* APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Non è dovuto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2018
Numero: 885
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: Nicolosi
Estensore: De Berardinis
Premassima
* APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Non è dovuto.
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 11 settembre 2018, n. 885
APPALTI – Difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Non è dovuto.
Le difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis di gara legittimano l’esclusione dalla gara e non già la penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; né sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 758).
Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis – E. s.r.l. (avv.ti Corinaldesi e Mischi) c. Provincia di Padova (avv. Velluto) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ – 11 settembre 2018, n. 885SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 11 settembre 2018, n. 885
Pubblicato il 11/09/2018
N. 00885/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2018, proposto dalla
Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Dario Benetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Corinaldesi e Alberto Mischi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eleonora Chielli, in Venezia, S. Croce, n. 312/A
contro
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Velluto e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli, in Mestre, via Fapanni, n. 46
Comune di Anguillara Veneta, non costituito in giudizio
Comune di Battaglia Terme, non costituito in giudizio
nei confronti
Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, dr. Gildo Santon e dr. Giovanni Cariolato, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Neri e Alessandro Righini e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicati nell’atto di costituzione in giudizio
BL Impianti Elettrici S.r.l., non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– della determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Padova n. 1961 del 29 dicembre 2017, comunicata via P.E.C. alla ricorrente il 9 gennaio 2018, recante aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la selezione di una “Energy Service Company” (cd. ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di Padova ed, eventualmente, di Rovigo, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (“FTT”) ex art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 115/2008 (CUP G24H15002010007 – CIG 67757440D6);
– dei seguenti verbali di gara: 4 luglio 2017, seduta n. 1 pubblica; 24 luglio 2017, seduta n. 2 pubblica e seduta n. 3 riservata; 1 settembre 2017, seduta n. 4 riservata; 7 settembre 2017, seduta n. 5 riservata; 20 settembre 2017, seduta n. 6 riservata; 25 dicembre 2017, seduta n. 7 pubblica, nella parte in cui non hanno escluso l’aggiudicatario per le carenze di cui ai motivi di diritto;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, nella parte in cui non hanno escluso l’aggiudicatario per le carenze di cui ai motivi di diritto;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con particolare riguardo al provvedimento di consegna dei lavori, se medio tempore adottato, nonché al contratto con la Provincia di Padova ed ai singoli contratti con i Comuni delle Province di Padova e di Rovigo di cui a gara, se medio tempore stipulati
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la Provincia di Padova e dei singoli contratti con i Comuni delle Province di Padova e di Rovigo di cui a gara
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente di ottenere l’aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto con la Provincia di Padova e dei singoli contratti con i Comuni delle Province di Padova e di Rovigo di cui a gara, con disponibilità della ricorrente al subentro in tali contratti
in subordine, per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente
per la condanna
dell’Amministrazione convenuta ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente ed a stipulare con la stessa il relativo contratto, nonché a far stipulare i singoli contratti con i Comuni delle Province di Padova e di Rovigo di cui a gara
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso principale ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, nonché delle società Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l.;
Visti il ricorso incidentale di Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l. ed i relativi allegati;
