costretta a chiudere anzitempo il locale così ricucendo la sua attività.
6.3. Le parti hanno presentato memoria e memoria di replica deducendo hinc et inde sulla persistenza dell’interesse ad agire a seguito della riconversione (ad appena un mese dal provvedimento di chiusura anticipata) dell’attività del locale da bar a bistrot tavola calda al fine di abbassare i livelli sonori che si registrano in piazza Morlacchi e all’assenso all’occupazione dello spazio antistante con ombrelloni, tavoli e sedie per la somministrazione all’interno di cibi e bevande.
7. La causa viene in decisione all’udienza del 4 novembre 2015.
DIRITTO
1. Con provvedimento in epigrafe, n. 93100 del 16 maggio 2013, il dirigente dell’U.O. Politiche economiche del Comune di Perugia ha fatto obbligo alla società sfera S.r.l., titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – tipologia unica – caffè bar in piazza Morlacchi 6/8, di effettuare la chiusura serale dell’esercizio dalle 23:00 alle 6:00 del mattino successivo per un periodo di un anno a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento impositivo della descritta prescrizione.
1.1. Il provvedimento ha origine: – dall’ordinanza sindacale n. 1344 del 18/12/2008, inibitoria dell’attività esterna e prescrittiva dell’attività interna con porte e finestre chiuse, del controllo del rumore prodotto dagli avventori all’esterno e di adozione degli accorgimenti necessari a riportare i valori di rumorosità nei limiti previsti dalla normativa vigente; – dall’ordinanza sindacale n. 673 del 6/6/2011 con cui è stato disposto il divieto immediato di utilizzo di qualsiasi impianto di diffusione musicale, di amplificazione, di riproduzione stereo e di impianti similari nonché di qualsiasi strumento musicale anche non amplificato presso l’esercizio a partire dalle 22:00 fino all’orario di chiusura.
1.2. Il provvedimento trova causa: – nella nota n. 5/534 dell’11/12/2012 dei N.A.S. relativa agli accertamenti fonometrici compiuti dal personale ARPA di Perugia presso l’abitazione dei coniugi Cencetti-Caldarelli che evidenziava il superamento in maniera marcata del valore limite differenziale stabilito dalla normativa vigente e che rilevava nel pubblico esercizio denominato “Caffè Morlacchi” la causa principale delle potenziale inquinamento acustico sia per la sosta degli avventori, numerosissimi, davanti al locale sia per la musica riprodotta all’interno del bar dalle 19:00 alle 2:00 e, talvolta, fin oltre le 3:00; – negli accertamenti fonometrici da parte dell’ ARPA di Perugia da cui era comunque emerso il disturbo alla quiete pubblica; – nelle note dell’Asl n. 2 sul peggioramento dell’inquinamento acustico prodotto; – nei verbali e nelle sanzioni per ulteriori violazioni nella conduzione del pubblico esercizio attinenti allo svolgimento di attività di spettacolo e intrattenimento danzante; nel verbale n. 30/L.R. dell’11/2/2013 relativa all’intrattenimento dei clienti con la musica diffusa da impianto di amplificazione e con consolle, fatta funzionare da un addetto DJ.
1.3. Il provvedimento è motivato: con la sospensione di due ordinanze ingiunzione (n. 642 del 20/05/2010 e n. 22 del 10/1/2013) limitatamente alle procedure di riscossione; con la persistenza dell’inquinamento acustico determinato dagli avventori e dalla musica diffusa dai gestori, tanto che la stessa ARPA esclude la necessità di effettuare ulteriori misurazioni; con l’esecutività dei provvedimenti amministrativi emessi nei confronti della società, il primo dei quali (n. 1344/2008), seppure impugnato, non è stato sospeso e il secondo dei quali (n. 673/2011) non è stato neanche impugnato; con la relazione dell’ARPA posta alla base della predette ordinanze, affatto incisa dai provvedimenti giudiziari; con la più recente misurazione ARPA avvenuta il 23 e 24 novembre 2012 che dà atto della situazione di intollerabilità dell’inquinamento e dell’aggravamento ai beni primari della salute.
