* VIA – Provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità – Accertamento giudiziale di illegittimità – Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 – Esecuzione dei lavori – Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2012
Numero: 975
Data di udienza: 27 Giugno 2012
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Morgantini
Premassima
* VIA – Provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità – Accertamento giudiziale di illegittimità – Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 – Esecuzione dei lavori – Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità.
Massima
TAR VENETO, Sez. 3^ – 11 luglio 2012, n. 975
VIA – Provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità – Accertamento giudiziale di illegittimità – Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 – Esecuzione dei lavori – Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità.
Una volta accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o annullati in via giurisdizionale i provvedimenti adottati, l’Autorità è tenuta a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006: ne consegue che l’eventuale esecuzione dei lavori, non escludendo la permanenza dell’interesse, non è causa di improcedibilità del ricorso.
Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini – Italia Nostra Onlus e altri (avv. Mirate) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 3^ - 11 luglio 2012, n. 975SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 3^ – 11 luglio 2012, n. 975
N. 00975/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2011, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante, Giovanni De Luca, Antonella Vazzoler, Maristella Caldato, Stefania Duregon, Giovanni Smali, Floriano Graziati, Francesco Bovo, Giulio Corradetti, Marco Moratto, Dante Faraoni, Comitato per la Riduzione dell’Impatto Ambientale dell’Aeroporto di Treviso, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Mirate, con domicilio eletto presso Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Ente Nazionale Per L’Aviazione Civile – Enac, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Aer Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Lucia De Salvia, Davide Cester, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Provincia di Treviso Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Botteon, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;
per l’annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per le valutazioni ambientali – prot. dva-2011-0010666 del 5/5/2011 – avente ad oggetto l’esclusione della procedura di via del progetto “aeroporto “antonio canova” di treviso. interventi di potenziamento e sviluppo della infrastrutture di volo”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 25/5/2011 parte 1 n. 120;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata disposta l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto degli inteventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso a condizione del rispetto di alcune prescrizioni.
1. Deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal Ministero dell’ambiente.
Infatti il sessantesimo giorno utile per notificare il ricorso era sì il 24 Luglio 2011, ma si trattava di domenica.
Ne consegue che il termine era differito al successivo lunedì 25 Luglio 2011, che è il giorno in cui il ricorso è stato tempestivamente notificato.
2. Il Ministero dell’Ambiente e Aer Tre S.p.A. eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad Aer Tre S.p.A. medesima del ricorso.
Tale eccezione viene motivata in relazione alla circostanza che Aer Tre S.p.A. è la società concessionaria dello scalo aeroportuale di Treviso nel quale sono realizzati i lavori in questione, è il soggetto che ha predisposto la progettazione sottoposta a valutazione, è l’Amministrazione aggiudicatrice dei lavori ed è il soggetto che ha stipulato il contratto con l’A.T.I. aggiudicataria.
L’eccezione è infondata.
Infatti il secondo comma dell’art. 41 del codice del processo amministrativo stabilisce che il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero dell’Ambiente, Autorità che ha posto in essere il provvedimento impugnato ed al controinteressato Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Amministrazione che ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., così come la stessa E.N.A.C. è individuata nel provvedimento impugnato.
Quanto sopra non toglie che Aer Tre S.p.A. possa configurarsi come controinteressato cui il contraddittorio debba essere integrato.
Tuttavia l’intervento in giudizio di Aer Tre S.p.A. ha reso superfluo l’ipotetico ordine di integrare il contraddittorio.
3. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza d’interesse.
Tale eccezione viene motivata con la circostanza che parte ricorrente non ha impugnato i provvedimenti di approvazione del progetto delle opere.
L’eccezione è infondata.
Infatti, come si desume da nota 14 Aprile 2011 prot. n° 47700, E.N.A.C. ha approvato il progetto esecutivo con la specifica prescrizione che l’avvio dei lavori è subordinato al parere del Ministero dell’Ambiente in merito alla verifica di assoggettabilità del progetto alla V.I.A..
Ne consegue che senza il provvedimento impugnato i lavori non possono essere eseguiti e parte ricorrente è appunto titolare dell’interesse a che i lavori non siano eseguiti in presenza di un provvedimento negativo di assoggettabilità a V.I.A., ma illegittimo.
Il perseguimento di tale interesse non richiede l’impugnazione anche dei provvedimenti con cui sono approvati i progetti, perché è possibile semplicemente richiedere, al fine di perseguire la tutela dell’ambiente, che il progetto sia sottoposto ad una legittima procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Quanto sopra è altresì coerente con l’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006, da cui si desume proprio che i lavori non possono essere eseguiti senza che sia stata espletata una legittima procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
4. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tale eccezione viene motivata con la circostanza che i lavori sono stati eseguiti.
L’eccezione è infondata.
Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006.
In relazione all’eventualità di tali successivi interventi dell’Autorità Amministrativa permane l’interesse di parte ricorrente.
5. La decisione del ricorso deve tenere conto delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n° 4460/2011 con cui è stata rigettata l’istanza cautelare.
In tale ordinanza è stato osservato che il gravato provvedimento contiene la prescrizione secondo cui il numero totale annuo di movimenti dei veicoli dallo scalo non dovrà subire aumenti rispetto al numero attualmente autorizzato e che non sussistono essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell’infrastruttura in esame.
Ne consegue che il progetto, per il quale è stato deciso di non procedere a valutazione d’impatto ambientale, non è idoneo a ledere gli interessi ambientali di cui parte ricorrente è portatrice.
Il collegio evidenzia sotto tale profilo che le opere progettate sono costituite da interventi di mero rifacimento della pista esistente, senza alcuna variazione della quantità e delle caratteristiche dei voli e senza alcuna alterazione degli attuali livelli d’impatto: interventi di manutenzione della pista di volo necessarie per garantire non già un incremento di traffico, ma per garantire il mantenimento della stessa apertura dello scalo, anche, per mera ipotesi, in caso di un solo volo giornaliero.
Quanto sopra è, tra l’altro, dedotto in modo specifico dalla stessa società di gestione dell’aeroporto con memoria in data 22 Maggio 2012.
Il collegio sottolinea che il progetto e la decisione impugnata di non sottoporlo a VIA rispettano il limite numerico dei voli annuo autorizzato, pari a 16.300, come risulta dal Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 14 Maggio 2007.
È evidente che tale limite massimo di voli annuo deve essere rispettato dalla società di gestione dell’aeroporto, anche considerando che la sussistenza di tale limite annuo di voli è riconosciuto dalla stessa società di gestione dell’aeroporto.
Parte ricorrente evidenzia che il numero di movimenti registrato nell’anno 2010 è stato pari a 18.086, dunque superiore al limite autorizzato.
Tuttavia l’avvenuto superamento del limite numerico dei voli autorizzati non è imputabile al provvedimento impugnato, potendo semmai essere il motivo per avviare, da parte di chi ne abbia interesse, le diverse iniziative ritenute necessarie.
Il ricorso è dunque infondato.
La complessità della questione comporta la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)