* APPALTI – Costi della manodopera e oneri aziendali – Errore formale nell’indicazione numerica del costo della manodopera – Soccorso istruttorio – Indebita modifica dell’offerta economica – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2018
Numero: 916
Data di udienza: 26 Settembre 2018
Presidente: Rovis
Estensore: Pizzi
Premassima
* APPALTI – Costi della manodopera e oneri aziendali – Errore formale nell’indicazione numerica del costo della manodopera – Soccorso istruttorio – Indebita modifica dell’offerta economica – Inconfigurabilità.
Massima
TAR VENETO, Sez. 3^ – 1 ottobre 2018, n. 916
APPALTI – Costi della manodopera e oneri aziendali – Errore formale nell’indicazione numerica del costo della manodopera – Soccorso istruttorio – Indebita modifica dell’offerta economica – Inconfigurabilità.
Non è possibile escludere dalla gara un concorrente qualora quest’ultimo, avendo correttamente presentato un’offerta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo all’interno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nell’offerta economica, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante all’interno del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli oneri di sicurezza aziendale) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il soccorso istruttorio, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del costo della manodopera (o degli oneri di sicurezza aziendale) nell’offerta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica.
Pres. Rovis, Est. Pizzi – Consorzio V. Soc. Coop. Sociale Onlus (avv.ti Vinti, Capotorto e Fedeli) c. Azienda U.l.s.s. n.5 Polesana (avv.ti Miazzi e Rossi)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 3^ - 1 ottobre 2018, n. 916SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 3^ – 1 ottobre 2018, n. 916
Pubblicato il 01/10/2018
N. 00916/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00886/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Vision Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandatario del costituendo raggruppamento di imprese con Cooperativa Croce Verde Servizi società cooperativa sociale, Cooperativa Corbola Servizi Plurimi e Cooperativa Noncello, tutte in qualità di mandanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Mazzoleni in Venezia, Calle del Teatro, San Marco n.4600;
contro
Azienda U.l.s.s. n.5 Polesana, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Francesco Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti 9;
nei confronti
Consorzio Veneto in Salute soc. coop. consortile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Minnei, con domicilio eletto presso la casella p.e.c. enrico.minnei@ordineavvocatipadova.it
Laerte Servizi Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della Deliberazione del Direttore Generale pro tempore della Ulss n.5 Polesana n.579, pubblicata nell’Albo Pretorio in data 28 giugno 2018 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione (asseritamente “provvisoria”, ma sostanzialmente definitiva) della gara per l’affidamento dei servizi di segreteria e supporto infermieristico delle medicine gruppo integrate dell’Azienda per il periodo di tre anni al Consorzio Veneto In Salute, giunto primo in graduatoria con il punteggio di 100 punti su 100, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale nonché agli adempimenti previsti per l’aggiudicazione dal disciplinare di gara;
– del verbale del 12 giugno 2018 nel corso del quale si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nella parte in cui non si è proceduto all’immediata esclusione dell’offerta economica presentata dal Consorzio Vision e si è invero proceduto a stilare la graduatoria provvisoria ed a disporre il procedimento di verifica dell’anomalia della predetta offerta;
– della nota prot. n.49732 del 14 giugno 2018 con la quale sono state chieste, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n.50/2016 al Consorzio Veneto In Salute spiegazioni sui costi proposti nell’offerta;
– del verbale del 28 giugno 2018, con il quale il RUP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle offerte tecniche, ha ritenuto complessivamente congrua l’offerta;
– della nota prot. n.98712016 del 25 giugno 2018, successivamente integrata dalla nota prot. n. 98923796 in data 28 giugno 2018, con le quali sono state trasmesse alla stazione appaltante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e le successive integrazioni;
– di tutte le giustificazioni e ulteriori precisazioni rese dal Consorzio nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ed in particolare:
– della nota di riscontro alla richiesta di spiegazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 inviata dal Consorzio in data 22 giugno 2018;
– della dichiarazione integrativa inviata dal Consorzio in data 28 giugno 2018;
– della certificazione asseverata dello studio Gambalonga inviata unitamente alla dichiarazione integrativa, con i relativi allegati;
– di tutti gli atti della medesima gara, connessi, presupposti e conseguenti;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti conclusivi della procedura, non conosciuti.