Visti la memoria ed i documenti della Provincia di Padova;
Visti, altresì, la memoria ed i documenti di Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l.;
Visti, ancora, la memoria ed i documenti della ricorrente principale;
Vista l’ordinanza n. 122/2018 del 5 aprile 2018, di presa d’atto della rinunzia all’istanza cautelare da parte della ricorrente principale;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 luglio 2018 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso principale indicato in epigrafe la Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. (d’ora in poi: Elettrocostruzioni) ha impugnato, unitamente ai verbali di gara del pari indicati in epigrafe, la determinazione del Provincia di Padova – Settore Edilizia Scolastica n. 1961 del 29 dicembre 2017, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione;
Considerato che l’ora vista determinazione ha disposto l’aggiudicazione definitiva al R.T.I. costituito dalla Servizi a Rete S.r.l. (mandataria), dalla BL Impianti Elettrici S.r.l. e dalla GDS Lighting S.r.l. (mandanti) della procedura ristretta per la selezione di una “Energy Service Company” (cd. ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di Padova ed, eventualmente, di Rovigo, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (“FTT”) ex art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 115/2008 (CUP G24H15002010007 – CIG 67757440D6);
Considerato che in punto di fatto la società espone:
– di avere preso parte alla procedura ristretta bandita dal Provincia di Padova per l’affidamento della concessione di che trattasi, avente durata massima di quindici anni;
– che oggetto della gara era la proposizione di un’offerta tecnico-economica in merito agli interventi di riqualificazione e di “efficientamento” energetico sugli impianti di pubblica illuminazione di n. 16 Comuni delle Province di Padova e di Rovigo (più specificamente: n. 15 Comuni della Provincia di Padova e n. 1 Comune della Provincia di Rovigo);
– che alla procedura ristretta, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipava tra gli altri, oltre alla predetta Elettrocostruzioni, il R.T.I. tra Servizi a Rete S.r.l. (mandataria), BL Impianti Elettrici S.r.l. e GDS Lighting S.r.l. (mandanti) – d’ora in poi: R.T.I. SAR – e che quest’ultimo si collocava al primo posto della graduatoria, mentre Elettrocostruzioni si classificava al secondo posto;
Considerato che in diritto la società ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione, erronea e falsa applicazione o interpretazione della lex specialis di gara, con particolare riguardo al contenuto del P.E.F. di cui alla lettera di invito ed allegati (punto 8.3 lett. a) del paragrafo sull’offerta economica), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, giacché nel Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) il R.T.I. SAR avrebbe indicato un canone di partenza già dal primo anno pari ad € 833,638,50, il che sarebbe possibile solo se i lavori fossero terminati il giorno della consegna degli impianti, laddove, invece, lo stesso R.T.I. avrebbe previsto un arco temporale di diciotto mesi per la realizzazione dei lavori;
2) violazione, erronea e falsa applicazione o interpretazione della lex specialis di gara, con particolare riguardo al contenuto del P.E.F. di cui alla lettera di invito ed allegati (punto 8.3 lett. a) del paragrafo sull’offerta economica ed elaborato n. 3) a base della gara, punto n. 3) “determinazione risparmi e canone”), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il P.E.F. del R.T.I. aggiudicatario avrebbe previsto due rivalutazioni, l’una per la variazione del costo dell’energia elettrica e l’altra per l’indice I.S.T.A.T., ambedue dell’1% annuo. Ciò, tuttavia, contrasterebbe con la lex specialis di gara, in base alla quale non sarebbe possibile una rivalutazione del canone al variare del costo dell’energia. Inoltre, si avrebbe un rincaro del canone a valore invariato delle opere eseguite per il cd. efficientamento, con danno delle Amministrazioni comunali;