1.4. Con provvedimento n. 171599 del 25/9/2013, di diniego sulla richiesta di revoca in autotutela del provvedimento prescrittiva dirigenziale oggetto del precedente gravami, il comune di Perugia ha affermato che non esistevano allo stato attuale presupposti tali da poter riconsiderare in autotutela il provvedimento emesso in quanto lo stesso si basa sulle relazioni ARPA Umbria (in particolare sull’ultima effettuata il 23-24 novembre 2012) mentre la sospensione del giudice ordinario concernere l’ordinanza ingiunzione n. 442 del 3/5/2013 e non esamina il merito della relazione ARPA. Il Comune ha altresì escluso l’esistenza di elementi per adottare un eventuale ulteriore provvedimento relativamente all’intervenuta riqualificazione dell’esercizio in bistrot tavola calda. Affermando che una nuova rilevazione fonometrica avrebbe avuto il fine di verificare se i problemi di rumore fossero venuti meno e non già per riconsiderare le precedenti determinazioni.
2. E’ anzitutto da disattendere l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti perché il diniego di revoca n. 171599 del 25/9/2013 della prescrizione dirigenziale n. 162214 dell’11/9/2013 ha carattere definitivo e non meramente interlocutorio.
2.1. Anche se nell’atto di diniego di autotutela il Comune afferma la mancanza di elementi tali da dover riconsiderare il contenuto della prescrizione “allo stato attuale”, è però evidente la natura definitiva e non contingente della determinazione per le ragioni basate da un lato sulla persistenza degli effetti dell’ordinanza-ingiunzione n. 442 del 3/5/2013 e, per altro lato sull’irrilevanza della nuova rilevazione fonometrica a riconsiderare le precedenti determinazioni.
2.2. Con il diniego di autotutela è stata sostanzialmente disattesa l’istanza di revisione della prescrizione limitativa dell’orario di apertura al pubblico dell’esercizio, per l’inidoneità a costituire una diversa situazione sia del reclamo all’autorità giudiziaria avverso i precedenti provvedimenti del comune sia della modifica intervenuta con la riqualificazione dell’esercizio “bar Morlacchi” in bistrot tavola calda.
2.3. Ad avviso del Comune, infatti, il giudice ordinario, in sede di sospensione dell’ordinanza-ingiunzione n. 442 del 3/5/2013 non avrebbe affatto esaminato la relazione ARPA, in particolare l’ultima effettuata il 23-24 novembre 2012 e la nuova verifica avrebbe avuto la finalità di constatare se i problemi di rumore siano venuti meno in relazione alla nuova modalità di esercizio dell’attività ma non di riconsiderare le precedenti determinazioni che avevano dato luogo alla provvedimento n. 9310 del 16 maggio 2013, oggetto del ricorso introduttivo.
2.4. Il suesposto quadro motivazionale rende però evidente il carattere definitivo e non soprassessorio della determinazione comunale che non richiede ulteriori interventi sul provvedimento prescrittivo prot. n. 9310 del 16/5/2013, il cui contenuto rimane immodificato e lascia persistere l’interesse al ristoro del pregiudizio derivante dall’attività del Comune e dell’ARPA allorché l’esercizio era adibito a bar e locale di intrattenimento.
3. Nel merito, il ricorso è infondato sia quanto all’atto introduttivo che ai motivi aggiunti.
4. Nella disamina delle censure, precede la seconda d’illegittimità del provvedimento perché adottato dal dirigente l’Unità organizzativa politiche economiche e non dal sindaco, unico soggetto cui spetta adottare, nei casi di urgenza e necessità, le misure idonee a contenere i fenomeni di inquinamento.
4.1. In disparte l’assenza, nel testo dell’intero provvedimento, di qualsivoglia richiamo all’art. 9, d.lgs. n. 447/1995, in tema di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, volte a riservare al sindaco le competenze gestionali sulle misure temporanee dirette a contenere le emissioni acustiche, la competenza del livello dirigenziale si radica, nella specie, nel duplice presupposto dell’inesecuzione dei provvedimenti prescrittivi emessi dal Sindaco nei confronti della società Sfera S.r.l. qualificati efficaci e non impugnati e nella persistenza del “grave e attuale pericolo di danno alla salute”: circostanze queste che esulano dall’eccezionalità in senso proprio e attraggono nell’ordinaria amministrazione l’agire degli organi del comune.