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nel frattempo intervenuto.
nonché:
per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto, inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio e conseguente subentro dell’odierna ATI ricorrente;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
nonché per l’annullamento ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
del silenzio serbato in ordine alla richiesta di accesso agli atti relativamente alle richieste di giustificativi e di ulteriori chiarimenti inviate al Consorzio Veneto In Salute dalla stazione appaltante con nota prot. n. 49732 del 14 giugno 2018 e con nota di data e protocollo sconosciuti,
con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo all’odierna ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione tuttora non ostesa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ulss n.5 Polesana e del Consorzio Veneto in Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 luglio 2018 il Consorzio Vision Soc. coop. sociale onlus (d’ora in avanti Consorzio Vision), esponendo di aver partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei servizi di segreteria e di supporto infermieristico delle Medicine di Gruppo/Medicine di Gruppo Integrate dell’Azienda Ulss n.5 per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni (deliberazione del Direttore Generale n.174 del 21 febbraio 2018 dell’Azienda Ulss. n.5 Polesana), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo triennale a base di gara fissato in € 8.385.939,18 oltre IVA se dovuta, di essersi collocato, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, al secondo posto della graduatoria con 91,30 punti, ha impugnato la Deliberazione meglio indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del primo classificato Consorzio Veneto In Salute, a seguito del positivo esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal medesimo Consorzio Veneto In Salute.
Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
– violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara, la violazione degli articoli 97 e seguenti del d.lgs. n.50/2016, dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n.50/2016, degli articoli 3 e 6 l.n.241/1990, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per inattendibilità delle valutazioni tecniche espletate, difetto di istruttoria in relazione alla valutazione delle giustificazioni prodotte, irragionevolezza ed illogicità del giudizio di congruità espresso dalla Commissione giudicatrice;
– violazione dell’art. 1 del Disciplinare di gara, violazione della d.g.r. n.751/2015 “Sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo integrata”, dell’art.5 del Capitolato Speciale di gara “requisiti minimi del servizio”, violazione degli articoli 3 e 6 l.n.241/1990, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per inattendibilità delle valutazioni tecniche espletate, difetto di istruttoria in relazione alla valutazione delle giustificazioni prodotte, irragionevolezza ed illogicità del giudizio di congruità espresso dalla Commissione giudicatrice;
– violazione dell’art.6 del Capitolato d’oneri, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ulss n.5 Polesana ed il Consorzio Veneto In Salute chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 settembre 2018, il Consorzio Vision, sulla base di ulteriore documentazione conosciuta in data 23 luglio 2018, ha dedotto un quarto motivo di ricorso lamentando la violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara, la violazione dell’art. 97, comma 6 e seguenti del d.lgs. n.50/2016, dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n.50/2016, degli articoli 3 e 6 l.n.241/1990, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per inattendibilità delle valutazioni tecniche espletate, difetto di istruttoria in relazione alla valutazione delle giustificazioni prodotte, irragionevolezza ed illogicità del giudizio di congruità espresso dalla Commissione giudicatrice.
Sia l’Azienda Ulss n.5 Polesana sia il Consorzio Veneto in Salute hanno depositato memorie difensive replicando ai motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
All’udienza camerale del 12 settembre 2018 la causa è stata rinviata come da istanza presentata dal Consorzio ricorrente.
Alla successiva udienza camerale del 26 settembre 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso il Consorzio Vision censura l’asserita modifica dell’offerta economica da parte del Consorzio Veneto In Salute, nonché la mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta dell’aggiudicatario.
