Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 54 | Data di udienza: 13 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 62, l.r. Valle d’Aosta  n. 11/1998 – Opere realizzate dai Comuni – Rispetto della normativa urbanistica ed edilizia – Attestato dalla relazione di un tecnico abilitato – Fattispecie – Opere pubbliche comunali  – Progetti redatti da altre amministrazioni – Equiparazione – Presupposti – Art. 7 d.P.R. n. 380/2001 – Delibera comunale di approvazione del progetto – Atto di validazione del progetto esecutivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Valle d'Aosta
Città: Aosta
Data di pubblicazione: 16 Novembre 2016
Numero: 54
Data di udienza: 13 Settembre 2016
Presidente: Flaim
Estensore: De Vita


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 62, l.r. Valle d’Aosta  n. 11/1998 – Opere realizzate dai Comuni – Rispetto della normativa urbanistica ed edilizia – Attestato dalla relazione di un tecnico abilitato – Fattispecie – Opere pubbliche comunali  – Progetti redatti da altre amministrazioni – Equiparazione – Presupposti – Art. 7 d.P.R. n. 380/2001 – Delibera comunale di approvazione del progetto – Atto di validazione del progetto esecutivo.



Massima

TAR VALLE D’AOSTA – 16 novembre 2016, n. 54


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 62, l.r. Valle d’Aosta  n. 11/1998 – Opere realizzate dai Comuni – Rispetto della normativa urbanistica ed edilizia – Attestato dalla relazione di un tecnico abilitato – Fattispecie.

 Ai sensi dell’art. 62 della l.r. Valle d’Aosta n. 11/1998, pur essendo i Comuni esonerati dalla necessità di uno specifico titolo edilizio per le opere dagli stessi realizzate, vi è comunque l’obbligo del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, che deve essere attestato attraverso la relazione del tecnico abilitato (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Sicilia, Catania, I, 19 settembre 2013, n. 2248; più in generale, Consiglio di Stato, V, 5 novembre 2012, n. 5589). Fattispecie relativa al progetto definitivo/esecutivo per la posa di cinque postazioni seminterrate nell’ambito dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 62, l.r. Valle d’Aosta  n. 11/1998 – Opere pubbliche comunali  – Progetti redatti da altre amministrazioni – Equiparazione – Presupposti.

Devono essere a tutti gli effetti considerati progetti di opere pubbliche comunali ai fini dell’applicazione dell’art. 62 della l.r. Valle d’Aosta n. 11/1998 i progetti redatti anche da altre amministrazioni, qualora tali progetti riguardino interventi da effettuarsi su proprietà comunali e che si configurino come interventi che avrebbero potuto essere effettuati anche dal comune, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali (Circolare della Direzione Urbanistica dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta, prot. n. 13766/UR del 6 luglio 2001).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 7 d.P.R. n. 380/2001 – Delibera comunale di approvazione del progetto – Atto di validazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001, la delibera comunale di approvazione del progetto deve essere accompagnata dall’atto di validazione del progetto esecutivo. La specificazione, eventualmente contenuta nel provvedimento, che l’approvazione non sostituisce l’atto di validazione del progetto esecutivo,  non appare rispettosa del dettato normativo, che prescrive l’adozione dell’atto di validazione in un momento anteriore rispetto all’atto di approvazione della delibera da parte degli organi comunali (cfr. Cass. pen., III, 20 settembre 2012, n. 36038).

