* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Termine per l’inizio dei lavori – Disciplina applicabile – Art. 2, c. 159, L. n. 244/2007 – Specialità – Dimostrazione dell’avvio dei lavori – Proroga del termine – Istituto avviabile ad istanza di parte – Impedimento oggettivo – Verifica d’ufficio dell’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga – Necessità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2012
Numero: 452
Data di udienza: 17 Ottobre 2012
Presidente: Durante
Estensore: Durante
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Termine per l’inizio dei lavori – Disciplina applicabile – Art. 2, c. 159, L. n. 244/2007 – Specialità – Dimostrazione dell’avvio dei lavori – Proroga del termine – Istituto avviabile ad istanza di parte – Impedimento oggettivo – Verifica d’ufficio dell’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga – Necessità – Esclusione.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2012, n. 452
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Termine per l’inizio dei lavori – Disciplina applicabile – Art. 2, c. 159, L. n. 244/2007 – Specialità – Dimostrazione dell’avvio dei lavori.
Ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori di impianti di produzione di energia rinnovabile si applica la disciplina di tipo speciale di cui all’art. 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e non quella edilizia generale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 2 dicembre 2010 n. 34945; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22 aprile 2009 n. 983). La norma in questione prevede che “per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004 n. 239”. Tali attività – che quindi non sostituiscono ma che si aggiungono alla “dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa” – sono le seguenti: a) l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto; b) l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente; c) l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento o l’ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.
Pres. f.f. ed Est. Durante – C.F. (avv. Peppucci) c. Provincia di Perugia (avv. Sorbini) e Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti)
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Proroga del termine finale per l’inizio dei lavori – Istituto avviabile ad istanza di parte – Impedimento oggettivo – Verifica d’ufficio dell’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga – Necessità – Esclusione.
La proroga del termine finale per l’inizio dei lavori (nella specie, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili) è un istituto avviabile solo ad istanza della parte interessata, la quale deve comprovare l’esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi (ad es., evitabili disfunzioni organizzative interne all’impresa), ma che deve connotarsi per un’oggettiva impossibilità od un’estrema difficoltà di adempiere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714). L’amministrazione, prima di sancira l’inefficacia dell’autorizzazine, non è pertanto tenuta a verificare d’ufficio l’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga.
Pres. f.f. ed Est. Durante – C.F. (avv. Peppucci) c. Provincia di Perugia (avv. Sorbini) e Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 31 ottobre 2012, n. 452SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2012, n. 452
N. 00452/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cristina Ferraioli, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Peppucci, con domicilio eletto presso Simone Manna in Perugia, via Cacciatori, 28;
contro
Provincia di Perugia, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Manuali, Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Societa’ Agricola Fontanacci S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76;
per l’annullamento
determinazione della provincia di Perugia n. 11145 dell’11.11.10 prot. n. 2010/011145, recante autorizzazione alla realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Perugia e di Regione Umbria e di Societa’ Agricola Fontanacci S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Societa’ Agricola Fontanacci S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, proprietaria di un fondo contermine, impugna per violazione di legge ed eccesso di potere l’autorizzazione unica 11.11.2010 n. 11145, rilasciata dalla provincia di Perugia per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) della potenza di kw 998,40, in agro del comune di Marsciano.
Resistono la provincia di Perugia, la regione Umbria e la società controinteressata, quest’ultima spiegando ricorso incidentale condizionato avverso le delibere di Giunta regionale 1.2.2010 n. 105, 8.3.2010 n. 420 e 5.7.2010 n. 968, recanti indirizzi e criteri per la minimizzazione dell’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Senonché, con decreto dirigenziale 11.1.2012 prot. n. V-022956, la provincia di Perugia ha comminato la decadenza dell’autorizzazione impugnata, per inutile decorso del termine di un anno per l’inizio dei lavori.
Quest’ultimo provvedimento è stato gravato dalla società controinteressata, con motivi aggiunti al ricorso incidentale cui resistono la provincia di Perugia, la regione Umbria e la ricorrente principale.
All’udienza del 17.10.2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’ordine di trattazione delle questioni controverse impone di valutare per prima la legittimità del provvedimento con cui la provincia di Perugia ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione impugnata, per inutile decorso del termine di un anno per l’inizio dei lavori.
Tale termine, inserito nel dispositivo dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto (alla lett. C, n. 2), non risulta oggetto di una rituale impugnazione nelle forme del ricorso principale od incidentale, sicché deve ritenersi inoppugnabile e, come tale, idoneo a conformare di sé il rapporto formatosi tra amministrazione ed imprenditore privato.