In particolare il Consorzio ricorrente lamenta che, dall’analisi dell’offerta economica del Consorzio Veneto In Salute (doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente), il prezzo offerto dall’aggiudicatario (pari ad € 7.808.018,41) è esattamente corrispondente all’importo necessario a coprire i soli costi, indicati nella medesima offerta, relativi alla manodopera ed ai costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori (rispettivamente pari ad € 7.729.938,23 e ad € 78.080,18), con la conseguenza che “l’offerta dell’aggiudicataria non prevede neppure un solo euro per costi diversi dal costo della manodopera e oneri per la sicurezza, il che appare francamente impossibile perché implicherebbe ammettere la circostanza che l’aggiudicataria (Consorzio Veneto In Salute), oltre a non avere il benché minimo margine di utile, non sopporta per la commessa in questione spese generali e non ha nessun costo specifico per attrezzature, macchinari, o altre spese che non siano di mera manodopera” (pag. 7 del ricorso).
Il Consorzio Vision, inoltre, lamenta l’asserito tentativo, posto in essere dal Consorzio Veneto In Salute, di modificare al ribasso, in sede di giustificazioni rese all’interno del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il costo della manodopera già indicato nell’offerta economica, laddove il Consorzio odierno controinteressato ha precisato, nella nota inviata il 28 giugno 2018 alla stazione appaltante (Doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), che il costo lordo orario sostenuto dal medesimo Consorzio Veneto In Salute è pari ad € 17,33 per l’assistente di studio e ad € 23,17 per l’infermiere (anziché € 18,50 orari per l’assistente di studio ed € 25,50 orari per l’infermiere, come proposto per l’Azienda Ulss).
Il motivo è infondato.
In primo luogo occorre rilevare che, nella presente fattispecie, non viene in rilievo la questione circa l’interpretazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n.50/2016 in ordine alla necessità o meno di indicare separatamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, dal momento che, nel caso oggetto del presente giudizio, nell’offerta economica del Consorzio Veneto In Salute (Doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente) i costi della manodopera (così come gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sono oggetto di specifica e separata indicazione, con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, del precedente giurisprudenziale depositato da ultimo dal Consorzio Vision (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2018, n.5513, laddove il Giudice d’appello ha affermato l’obbligatorietà, a pena di esclusione, della separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
La presente quaestio iuris verte invece sulla diversa problematica nascente qualora, ferma restando la separata indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, risulti successivamente che l’offerente abbia commesso un errore in tale indicazione, non evidenziando nella voce “costi della manodopera” i soli costi della stessa, ma indicando erroneamente i costi “globali del servizio al netto dei costi per la sicurezza” (pag. 9 della memoria di costituzione del Consorzio Veneto In Salute), errore che viene pacificamente ammesso dal Consorzio odierno controinteressato (“In questa parte dell’offerta VIS ha commesso l’errore formale che gli viene oggi contestato”) e che è stato oggetto di chiarimenti in sede di giustificazioni rese alla stazione appaltante nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (nota del Consorzio Veneto In Salute del 28 giugno 2018, doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Sul punto il Collegio, in aderenza ad un approccio sostanzialistico più volte fatto proprio anche dalla Corte di Giustizia, intende dare continuità a quell’indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n.2554, TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, 6 agosto 2018, n.5211) secondo cui non è possibile escludere dalla gara un concorrente qualora quest’ultimo, avendo correttamente presentato un’offerta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo all’interno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nell’offerta economica, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante all’interno del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli oneri di sicurezza aziendale) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il soccorso istruttorio, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del costo della manodopera (o degli oneri di sicurezza aziendale) nell’offerta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica.
Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio Vision lamenta la mancata esclusione del Consorzio Veneto In Salute per violazione degli SLA (service level agreement) stabiliti dalla lex specialis e dalla normativa settoriale (d.g.r. n.751 del 14 maggio 2015), avendo l’offerta presentata dall’aggiudicatario previsto che ogni infermiere ed ogni assistente di studio “serva un numero di pazienti molto più alto rispetto al limite massimo previsto per legge, omettendo di fornire un’adeguata copertura del fabbisogno sanitario” (pag. 9 del ricorso), non avendo il Consorzio Veneto In Salute rispettato (secondo la tesi esposta nel ricorso), né per la medicina di gruppo integrata, né per la medicina di gruppo semplice, né per gli infermieri, né per il personale amministrativo, i livelli massimi previsti dalla menzionata d.g.r. n.751/2015 con riguardo al rapporto tra ore lavorate e numero di soggetti assistiti.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non potendo un concorrente lamentare l’asserita violazione della lex specialis o della normativa di settore da parte di un altro concorrente, senza contestualmente fornire la prova (positiva) di aver rispettato la normativa che assume violata dall’altro concorrente, almeno tutte le volte in cui la medesima violazione, in capo al ricorrente, venga affermata dalle altre parti evocate in giudizio.
