* DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione o obbligo di rispettare un determinato distacco dettato da regolamenti comunali – Istituto della prevenzione – Operatività – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 11 Novembre 2011
Numero: 1683
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Urbano
Estensore: Perrelli
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione o obbligo di rispettare un determinato distacco dettato da regolamenti comunali – Istituto della prevenzione – Operatività – Esclusione.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 11 novembre 2011, n. 1683
DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra edifici – Sopraelevazione o obbligo di rispettare un determinato distacco dettato da regolamenti comunali – Istituto della prevenzione – Operatività – Esclusione.
L’istituto della prevenzione, secondo il combinato disposto di cui agli art. 873, 875 e 877 c.c., muove dalla circostanza di fatto che, a partire dalla linea di confine, non siano intervenute costruzioni nelle due proprietà sicché, il soggetto che costruisce per primo, potendo scegliere se edificare sul confine o a distanza da esso, condiziona il proprietario del fondo limitrofo che, a propria volta, può scegliere di costruire in aderenza ovvero mantenendo la distanza legale minima prescritta: detta figura non può, quindi, trovare applicazione laddove sui due fondi finitimi, esistano già edifici, come è nel caso di sopraelevazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24.12.2001, n. 6374). Ne discende, ulteriormente, che il principio della prevenzione non è applicabile quando l’obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.1.2004, n. 46).
Pres. Urbano, Est. Perrelli – L.Z. (avv.ti Segato e Cacciavillani) c. Comune di Baone (avv. Cartia)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ – 11 novembre 2011, n. 1683SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 11 novembre 2011, n. 1683
N. 01683/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02252/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2010, proposto da Lara Zordan, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Segato e Ivone Cacciavillani, legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Baone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Cartia, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
nei confronti di
Filippo Bocconcello, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’atto comunale n. 1879 del 12.11.2010 che “ordina di non effettuare l’intervento richiesto per la sola parte di ampliamento fabbricato a confine col mapp. 978”;
– della disposizione del P.R.G. che, per l’esercizio del diritto di costruzione sul confine come prodromo all’aderenza, impone il “previo accordo tra le parti con vincolo di asservimento urbanistico registrato e trascritto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Baone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi l’avvocato I. Cacciavillani per la ricorrente e l’avvocato Mella, in sostituzione dell’avvocato Cartia, per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente, in qualità di proprietaria di una porzione dell’edificio a schiera aderente a quella del sig. Bocconcello, notificava, ai sensi dell’art. 877 c.c., al controinteressato l’atto di prevenienza edilizia dichiarando di volere sopraelevare il proprio edificio sino al limite massimo di altezza consentito dalla strumentazione urbanistica, prestando al contempo il proprio consenso all’eventuale analogo comportamento del confinante.
B. Il Comune resistente richiedeva per assentire la sopraelevazione della porzione di edificio della sig.ra Zordan il previo accordo tra le parti “con vincolo di asservimento urbanistico registrato e trascritto”, poiché “ai sensi dell’art. 18.3 delle N.T.A. vigenti, la distanza minima che le nuove costruzioni devono rispettare dai confini è di 5 ml. dal confine”.
C. Ad avviso di parte ricorrente, la prevenienza edilizia non può essere qualificata come una servitù e conseguentemente lo strumento urbanistico non può imporre l’accordo tra le parti facendo dipendere l’esercizio del diritto di sopraelevazione della ricorrente dall’esistenza di un accordo registrato e trascritto. Pertanto la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati:
1) per nullità per carenza assoluta di attribuzione ex art. 21 septies della legge n. 241/1990 in quanto lo strumento urbanistico regolamentare non può derogare alla disciplina codicistica del rapporto di vicinato;
2) per eccesso di potere per travisamento, carenza di motivazione, irrazionalità manifesta giacché l’Amministrazione non può ulteriormente affievolire lo ius aedificandi, imponendo la trascrizione di un accordo tra vicini, laddove il codice prevede la sola comunicazione della volontà di sopraelevare;
3) per violazione dell’obbligo di non aggravare il procedimento.