4.2. Con specifico riferimento alla materia dell’inquinamento acustico, i presupposti per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem di competenza sindacale sono fissati dall’art. 9 della legge n. 447/1995, giacché è previsto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte, come specifica la norma, con misure di carattere temporaneo. La norma non ritiene sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 15 aprile 2015, n. 285 con riferimento al divieto di diffusione di musica nel cortile di un pubblico esercizio e lo stazionamento di avventori durante le ore notturne).
4.3. Affinché il sindaco eserciti i suoi poteri, la situazione deve riflettere i presupposti previsti anche in via generale dell’art. 107, T.U.E.L. n. 267/2000, rispetto al quale l’art. 9, d.lgs. n. 447/1995 opera come lex specialis nella particolare materia delle emissioni acustiche: eccezionale urgenza della causa tale da non poter essere fronteggiata con gli ordinari mezzi disponibili dall’ordinamento e carattere di temporaneità delle stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale.
4.4. Negli altri casi, ivi compresi quelli di grave e attuale pericolo alla salute pubblica ritorna l’ordinarietà delle competenze come delineata nell’art. 6, d.lgs. n. 447/1995 che attribuisce ai comuni, intesi sotto il profilo dell’organizzazione degli uffici, “il controllo … del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio … dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive” nonché i controlli relativi al “rumore prodotto … da attività svolte all’aperto”.
4.5. Nell’esercizio di siffatti poteri sono stati emanati, in aggiunta al provvedimento impugnato, le ordinanze sindacali n. 1344 del 18/12/2008, inibitoria dell’attività esterna e prescrittiva dell’attività interna e n. 673 del 6/6/2011 di divieto immediato di utilizzo di qualsiasi impianto di diffusione musicale nonché gli atti repressivi dello svolgimento non autorizzato di intrattenimenti musicali e di pubblico spettacolo.
4.6. L’ampia sfera di discrezionalità insita negli artt. 8-13, t.u. n. 773/1931 costituisce atto di concreta gestione ed appartiene, ai sensi dell’art. 107, d.lgs. n. 267/2000, alla competenza del dirigente che ha emanato l’autorizzazione cui essa inerisce (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 16/11/2005, n. 3952): oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse e che ne integrano il contenuto.
4.7. Dette prescrizioni integrano il contenuto dell’autorizzazione e appartengono ai poteri dei dirigenti degli enti locali, già appartenenti all’autorità di pubblica sicurezza sugli orari di apertura dei pubblici esercizi qualora il loro intervento sia giustificato dal ragioni di particolare disturbo alla salute dei cittadini derivante da inquinamento acustico e, al tempo stesso, hanno pure previsto la necessità di una adeguata motivazione al riguardo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13/10/2014, n. 2478).
4.8. Consegue il rigetto del primo motivo d’incompetenza ad emanare l’impugnato provvedimento e l’infondatezza del secondo motivo volto a censurare l’esercizio della discrezionalità del dirigente, la cui ampia sfera di attribuzioni comprende l’introduzione di prescrizioni con carattere di diuturnitas perché volte a integrare il titolo autorizzatorio.
4.9 Secondo costante giurisprudenza, la circostanza che l’art. 54 co. 3, d.lgs. n. 267/2000 contempli una speciale funzione sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni di emergenza, non fa venir meno il generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni relative alle singole autorizzazioni di polizia, ivi compresa la fissazione dell’orario di attività (ai sensi dell’art. 9, T.U.L.P.S.), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell’ordinaria competenza gestionale ex art. 107, d.lg. n. 267/2000 (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 26 giugno 2008, n. 326).
5. Analogamente infondate si palesano le due successive censura d’illegittimità della motivazione del provvedimento per arbitrarietà e carenza di sufficienti ragioni sia perché le misurazioni erano state eseguite a insaputa della società Sfera S.r.l. sia perché la prescrizione di un orario considerevolmente più ridotto trova causa nel potere di tutela della salute e della quiete pubblica e non nella regolazione degli orari dei pubblici esercizi.