Nel presente caso, come correttamente eccepito sia dalla Azienda Ulss n.5 resistente sia dal Consorzio odierno controinteressato e non contestato dal ricorrente Consorzio Vision, quest’ultimo, dalla lettura del verbale n.4 dell’11 giugno 2018 (doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), ha offerto un numero di infermieri (31,79 persone a tempo pieno equivalente) e di personale amministrativo (47,06 persone a tempo pieno equivalente) minore rispetto a quanto offerto dall’aggiudicatario Consorzio Veneto In Salute (il quale ha offerto per gli infermieri 35,87 persone a tempo pieno equivalente e, per il personale amministrativo, 50,2 persone a tempo pieno equivalente), con l’inevitabile conseguenza che, fermo restando il numero di assistiti, un minor numero di infermieri e di personale amministrativo offerto dal ricorrente (rispetto all’aggiudicatario) comporta un maggior numero (rispetto all’aggiudicatario) di assistiti pro capite per singolo infermiere e per singolo amministrativo, ponendosi quindi lo stesso ricorrente in una (non contestata) posizione deteriore rispetto all’aggiudicatario con riguardo alla stessa legge di gara che il ricorrente medesimo assume violata dal primo classificato.
Da ciò discende l’inammissibilità della censura per difetto di interesse.
Per mera completezza è opportuno precisare che il motivo è comunque infondato, dal momento che lo standard cui il ricorrente fa riferimento (numero di assistiti per singolo infermiere e per singolo amministrativo), non ha natura di limite massimo invalicabile, essendo unicamente un obiettivo che “dovrà essere raggiunto progressivamente, rispetto alle attività da svolgere”, come recita il punto 3 della medesima delibera di giunta regionale n.751 del 14 maggio 2015 (doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente), richiamata dall’art. 5 del capitolato speciale.
Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicatario per asserita difformità dell’offerta tecnica rispetto all’art. 6 del capitolato speciale, con riferimento alle ore dell’attività di segreteria (servizio amministrativo) nei giorni prefestivi infrasettimanali (esclusi i sabati), laddove il capitolato speciale ha previsto che il servizio debba essere attivo nei giorni prefestivi dalle 08:00 alle 20:00, avendo invece il Consorzio Veneto In Salute affermato (pag. 78 della propria offerta tecnica, doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente) che la sede di riferimento è aperta, il sabato ed i prefestivi, dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
Il motivo è infondato.
Infatti, in primo luogo, occorre notare come lo stesso capitolato speciale (Doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente) entri in contraddizione laddove, nel “Glossario” (pag. 2), precisa che: “per sede di riferimento della MGI si intende la sede dove viene garantita l’apertura delle 12 ore dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 10:00 il sabato mattina […], nei giorni prefestivi è garantita la presenza nella fascia oraria del mattino”, per poi diversamente affermare, all’articolo 6, che il servizio di segreteria, nei giorni prefestivi, deve essere attivo dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00.
Di conseguenza l’offerta tecnica del Consorzio Veneto In Salute, anche alla luce della suddetta contraddittorietà intrinseca nel capitolato speciale, non può essere ritenuta in contrasto con la lex specialis laddove (in conformità a quanto definito nel menzionato Glossario) ha affermato che: “La sede di riferimento è aperta per 12h, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00; sabato e prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 10:00” (pag. 78 della offerta tecnica del Consorzio Veneto In Salute, doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente).
In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra esposto, si deve rilevare, in un’ottica sostanzialistica, che il Consorzio aggiudicatario, a fronte di 62 ore settimanali richieste come minimo dal capitolato speciale, ha offerto un monte ore settimanale notevolmente superiore, prendendo sempre a riferimento una settimana-tipo formata da 5 giorni lavorativi di 12 ore, oltre alle 2 ore della giornata di sabato, senza quindi fare mai riferimento alle festività infrasettimanali ed ai corrispondenti giorni prefestivi infrasettimanali.
