* VIA, VAS E AIA – Art. 29 decies, c. 9, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Principio di necessarietà – Diffida e sospensione dell’attività per un tempo determinato – Idoneità al perseguimento dell’interesse alla tutela ambientale.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 11 Maggio 2018
Numero: 171
Data di udienza: 10 Maggio 2018
Presidente: Pasi
Estensore: Mielli
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Art. 29 decies, c. 9, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Principio di necessarietà – Diffida e sospensione dell’attività per un tempo determinato – Idoneità al perseguimento dell’interesse alla tutela ambientale.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 11 maggio 2018, ordinanza n. 171
VIA, VAS E AIA – Art. 29 decies, c. 9, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Principio di necessarietà – Diffida e sospensione dell’attività per un tempo determinato – Idoneità al perseguimento dell’interesse alla tutela ambientale.
La diffida e la sospensione dell’attività per un tempo determinato ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, lett. b), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, può costituire una misura idonea a perseguire l’interesse alla tutela dell’ambiente al pari della revoca dell’AIA e della chiusura dell’impianto (disposte nella specie), e al contempo lo strumento più mite tra quelli a disposizione dell’Amministrazione secondo il criterio della necessarietà, che consente un sacrificio bilanciato tra i contrapposti interessi in gioco (nella specie, peraltro, il provvedimento di revoca era stato giustificato da un’anomalia all’impianto di depurazione avente carattere episodico)
Pres. Pasi, Est. Mielli – C. s.r.l. (avv.ti Molinari e Cacciavillani) c. Provincia di Verona e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ - 11 maggio 2018, ordinanza n. 171SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 11 maggio 2018, ordinanza n. 171
Pubblicato il 11/05/2018
N. 00171/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00340/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2018, proposto da
Cartiera di Verona S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Molinari e Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Stra, piazza Marconi n. 51;
contro
Provincia di Verona e Comune di Verona non costituitisi in giudizio;
nei confronti
Arpav-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto, Cartiera di Cadidavid S.r.l. a Socio Unico in Liquidazione non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 3244/17 dell’11.8.2017 del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona;
del provvedimento prot. n. 0074056 del 4.9.2017 del Dirigente del Settore Ambiente, Servizio e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Verona;
del provvedimento del 30.8.2017 del Dirigente della Direzione Ambiente del Comune di Verona avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 192 n. 0098020 del 17.11.2017 del Dirigente del Settore Ambiente Servizio e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Verona e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della determinazione n. 1366/17 del 31.3.2017 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
– che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
– che infatti il provvedimento che ha disposto la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e la chiusura definitiva dell’impianto non appare sorretto da una congrua motivazione;
– che, come dedotto nel ricorso, essendo stato approvato il piano industriale, appare essersi determinata una cesura procedimentale rispetto alle diffide precedenti;
– che pertanto non appaiono chiari i presupposti per i quali l’Amministrazione provinciale ha ritenuto sussistente un mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con le precedenti diffide dopo aver approvato il piano industriale;
– che parimenti non appare chiaro sulla base di quali elementi venga contestata la reiterazione di violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno all’ambiente, tenuto conto del carattere episodico dell’anomalia all’impianto di depurazione in occasione della quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell’impianto;
– che sotto tale profilo appare pertanto fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità;
– che infatti, come dedotto nel ricorso, la diffida e la sospensione dell’attività per un tempo determinato ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, lett. b), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, avrebbe potuto costituire una misura parimenti idonea a perseguire l’interesse alla tutela dell’ambiente, e al contempo lo strumento più mite tra quelli a disposizione dell’Amministrazione secondo il criterio della necessarietà, e che avrebbe consentito un sacrificio bilanciato tra i contrapposti interessi in gioco;
– che pertanto la domanda cautelare deve essere accolta ai fini di un complessivo riesame da parte dell’Amministrazione degli elementi di fatto rilevanti nella fattispecie alla luce delle indicazioni sopra esposte;
– che sussiste il requisito del periculum in mora tenuto conto degli effetti pregiudizievoli ed irreversibili che derivano dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati nelle more della decisione nel merito del ricorso;
– che sussistono pertanto i presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare e le spese della presente fase possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini di un riesame nel senso precisato in motivazione, e fissa, per l’esame del merito del ricorso, una delle udienze pubbliche del primo trimestre dell’anno 2019.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Referendario
L’ESTENSORE
Stefano Mielli
IL PRESIDENTE
Alberto Pasi
IL SEGRETARIO