Pres. f.f. Flaim, Est. De Vita – R.C. (avv.ti Peretti e Raffaelli) c. Comune di Valtournenche (avv. D’Herin) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VALLE D’AOSTA – 16 novembre 2016, n. 54

SENTENZA

 

TAR VALLE D’AOSTA – 16 novembre 2016, n. 54

Pubblicato il 16/11/2016

N. 00054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
– Rosanna Casiraghi, rappresentata e difesa dagli Avv. Nicola Peretti e Paola Raffaelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Aosta, Via Vevey n. 17;

contro

– il Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Hebert D’Herin ed elettivamente domiciliato in Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, presso la Segreteria del T.A.R.;
– l’Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

– Quendoz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– della deliberazione della Giunta Comunale di Valtournenche, 15 settembre 2015, n. 97, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la posa di cinque postazioni seminterrate nell’ambito dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti della Comunità Montana Monte Cervino in varie località del Comune di Valtournenche, pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 settembre 2015 al 1° ottobre 2015, nella parte in cui reca l’approvazione della posa di “n. 4 sistemi seminterrati in località Cretaz presso l’ex parcheggio della Polizia Locale”;

– dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla nota 27 ottobre 2014, prot. 14309/VI/3, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Valtournenche, nella parte in cui autorizza, ai soli fini paesaggistici, la posa di sistemi seminterrati per la raccolta differenziata in località Cretaz; nonché del parere tecnico 24 ottobre 2014, ivi richiamato ma non meglio noto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

– dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla nota 27 ottobre 2014, prot. 14309/VI/3, a firma del responsabile del procedimento del Comune di Valtournenche, nella parte in cui autorizza, ai soli fini paesaggistici, la posa di sistemi seminterrati per la raccolta differenziata in località Cretaz;

– nonché del parere favorevole espresso dall’esperto in materia di tutela del paesaggio in data 24 ottobre 2014, e della “valutazione sintetica motivata in merito all’autorizzabilità o meno dell’intervento” espressa dal Responsabile dell’istruttoria in data 21 ottobre 2014;

– di ogni altro atto ad essi collegato, presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valtournenche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 settembre 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 

FATTO

1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 27 novembre 2015 e depositato il 14 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Valtournenche, 15 settembre 2015, n. 97, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la posa di cinque postazioni seminterrate nell’ambito dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti della Comunità Montana Monte Cervino in varie località del Comune di Valtournenche, pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 settembre 2015 al 1° ottobre 2015, nella parte in cui reca l’approvazione della posa di “n. 4 sistemi seminterrati in località Cretaz presso l’ex parcheggio della Polizia Locale”, unitamente alla presupposta autorizzazione paesaggistica di cui alla nota 27 ottobre 2014, prot. 14309/VI/3, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Valtournenche, nella parte in cui autorizza, ai soli fini paesaggistici, la posa di sistemi seminterrati per la raccolta differenziata in località Cretaz.

La ricorrente è usufruttuaria di un immobile di civile abitazione sito nel Comune di Valtournenche, Frazione Cretaz e, con la deliberazione impugnata, è stata disposta la collocazione di quattro contenitori seminterrati per la raccolta differenziata dei rifiuti in un’area pubblica prospiciente al predetto fabbricato.

Assumendo l’illegittimità della richiamata deliberazione della Giunta comunale e premettendo la propria legittimazione, la sig.ra Casiraghi ha proposto ricorso eccependo, in prima battuta, la violazione dell’art. 62 della legge regionale n. 11 del 1998 e dell’art. 7, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione.

Successivamente è stata dedotta l’incompetenza con riguardo all’art. 61 delle N.T.A. del P.R.G.C. di Valtournenche e agli artt. 14 e 17 della legge regionale n. 11 del 1998.

Inoltre, sono stati dedotti la violazione degli artt. 35 e 23 delle N.T.A. del P.R.G.C. di Valtournenche e degli artt. 3, 22 e 40 delle N.T.A. del P.T.P. di cui alla legge regionale n. 13 del 1998, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Infine, con riferimento all’autorizzazione paesaggistica del 27 ottobre 2014, è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, da cui dovrebbe scaturire l’inefficacia del conseguente provvedimento autorizzativo di cui alla delibera di Giunta comunale n. 97 del 15 settembre 2015.