3) violazione e falsa applicazione e interpretazione della lex specialis di gara, con particolare riguardo al contenuto del punto 7.4.3 della lettera di invito, in combinato disposto con le norme UNI 11248 e UNI EN 13201, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’aggiudicatario avrebbe, sin dalla fase iniziale del progetto, utilizzato normative non più vigenti per la classificazione delle strade ai fini della loro illuminazione, così falsando i dati illuminotecnici e quindi energetici di progetto. Inoltre il progetto del R.T.I. SAR avrebbe previsto una dimmerazione (riduzione del flusso luminoso) pari al 50% dall’accensione degli impianti e sino alle ore 21.00, cioè nelle ore di maggior traffico veicolare, ciclabile e pedonale. In conclusione, il progetto illuminotecnico ed energetico del R.T.I. SAR sarebbe stato redatto adottando strategie che mirerebbero all’unico fine di avvantaggiarsi nell’acquisizione dei punteggi relativi all’offerta economica;
Considerato che Elettrocostruzioni ha formulato, altresì, le domande:
– di declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato tra la Provincia di Padova e l’aggiudicatario, nonché dei singoli contratti eventualmente stipulati da quest’ultimo con i Comuni delle Province di Padova e di Rovigo interessati;
– di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante assegnazione della concessione alla stessa Elettrocostruzioni, o, in subordine, per equivalente monetario;
Considerato che si sono costituite in giudizio le controinteressate Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l. (d’ora in poi, rispettivamente: Servizi e GDS), depositando di seguito – unitamente alla relativa documentazione – un ricorso incidentale cd. escludente, finalizzato a paralizzare il ricorso principale, ed una memoria difensiva, volta a contestare la fondatezza nel merito delle censure formulate dalla ricorrente principale;
Considerato che si è costituita in giudizio, altresì, la Provincia di Padova, depositando una memoria difensiva con documentazione sui fatti di causa ed eccependo l’infondatezza sia del ricorso principale che di quello incidentale;
Considerato che Elettrocostruzioni ha replicato con memoria al ricorso incidentale;
Considerato che, con ordinanza n. 122/2018 del 5 aprile 2018, il Tribunale ha preso atto della rinunzia all’istanza cautelare da parte della ricorrente principale;
Considerato che in prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, controdeducendo alle altrui eccezioni ed insistendo nelle rispettive conclusioni;
Considerato, in specie, che Elettrocostruzioni nella memoria conclusiva è tornata sul secondo motivo del ricorso principale, sostenendo l’illegittimità della rivalutazione del canone estesa alla componente efficienza elettrica (“CAE”), ma che le controinteressate e ricorrenti incidentali hanno eccepito, sul punto, l’inammissibilità della riformulazione della doglianza e, più in generale, l’inutilizzabilità nel giudizio della suddetta memoria conclusiva;
Considerato che all’udienza pubblica del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il giudizio avente ad oggetto le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, “ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza (sic) cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata”;
Ritenuto, per ragioni di economia processuale e di scarsità della risorsa giustizia (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5), di confermare l’indirizzo già espresso da questa Sezione (T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 gennaio 2017, n. 1; id., 9 novembre 2016, n. 1251) e perciò, di aderire, alla configurazione dei rapporti tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale delineata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4, lì dove quest’ultima ha dato priorità, per ragioni di economia processuale, all’esame del ricorso principale, nell’ipotesi in cui siano evidenti la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità od improcedibilità (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 14 marzo 2014, n. 203; T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 novembre 2011, n. 1648). Invero, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia processuale, può considerare preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, almeno nei casi in cui quest’ultimo sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752);
Ritenuto, infatti, che nel caso di specie il ricorso principale sia, all’evidenza, non assistito da profili di fondatezza;
Considerato, al riguardo, che:
– è infondato anzitutto il primo motivo del ricorso principale, poiché se è vero che il minor risparmio energetico dovuto alla necessità, per l’affidatario, di eseguire durante il primo anno della concessione i lavori di riqualificazione ed “efficientamento”, comporterà un abbattimento del canone, è altrettanto vero che ciò non può dirsi sufficiente, di per sé, a provocare quello sconvolgimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’intervento ipotizzato da Elettrocostruzioni (la quale pretende di ricavarne l’inattendibilità del P.E.F. del R.T.I. aggiudicatario);
