* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di un’opera in assenza di autorizzazione paesaggistica – Indennità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione formale – Sanzione commisurata al profitto – Obbligo motivazionale – Insussistenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2013
Numero: 126
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: Perrelli
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di un’opera in assenza di autorizzazione paesaggistica – Indennità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione formale – Sanzione commisurata al profitto – Obbligo motivazionale – Insussistenza.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 28 febbraio 2013, n. 126
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di un’opera in assenza di autorizzazione paesaggistica – Indennità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione formale – Sanzione commisurata al profitto – Obbligo motivazionale – Insussistenza.
L’indennità di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è una sanzione amministrativa irrogabile a prescindere dal vulnus materiale al paesaggio, essendo sufficiente la violazione formale, ovvero la realizzazione dell’opera, in assenza della corrispondente autorizzazione paesaggistica. La natura dissuasiva o sanzionatoria si desume dalla modalità di calcolo prevista dal legislatore, non incentrata sul pregiudizio causato al paesaggio, ma ancorata al criterio della maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante l’illecito, con la conseguenza che la sanzione, in caso di assenza di qualsiasi nocumento ambientale, va commisurata unicamente al profitto (cfr. Tar Toscana, III, 26.3.2012, n. 607; Cons. Stato, VI, 8.11.2000, n. 6007). Poiché la ratio della predetta sanzione è dissuadere il privato dall’evitare il controllo preventivo e valorizzare la necessità di ottenere il titolo autorizzatorio prima dell’esecuzione delle opere, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale, ne discende che l’amministrazione non ha alcun obbligo motivazionale in ordine a tale ultimo punto (cfr. TAR Veneto, II, 29.11.2006, n. 3925).
Pres. Lamberti, Est. Perrelli – A.P. (avv.ti Pedetta e Fiore) c. Comune di Assisi (avv. Molini)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 28 febbraio 2013, n. 126SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 28 febbraio 2013, n. 126
N. 00126/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2007, proposto da Andrea Patacca, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Pedetta e Barbara Fiore, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, corso Vannucci, 47;
contro
il Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tosca Molini, con domicilio eletto presso l’avvocato Massimo Minciaroni in Perugia, via Palermo s.n.c.;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 135 del 7.5.2007, prot. n. 0019853, notificato il 22 successivo, col quale il dirigente del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, ha ordinato al ricorrente il pagamento della somma di euro 8.450,00, oltre euro 253,50, per spese di istruttoria, per complessivi euro 8.703,50 entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
– di ogni altro atto presupposto, ivi compresi, il parere della Commissione Edilizia Integrata in data 29.3.2007, arg. 4, inerente la stima del danno e la relativa perizia dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Perugia, trasmessa al Comune con nota 22.3.2006, prot. n. 207349/340/2003, nonché la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 25.3.2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito ad abitazione, sito in Assisi, località S. Presto, catastalmente identificato al foglio 23, particella 269, ha presentato il 16.4.1994 istanza di condono, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, e ottenuto il rilascio della concessione in sanatoria con provvedimento prot. n.373 del 27.7.2002, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Concessioni prot. n. 988 del 3.10.2000 e nulla osta della competente Soprintendenza prot. n. 25448 del 21.11.2000.
1.2. Ciononostante l’amministrazione comunale gli ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto molteplici profili in considerazione della mancanza di ogni motivazione in ordine al danno all’ambiente provocato dall’abuso, nonché per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981 per decorso del termine quinquennale alla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione (22.5.2007).
3. Il Comune di Assisi, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del 19.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. Deve essere disattesa la prima censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata poiché, nonostante l’Amministrazione comunale gli avesse rilasciato con atto prot. n. 373 del 27.7.2002 la concessione in sanatoria per l’immobile sito in Assisi, loc. S. Presto, sulla base dei pareri positivi espressi dalla Commissione Edilizia e Pubblico Ornato del 3.4.2000, del Responsabile del Servizio Concessioni del 3.10.2000 e del nulla osta della competente Soprintendenza del 21.11.2000, gli ha poi irrogato la sanzione ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 senza nulla dire in ordine al danno all’ambiente provocato dall’abuso.
6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dal Collegio, l’indennità di cui all’art. 167 citato è una sanzione amministrativa irrogabile a prescindere dal vulnus materiale al paesaggio, essendo sufficiente la violazione formale, ovvero la realizzazione dell’opera, in assenza della corrispondente autorizzazione paesaggistica. La natura dissuasiva o sanzionatoria si desume dalla modalità di calcolo prevista dal legislatore, non incentrata sul pregiudizio causato al paesaggio, ma ancorata al criterio della maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante l’illecito, con la conseguenza che la sanzione, in caso di assenza di qualsiasi nocumento ambientale, va commisurata unicamente al profitto (cfr. Tar Toscana, III, 26.3.2012, n. 607; Cons. Stato, VI, 8.11.2000, n. 6007).
6.2. Poiché la ratio della predetta sanzione è dissuadere il privato dall’evitare il controllo preventivo e valorizzare la necessità di ottenere il titolo autorizzatorio prima dell’esecuzione delle opere, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale, ne discende che l’amministrazione non ha alcun obbligo motivazionale in ordine a tale ultimo punto (cfr. TAR Veneto, II, 29.11.2006, n. 3925).
7. Anche l’eccezione di intervenuta prescrizione deve essere disattesa in quanto non fondata.
7.1. In conformità all’indirizzo consolidato della giurisprudenza il Collegio ritiene applicabile nel caso di specie il primo comma dell’articolo 28 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, disposizione applicabile a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica puniti con sanzione pecuniaria (cfr. Consiglio Stato, V, 11.1.2012, n. 81; Consiglio Stato, IV, 11.4.2007, n. 1585).
7.2. Occorre precisare che il citato art. 28 fissa come dies a quo del termine prescrizionale “il giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l’illecito ha carattere permanente, la prescrizione comincia, quindi, a decorrere solo dalla cessazione di detta permanenza. Nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio tale momento va ricondotto alla positiva conclusione del procedimento di condono in quanto la concessione edilizia in sanatoria, pure nell’autonoma configurazione dei due illeciti – quello edilizio e quello paesaggistico -, non può non determinare la conclusione della permanenza anche della violazione paesaggistica, facendo cessare l’antigiuridicità dell’intero fatto.
7.3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato è intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di rilascio della concessione in sanatoria (27.7.2002), in quanto è stato adottato il 7.5.2007 e notificato il 22.5.2007. Merita, infine, di essere rilevato che il ricorrente ha ricevuto il 18.6.2003 la comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa, atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione anche qualora si volesse considerare come dies a quo il 3.10.2000, data di rilascio del parere paesaggistico favorevole rispetto all’istanza di condono.
8. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
9. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)