Allo stesso, inoltre, non può che attribuirsi carattere decadenziale, stante la sua natura di termine massimo per l’esecuzione dei lavori da parte del soggetto in possesso del titolo: tanto, vuoi per l’utilizzo del predicato verbale “dovrà” (che manifesta un obbligo e non una facoltà), vuoi per la sottesa ratio di garanzia dell’interesse collettivo alla certezza dell’assetto energetico ed urbanistico del territorio, intesa a prevenire intenti speculativi da parte di privati che, ottenuta l’autorizzazione, non la utilizzino – direttamente o tramite cessione a terzi – per un periodo di tempo indeterminato, in attesa di condizioni economiche migliori.
Superato il primo motivo di censura, che per l’appunto sostiene l’inoperatività al caso di specie del termine decadenziale annuale, occorre chiedersi quale ne sia il regime.
Al riguardo, l’art. 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (rubricato: “Dimostrazione dell’avvio dell’iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”) prevede che “per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004 n. 239”.
Tali attività – che quindi non sostituiscono ma che si aggiungono alla “dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa” – sono le seguenti: a) l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto; b) l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente; c) l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento o l’ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.
Questa disciplina di tipo speciale, e non quella edilizia generale, si applica ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori di impianti di produzione di energia rinnovabile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 2 dicembre 2010 n. 34945; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22 aprile 2009 n. 983).
In proposito, occorre però osservare che, onde prevenire una statuizione d’inefficacia, la società ricorrente incidentale si è limitata ad inoltrare alla provincia di Perugia una comunicazione di avvio dei lavori carente di qualunque riferimento agli elementi ex art. art. 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cfr. pag. 8 dei motivi aggiunti al ricorso incidentale).
Ne consegue l’insufficienza della comunicazione stessa, al fine di scongiurare la pronuncia impugnata in via incidentale.
Né vale sostenere, come si fa nel terzo motivo, che l’amministrazione, prima di sancire l’inefficacia dell’autorizzazione, avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’esistenza dei presupposti per concedere una proroga.
Invero, quello della proroga del termine finale è un istituto avviabile solo ad istanza della parte interessata, la quale deve comprovare l’esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi (ad es., evitabili disfunzioni organizzative interne all’impresa), ma che deve connotarsi per un’oggettiva impossibilità od un’estrema difficoltà di adempiere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714).
Nell’ultimo motivo, viene contestata la previsione inserita nella declaratoria di inefficacia, secondo cui successive richieste di autorizzazione dovranno rispettare la normativa sopravvenuta.
Anche sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato appare esente dalle censure avanzate, che poggiano sull’asserita qualificazione di esso come atto di temporanea sospensione degli effetti dell’autorizzazione unica; effetti che sono quindi soggetti a riespandersi meccanicamente, una volta rimosse le relative cause.
Al contrario, come più volte messo in luce, quello impugnato costituisce a tutti gli effetti un atto sanzionatorio di decadenza, ossia un atto (non di sospensione, ma) di completa rimozione dal mondo giuridico e materiale della precedente autorizzazione unica. Pertanto, un eventuale nuovo provvedimento ampliativo, pur avente lo stesso oggetto, soggiace necessariamente all’applicazione dello jus superveniens, in forza del principio del tempus regit actum.
Il rigetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale ed il conseguente consolidamento del decreto dirigenziale 11.1.2012 prot. n. V-022956, col quale la provincia di Perugia ha comminato la decadenza dell’autorizzazione unica 11.11.2010 n. 11145 per inutile decorso del termine di un anno per l’inizio dei lavori, determina ex se la sopravvenuta cessazione sia dell’interesse della ricorrente principale all’impugnativa della stessa autorizzazione unica, sia dell’interesse della società ricorrente incidentale all’impugnativa condizionata delle delibere di Giunta regionale 1.2.2010 n. 105, 8.3.2010 n. 420 e 5.7.2010 n. 968.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi e limiti di cui in motivazione, previo rigetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto dalla società agricola Fontanacci a r.l. avverso il decreto dirigenziale 11 gennaio 2012 prot. n. V-022956. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società agricola Fontanacci a r.l. avverso le delibere di Giunta regionale 1 febbraio 2010 n. 105, 8 marzo 2010 n. 420 e 5 luglio 2010 n. 968.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)