Si è costituito in giudizio il Comune di Valtournenche, che ha chiesto il rigetto del ricorso; con successiva memoria, la difesa comunale ha eccepito altresì l’inammissibilità del gravame per mancata notifica dello stesso all’effettivo controinteressato, ossia l’Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 5 maggio 2016 e depositato il 9 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato nuovamente, in seguito al suo deposito in giudizio, l’autorizzazione paesaggistica di cui alla nota 27 ottobre 2014, prot. 14309/VI/3, a firma del responsabile del procedimento del Comune di Valtournenche, nella parte in cui autorizza, ai soli fini paesaggistici, la posa di sistemi seminterrati per la raccolta differenziata in località Cretaz, nonché il parere favorevole espresso dall’esperto in materia di tutela del paesaggio in data 24 ottobre 2014, e della “valutazione sintetica motivata in merito all’autorizzabilità o meno dell’intervento” espressa dal Responsabile dell’istruttoria in data 21 ottobre 2014.

Con riguardo all’autorizzazione e al parere dell’esperto vengono dedotti l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità, l’irrazionalità, la motivazione apparente, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, l’illegittimità derivata e l’inefficacia del provvedimento autorizzativo di cui delibera di Giunta comunale n. 97 del 15 settembre 2015.

Con riguardo all’insieme dei provvedimenti vengono dedotti l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità, l’irrazionalità, sotto altro profilo e l’illegittimità derivata.

Con riguardo al parere del 24 ottobre 2014 se ne eccepisce la nullità per carenza di potere e/o incompetenza assoluta, l’incompetenza relativa, la violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 18 del 1994 e l’illegittimità derivata.

3. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso, evidenziando altresì che l’Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin è stata evocata in giudizio attraverso la notifica del ricorso per motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 13 settembre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO

1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dalla difesa comunale, in quanto lo stesso non sarebbe stato notificato alla controinteressata “Comunità Montana Monte Cervino” (ora Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin), quale titolare esclusiva del servizio di raccolta dei rifiuti e responsabile delle relative modalità di attuazione.

1.1. L’eccezione è infondata.

A prescindere dalla verifica in ordine all’effettiva natura di soggetto controinteressato della Comunità Montana, va evidenziato che il ricorso è stato notificato, oltre che al Comune, anche alla società Quendoz, quale soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti, che ai sensi dell’art. 3.3 del Capitolato speciale d’appalto (all. 16 al ricorso) è tenuto a eseguire l’installazione di contenitori seminterrati su richiesta specifica degli enti appaltanti (Comunità montana o Comuni); la società Quendoz assume certamente la qualifica di controinteressata, sia da un punto di vista formale che sostanziale, considerato che, oltre ad essere espressamente menzionata nella delibera impugnata, dalla stessa riceve altresì un vantaggio diretto e immediato, consistente nell’affidamento dell’incarico di posizionare alcuni contenitori seminterrati, dietro il pagamento di un corrispettivo (€ 16.848,20). Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il riconoscimento della qualità di controinteressato <deve essere condotto sulla scorta del combinato di due elementi: quello cosiddetto “sostanziale”, che richiede l’individuazione della titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente e quello cosiddetto “formale”, che richiede l’indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione> (Consiglio di Stato, VI, 16 luglio 2015, n. 3553; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11 marzo 2016, n. 507).

Risulta perciò evidente che l’eventuale accoglimento del ricorso, proposto nella presente sede, pregiudicherebbe in via diretta la posizione giuridica della società Quendoz, che sarebbe privata dell’incarico e perderebbe il diritto ad ottenere il corrispettivo pattuito.

1.2. L’evocazione in giudizio di almeno un controinteressato determina l’ammissibilità del ricorso, rimettendo al giudice la valutazione in ordine all’eventuale necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi. In ogni caso, la parte ricorrente ha provveduto a notificare all’Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin il ricorso per motivi aggiunti, portandola quindi a conoscenza del contezioso in essere e consentendo alla stessa di prendervi parte per difendere le proprie prerogative.