Ciò si evince per tabulas dalla tabella, contenuta nell’offerta tecnica (Doc. 4 del fascicolo della Azienda Ulss), riportante le ore settimanali offerte dal Consorzio aggiudicatario per ciascuna MGI, da un minimo di 134 ore settimanali per la sede di Lendinara ad un massimo di 216 ore settimanali per la sede di Adria (si veda anche il doc. 14 del fascicolo del Consorzio Veneto In Salute), in tal modo coprendo ampiamente il monte ore settimanale minimo richiesto dalla lex specialis.
Il terzo motivo di ricorso pertanto deve essere rigettato.
Il ricorso introduttivo deve quindi essere integralmente respinto.
Si può ora procedere all’esame del ricorso per motivi aggiunti, articolato in un’unica censura relativa alla asserita incongruità dell’offerta economica presentata dal Consorzio Veneto In Salute in relazione al costo del lavoro (censura basata su una perizia di parte, doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente).
Il motivo è infondato.
Infatti, in primo luogo, la perizia fa erroneamente riferimento ad € 18,50 e ad € 25,50 quale costo orario (indicato dall’aggiudicatario) rispettivamente per il personale amministrativo e per gli infermieri, senza considerare che, come emerge dalle stesse giustificazioni presentate dal Consorzio Veneto In Salute in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta (Doc. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente), il costo orario per il personale amministrativo è di € 17,33 ed il costo orario per gli infermieri è pari ad € 23,17.
In secondo luogo la perizia di parte ricorrente calcola il costo annuale totale facendo riferimento al valore di 35,87 dipendenti infermieri (persone a tempo pieno equivalente, come emerge a pagina 3 del verbale n.4 della Commissione giudicatrice dell’11 giugno 2018 – All. 10 del fascicolo di parte ricorrente), senza considerare che in tale valore (35,87 infermieri a tempo pieno equivalente) sono già conteggiati 4 figure “jolly” per sostituzioni, assenze programmate e non programmate (come rilevato dalla stessa Commissione giudicatrice nel menzionato verbale n.4 dell’11 giugno 2018) e che il costo di tali 4 figure “jolly”, a differenza di quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, non può essere nuovamente calcolato ed aggiunto al costo totale, in quanto è già inglobato nel costo medio orario di € 23,17 (pari al costo reale) degli infermieri, atteso che a tale costo medio orario il Consorzio Veneto In Salute è giunto dividendo il costo annuale di un infermiere di livello D2 (non per le ore annuali teoriche pari a 1976, ma) per le ore mediamente lavorate in un anno, pari a 1548 (come da tabella ministeriale), in tal modo comprendendo nel costo orario medio del singolo infermiere anche l’appesantimento del costo dovuto alle assenze (per festività, ferie, malattie, formazione etc) ed alle necessarie sostituzioni da parte della figura “jolly” (Cons. Stato, Sez.V, 4 dicembre 2017, n.5700; Cons. Stato, Sez.V, 12 giugno 2017, n.2815).
Dai rilievi esposti emerge l’erroneità della perizia di parte e la conseguenza infondatezza della censura su tale perizia basata.
Il ricorso per motivi aggiunti pertanto deve essere rigettato.
Data l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti discende, altresì, l’infondatezza della domanda risarcitoria che, pertanto, deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla domanda di accesso relativamente agli atti con i quali la stazione appaltante ha richiesto spiegazioni al Consorzio Veneto In Salute ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n.50/2016, il Collegio ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Azienda Ulss n.5 Polesana depositato in giudizio la nota prot. n.49732 del 14 giugno 2018 (unico documento che ancora non era stato trasmesso alla odierna ricorrente).
In definitiva il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria devono essere tutti integralmente respinti e la domanda avverso il silenzio, proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
Dichiara improcedibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore dell’Azienda Ulss n.5 Polesana ed in € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore del Consorzio Veneto In Salute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Michele Pizzi, Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
L’ESTENSORE
Michele Pizzi
IL PRESIDENTE
Claudio Rovis
IL SEGRETARIO