– sul punto, infatti, le controinteressate hanno richiamato il punto 5.3 dell’elaborato n. 3 (denominato “Determinazione risparmi e canone”) allegato alla lettera di invito, che contiene la previsione di una penalità economica a carico del concessionario per il saldo di periodo inferiore a zero, proporzionale, cioè, al risparmio energetico non raggiunto nel periodo rispetto al risparmio energetico garantito (cd. REG), al fine di tutelare i Comuni dal pagamento al concessionario di quote di canone non dovute (v. all. 16 al ricorso principale);
– in altre parole, al termine di ogni annualità di esercizio si verificherà la quantità di energia consumata effettivamente: se il consumo sarà maggiore di quello offerto dal concessionario (il quale, dunque, avrà garantito un risparmio energetico che non è riuscito ad ottenere), il canone (cioè il compenso dello stesso concessionario) verrà ridotto in misura corrispondente;
– tanto premesso, Servizi e GDS affermano che il R.T.I. di cui sono componenti ha previsto nel P.E.F., per il primo anno di esercizio, una maggiorazione dei costi di manutenzione per € 82.000,00, collegata proprio alla presenza di apparecchi illuminanti obsoleti da sostituire con nuovi corpi illuminati a LED: maggiorazione che, invece, non è prevista per i costi di manutenzione dal secondo anno in poi. Detta affermazione trova conferma dalla lettura del P.E.F. (v. doc. 2 delle controinteressate), in cui si legge, alla voce “Costi di esercizio (complessivi per i 16 Comuni)”, che le spese di manutenzione per il primo anno assommano ad € 239.130,00, mentre dal secondo anno in poi le stesse si riducono ad € 157.130,00 annui, con un surplus nel primo anno pari, perciò, ad € 82.000,00;
– orbene, il Collegio ritiene convincente la spiegazione fornita sul punto da Servizi e GDS, secondo cui tale maggiorazione è stata prevista proprio per coprire il meccanismo del saldo di periodo appena descritto, che nel primo anno sarà negativo proprio in virtù dell’effettuazione dei lavori da parte della concessionaria: infatti, non essendo ancora completati gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione, non sarà raggiunto il valore di risparmio energetico garantito (REG) offerto in gara. Ciò non servirà a partire dal secondo anno, atteso che la tempistica per l’esecuzione dei lavori indicata nel cronoprogramma del R.T.I. SAR (v. doc. 3 delle controinteressate) è di poco più di tredici mesi dalla consegna dei lavori stessi. Né vi è alcuna contraddizione con il diverso termine di diciotto mesi indicato dal R.T.I. stesso nel P.E.F. (v. all. 15 al ricorso principale), poiché dal cronoprogramma si evince che diciotto mesi è il termine da considerare a decorrere dalla consegna degli impianti, ultimata il 13 novembre 2017: questa, però, non è la data di inizio dei lavori, che va, invece, individuata nella data di consegna dei lavori (2 marzo 2018), da cui decorre, altresì, la durata della concessione (v. art. 4, punto a), del contratto attuativo: all. 12 al ricorso principale);
– la riduzione delle spese di manutenzione a partire dal secondo anno di esercizio, dunque, si spiega con il fatto che, terminati i lavori di riqualificazione energetica, il canone non sarà più decurtato delle penalità previste per il saldo di periodo inferiore allo zero, e cioè per il mancato raggiungimento del livello di risparmio energetico garantito (REG);
– in altre parole, il primo motivo del ricorso principale è infondato perché il R.T.I. aggiudicatario, in sede di predisposizione del P.E.F., anziché abbattere il canone previsto per il primo anno di esercizio, a causa dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, ha indicato un canone “pieno”, ma ha aggiunto un maggiore importo delle spese di manutenzione destinato a fronteggiare i minori introiti del canone (id est: la riduzione per le penalità) dovuti proprio alla suddetta impossibilità;
– del resto, per l’abbattimento del canone nel primo anno di esercizio Elettrocostruzioni fornisce una cifra nel ricorso (perdita del flusso di cassa per € 400.000,00) che non solo non è supportata da alcun apparato probatorio, ma che è contraddetta dalla cifra ancora più alta indicata nel documento (all. 13-A al ricorso) recante i riconteggi dei valori del P.E.F. dell’aggiudicatario secondo le stime della stessa Elettrocostruzioni (€ 833.638 – 266.509 = € 567.129). Con il ché non può non concludersi nel senso della mancata elaborazione, da parte della ricorrente principale, di una stima attendibile circa i minori introiti a favore del concessionario durante il primo anno di esercizio;