D. Il Comune di Baone, ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame in quanto il criterio della prevenzione resta eliso dalla normativa locale laddove quest’ultima imponga un distacco della costruzione dal confine, salvo specifico atto di vincolo tra le parti interessate.
E. Con l’ordinanza collegiale n. 39 del 13.1.2011 il Collegio ha ritenuto le esigenze dedotte dalla ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito e ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza di discussione.
F. Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
1.2. Ad avviso del Collegio appare conveniente esaminare congiuntamente le censure che presentano contenuti analoghi o comunque strettamente connessi.
2. La ricorrente, intendendo procedere all’innalzamento del proprio edificio, costruito in aderenza a quello del controinteressato secondo la tipologia bifamiliare, mediante sopraelevazione del muro di sua esclusiva proprietà lo comunicava al proprietario confinante, ai sensi dell’art. 877 c.c..
2.1. Oggetto del presente ricorso è, quindi, la sopraelevazione di un precedente manufatto asseritamente in aderenza rispetto a quello del controinteressato, sopraelevazione che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe essere regolata dall’istituto della prevenienza edilizia, a prescindere dal fatto che sui fondi confinanti già insistano delle costruzioni e che l’innalzamento non avverrebbe in contemporanea, ma in tempi differenti. Orbene, la ricorrente ritiene che in tale ultimo frangente, seppure è vero che ciascuno dei due confinanti dovrebbe realizzare la nuova volumetria nel rispetto delle distanze legali dai confini di proprietà o tra edifici, è altrettanto vero che l’esercizio del proprio diritto non potrebbe rimanere soggetto alla scelta discrezionale del proprietario del fondo confinante. Di qui l’illegittimità del provvedimento comunale che inibisce la realizzazione della rammentata sopraelevazione per violazione della distanza di 5 mt. dal confine, in assenza di un vincolo di asservimento urbanistico trascritto e registrato tra i proprietari degli immobili finitimi.
3. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Deriva da quanto precede, pertanto, l’applicazione della normativa urbanistica vigente al momento della modifica e l’inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (In applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha accertato che la parte, nel trasformare in vano chiuso e coperto il terrazzo a livello posto al primo piano del suo fabbricato, a confine con il fondo della controparte, avrebbe dovuto comunque rispettare la distanza prescritta dallo strumento urbanistico vigente, anche se il nuovo manufatto era contenuto entro l’ingombro orizzontale del piano inferiore) (cfr. Cassazione civile, sez. II, 3.1.2011, n. 74).
4. E, infatti, l’istituto della prevenzione, secondo l’interpretazione consolidata del combinato disposto di cui agli art. 873, 875 e 877 c.c., muove dalla circostanza di fatto che, a partire dalla linea di confine, non siano intervenute costruzioni nelle due proprietà sicché, il soggetto che costruisce per primo, potendo scegliere se edificare sul confine o a distanza da esso, condiziona il proprietario del fondo limitrofo che, a propria volta, può scegliere di costruire in aderenza ovvero mantenendo la distanza legale minima prescritta: detta figura non può, quindi, trovare applicazione laddove sui due fondi finitimi, esistano già edifici, come è nel caso sottoposto all’esame del Collegio (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24.12.2001, n. 6374).
4.1. Ne discende, quindi, che il principio della prevenzione non è applicabile quando l’obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali. Proprio in quest’ottica la giurisprudenza ha sottolineato che nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine – come nell’ipotesi dell’art. 18, comma 3, delle N.T.A. vigenti nel Comune di Baone -, non può ritenersi consentita la costruzione in aderenza o in appoggio a meno che tale facoltà non sia consentita come alternativa all’obbligo di rispettare le suddette distanze (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.1.2004, n. 46).
4.2. Nel caso di specie, quindi, dalla norma regolamentare impugnata emerge chiaramente come non sia consentita l’operatività del principio della prevenzione.
4.3. Alla luce delle suesposte considerazioni devono, pertanto, essere disattese le censure di parte ricorrente giacché il provvedimento impugnato, così come la disposizione regolamentare presupposta, non determinano alcuna violazione delle richiamate disposizioni del codice civile.
5. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione comunale resistente delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), per spese generali, diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)