5.1. In aggiunta al rumore degli avventori del locale e della musica proveniente dal suo interno, il corredo motivazionale del provvedimento poggia su un coacervo di ragioni consistenti nell’inottemperanza ai divieti di svolgimento di attività di spettacolo e intrattenimento dei clienti con la musica diffusa da impianto di amplificazione e con consolle senza autorizzazione e sui molteplici rilievi svolti dall’ARPA sul rumore degli avventori del pubblico esercizio sulla musica proveniente dall’interno, con inviti alla cessazione rimasti inottemperati.
5.2. Nell’emanare la determinazione in esame, il Comune ha valutato l’inidoneità dei ricorsi proposti al Giudice ordinario dalla società Sfera s.r.l. a sospendere l’efficacia prescrittiva dei provvedimenti e la permanenza del potere di regolazione dell’attività commerciale e di integrazione del permesso a gestire l’esercizio, effettuando la chiusura serale anticipata e sino alle ore 6:00 del mattino successivo.
6. Vanno conseguentemente disattesi gli ultimi due motivi di insufficiente istruttoria per la pluralità e l’indistinguibilità delle sorgenti rumorose e per l’addotta inattendibilità dei dati.
6.1. Sotto il profilo meramente fattuale, l’ARPA Umbria ha dato atto nella memoria del 7 ottobre 2013 che gli unici esercizi commerciali ai quali potevano essere astrattamente imputabili le emissioni sonore al momento dei rilevamenti erano la “Pizzeria Alivella Birmino” che chiude alle ore 23:00 e la “Bottega di Perugia” che chiude alle ore 0:30.
6.2. La notte in cui sono stati eseguiti i più recenti controlli, quest’ultima aveva terminato l’attività alle ore 0:35 e i valori sonori misurati a finestre chiuse nell’intervallo di tempo 0:05 – 0:36 (in quella Bottega di Perugia era aperta) era pari al 53,9 e quelli misurati nell’intervallo 0:40 – 1:04 (quando la Bottega era già chiusa) era pari a 53,6: pertanto analoghi e sovrapponibili. L’incidenza dell’esercizio sulle emissioni rumorose era perciò insignificante mentre i valori rilevati quando l’unica fonte sonora era l’esercizio commerciale della società Sfera s.r.l. rimanevano ben superiori ai limiti normativi.
6.3. Che poi, l’indagine fonometrica condotta da ARPA Umbria sia stata effettuata presso i locali abitati dei signori Cardarelli-Cencetti non è dovuto a una scelta attribuibile all’ente ma a una ben precisa richiesta del Comando Carabinieri tutela della salute NAS di Perugia, delegato dal pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini relative al procedimento penale pendente innanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e avviato a seguito di presentazione di esposto-denuncia da parte dei predetti.
7. Anche le suindicate censure devono essere respinte e con esse il ricorso nel suo insieme, unitamente ai motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela presentato dalla società Sfera s.r.l. in ragione del successivo venir meno del motivo di restrizione dell’orario di apertura al pubblico dell’esercizio, sia per la sostanziale modifica della situazione della zona che per l’avvenuta riqualificazione dell’esercizio “bar Morlacchi” in bistrot tavola calda.
7.1. Correttamente il comune non ha ravvisato il presupposto per l’esercizio dell’autotutela la cui efficacia non poteva manifestarsi retroattivamente dato il mutamento di attività del locale in bistrot tavola calda.
7.2. Una volta terminata l’attività di bar che si protraeva sino a tarda notte con musica e intrattenimenti, l’autotutela si sarebbe disvelata come difetto, ora per allora, dei presupposti fondanti per l’emanazione dei provvedimenti restrittivi dell’orario di apertura.
7.3. Correttamente pertanto il comune non ha rinvenuto gli elementi da poterne riconsiderare il contenuto e ha ritenuto la possibilità di rivedere il provvedimento solamente “allo stato attuale”, fermi naturalmente restando i necessari rilievi fonometrici.
8. Dall’inesistenza dei presupposti per l’autotutela discende la mancanza delle condizioni risarcitorie e il rigetto della domanda e conseguentemente formulata.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere conclusivamente rispinti unitamente alla domanda di risarcimento del danno.
9.1. Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione delle delicatezza sotto l’aspetto fattuale delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria definitivamente decidendo sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, li respinge. Dichiarare infondata la domanda risarcitoria.
Compensa fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2017
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)