1.3. Ciò determina il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

2. Passando all’esame del merito del ricorso introduttivo, lo stesso è fondato secondo quanto di seguito specificato.

3. Con la prima censura si assume l’illegittimità delle deliberazione impugnata, giacché il progetto approvato con la stessa non sarebbe corredato, secondo quanto previsto dall’art. 62 della legge regionale n. 11 del 1998, della relazione firmata da un tecnico abilitato e attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche; nemmeno sarebbe stato adottato l’atto di validazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001.

3.1. La doglianza è fondata.

L’art. 62 della legge regionale n. 11 del 1998 stabilisce che “le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche”.

Nel caso di specie – ovvero del progetto relativo all’installazione di quattro strutture seminterrate per il conferimento dei rifiuti nella località Cretaz – il fascicolo risulta costituito dalla relazione tecnica, dagli elaborati progettuali e dal computo metrico (all. 8 al ricorso). Emerge pertanto in maniera evidente la mancanza della relazione a firma di un tecnico abilitato che il citato art. 62 assume come obbligatorio corredo del progetto approvato dagli organi comunali. D’altronde, pur essendo i Comuni esonerati dalla necessità di uno specifico titolo edilizio per le opere dagli stessi realizzate, comunque vi è l’obbligo del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, che deve essere attestato proprio attraverso la relazione del tecnico abilitato (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Sicilia, Catania, I, 19 settembre 2013, n. 2248; più in generale, Consiglio di Stato, V, 5 novembre 2012, n. 5589).

Nemmeno può ritenersi che l’attestazione di conformità possa ricavarsi implicitamente dalla relazione generale e dagli altri allegati al progetto, atteso che, oltre al chiaro disposto della normativa in precedenza richiamata, che impone la redazione della relazione da parte del tecnico abilitato, non emerge dal complesso della documentazione riguardante il progetto alcun riferimento all’avvenuta verifica della conformità dello stesso alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, avuto riguardo anche alla mancanza di una puntuale motivazione in seno all’autorizzazione paesaggistica.

In senso contrario, inoltre, non appare decisivo il rilievo della difesa comunale che sottolinea come il progetto sia frutto dell’opera di un libero professionista, ossia di un dipendente della società Quedoz, e non già dell’Ufficio tecnico comunale, per cui sarebbe escluso il rischio di un sovrapposizione tra soggetto autorizzato e soggetto autorizzante, che l’art. 62 citato vorrebbe scongiurare. Difatti, la lettera della norma non sembra consentire una tale riduttiva interpretazione, come sottolineato anche nelle Circolare regionale di settore, secondo la quale “devono essere a tutti gli effetti considerati progetti di opere pubbliche comunali ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame [ovvero l’art. 62] i progetti redatti anche da altre amministrazioni, qualora tali progetti riguardino interventi da effettuarsi su proprietà comunali e che ovviamente si configurino come interventi che avrebbero potuto essere effettuati anche dal comune, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali” (Circolare della Direzione Urbanistica dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta, prot. n. 13766/UR del 6 luglio 2001).

3.2. Nella presente fattispecie, oltre alla mancanza dell’attestazione di conformità a livello urbanistico ed edilizio, non risulta adottato neanche l’atto di validazione del progetto esecutivo che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001, deve accompagnare la delibera comunale di approvazione del progetto. La specificazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che l’approvazione non sostituisce l’atto di validazione del progetto esecutivo, della cui esistenza non si fa cenno, non appare rispettosa del dettato normativo, che prescrive l’adozione dell’atto di validazione in un momento anteriore rispetto all’atto di approvazione della delibera da parte degli organi comunali (cfr. Cass. pen., III, 20 settembre 2012, n. 36038).

3.3. Pertanto, la prima censura va accolta.

4. L’accoglimento della prima doglianza, previo assorbimento delle restanti censure, determina l’accoglimento sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati con gli stessi ricorsi.

5. In relazione al complessivo andamento della controversia e alle sue peculiarità, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente da parte del Comune di Valtournenche.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente da parte del Comune di Valtournenche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente FF
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Antonio De Vita
         
IL PRESIDENTE
Grazia Flaim
         
         
IL SEGRETARIO
 

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