– palesemente infondato in fatto è poi il secondo motivo del ricorso principale, poiché la rivalutazione del canone prevista nel P.E.F. dell’aggiudicatario è solo quella dell’1% su base annua legata all’indice I.S.T.A.T., e non vi è alcuna altra rivalutazione di detto canone;
– ciò – oltre ad essere esplicitato al parag. 7 (“Ipotesi generali assunte nel PEF”) del predetto Piano – si coglie agevolmente, ove si consideri che: il canone indicato per il primo anno è di € 833.638; quello stabilito per il secondo anno è di € 841.975, pari ad un incremento dell’1% del canone del primo anno (infatti l’1% di 833.638 è 8.336,38 che, sommato a 833.638, dà 841.975); quello indicato per il terzo anno è 850.394, pari ad un incremento dell’1% del canone del secondo anno (infatti l’1% di 841.975 è 8.419,75 che, sommato a 841.975, dà 850.394), ecc.;
– in sede di memoria conclusiva Elettrocostruzioni si mostra cosciente dell’infondatezza della censura ora analizzata e cerca di “spostare il tiro”, riformulando la censura stessa e sostenendo che ad essere illegittima sarebbe l’applicazione della rivalutazione anche a quella componente del canone relativa all’efficienza elettrica (“CAE”): la rivalutazione avrebbe dovuto essere limitata, sulla base della lex specialis di gara, alla sola componente del canone relativa alla manutenzione (“CAM”);
– al riguardo ha, però, buon gioco la difesa delle controinteressate ad eccepire l’inammissibilità della doglianza, per come riformulata nella memoria conclusiva, poiché detta riformulazione equivale alla proposizione di un nuovo motivo, che non soltanto è tardiva, ma è altresì totalmente irrituale, perché effettuata a mezzo di memoria non notificata alle altre parti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 583; id., 2 febbraio 2018, n. 116; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1894; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 1148);
– da ultimo, non colgono nel segno neppure le molteplici doglianze formulate con il terzo motivo del ricorso principale;
– per quanto riguarda, innanzitutto, la classificazione illuminotecnica delle strade, Elettrocostruzioni non contesta in punto di fatto l’eccezione delle controinteressate, le quali sostengono che il R.T.I. di cui sono componenti si è basato, per la formulazione della propria offerta, sugli “audit” energetici dei Comuni interessati, allegati alla documentazione di gara e nei quali la classificazione illuminotecnica era effettuata, nella maggioranza dei casi, sulla base della norma UNI 11248 del 2012, e nei restanti, sulla base della norma UNI 11248 del 2007;
– Servizi e GDS eccepiscono, quindi, la legittimità dell’operato del R.T.I. SAR, per essersi lo stesso conformato ai dati, concernenti la classificazione delle strade, contenuti nei documenti tecnici forniti dalla stazione appaltante e posti da quest’ultima a base di gara;
– la ricorrente principale contesta non in fatto, ma in diritto tale assunto, sostenendo che la lex specialis di gara avrebbe classificato le strade nel loro stato di fatto come da normativa vigente a quel momento, ma che, essendo intervenuta una nuova normativa, l’intervento proposto e la progettazione avrebbero dovuto seguire la nuova disciplina, essendo onere del progettista (come asserirebbero le stesse Servizi e GDS) la classificazione stradale di progetto;
– si tratta, però, di una tesi all’evidenza infondata, poiché – come rilevano del tutto condivisibilmente le controinteressate – l’individuazione delle categorie illuminotecniche di ingresso è attività rimessa alla competenza del soggetto gestore della strada ed essa era contenuta nei documenti di gara, sicché sarebbe stato improprio, per i concorrenti, procedere ad un’autonoma riclassificazione delle strade. Una simile operazione, si può aggiungere, avrebbe comportato la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara, essa sì da escludere dalla gara, trattandosi di irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
– si richiama, sul punto, l’insegnamento della più recente giurisprudenza, secondo cui le difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis di gara legittimano l’esclusione dalla gara e non già la penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; né sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 758);
– ove, poi, si volesse sostenere che la disciplina di gara richiamava normative tecniche ormai superate e, per tal motivo, era illegittima, sarebbe agevole replicare che detta disciplina non risulta oggetto di impugnazione da parte dell’odierna ricorrente: a tal fine non potrebbe certo bastare il mero richiamo all’impugnazione “di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente”, trattandosi, per costante giurisprudenza, di clausola di stile che, per la sua estrema genericità, non è suscettibile di individuare sufficientemente il petitum processuale a cui estendere il gravame (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 177; T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 luglio 2017, n. 681; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 febbraio 2016, n. 91);
– ad ogni modo, spetta alla stazione appaltante, in ultima analisi, verificare la congruità o meno della normativa UNI utilizzata negli “audit” dei Comuni posti a base della gara per l’individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso collegata alla classificazione delle strade, esulando tale verifica, per le ragioni ora esposte, dall’oggetto di questo giudizio;
– per quanto riguarda, poi, l’ulteriore censura in cui si articola il motivo in esame, avente ad oggetto l’(asserita) illegittimità della cd. dimmerazione (regolazione del flusso luminoso) adottata dal R.T.I. SAR nella propria offerta, osserva il Collegio che essa viene confutata dalla stessa relazione tecnico-illustrativa del suddetto R.T.I. richiamata da Elettrocostruzioni a sostegno delle proprie tesi (v. all. 21 al ricorso);
– ed infatti, da un lato, in detto documento si legge che il declassamento delle strade dal punto di vista illuminotecnico riguarda le ore centrali della notte, in cui vi è una riduzione del traffico veicolare: e il grafico allegato, recante il n. 1, conferma tale affermazione, del tutto ragionevole, perché prevede una riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne. D’altro lato, anche la tabella n. 3, invocata dalla ricorrente, a ben vedere non ne supporta gli assunti, poiché anch’essa indica una riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della notte: comunque, si tratta di tabella elaborata sulla base degli “audit” energetici messi a disposizione dalla stazione appaltante (Provincia di Padova) e relativi al Comune di Pontelongo, cosicché, anche sotto questo aspetto, l’aggiudicatario si è limitato ad utilizzare i dati contenuti nella documentazione posta a base di gara;
– donde, in conclusione, la complessiva infondatezza anche del terzo motivo di gravame e, con esso, dell’intero ricorso principale;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso principale sia nel suo complesso infondato e da respingere e che debbano, perciò, essere respinte tutte le domande con esso proposte;
Ritenuto, in ragione della complessiva infondatezza del ricorso principale, di poter prescindere dalla disamina del ricorso incidentale, il quale va, perciò, dichiarato improcedibile;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare sulla base del criterio della soccombenza le spese del ricorso principale nei confronti delle parti costituite, nella misura di cui al dispositivo, e di dover compensare invece le spese del ricorso incidentale, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti evocate in giudizio, ma non costituitesi
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale, respingendo tutte le domande con esso proposte, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. al pagamento, in favore dell’Amministrazione intimata e delle controinteressate costituitesi in giudizio, delle spese e degli onorari del ricorso principale, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Provincia di Padova ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di Servizi a Rete S.r.l. e GDS Lighting S.r.l. (queste ultime in solido tra loro), per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Compensa integralmente le spese del ricorso incidentale.
Nulla spese nei confronti dei Comuni di Anguillara Veneta e di Battaglia Terme, nonché nei confronti della BL Impianti Elettrici S.r.l., non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Referendario
L’ESTENSORE
Pietro De Berardinis
IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi
IL SEGRETARIO