* INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Rapporto con la pianificazione urbanistica – Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313/1993 – Attribuzione della classe VI – Aree esclusivamente industriali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Veenzia
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2012
Numero: 841
Data di udienza: 3 Maggio 2012
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Mielli
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Rapporto con la pianificazione urbanistica – Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313/1993 – Attribuzione della classe VI – Aree esclusivamente industriali.
Massima
TAR VENETO, Sez. 3^ – 15 giugno 2012, n. 841
INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Rapporto con la pianificazione urbanistica.
La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, perché, pur caratterizzandosi per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici che costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, deve al contempo scontare una corrispondenza che non è perfettamente biunivoca, atteso che esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 985; Tar Veneto, Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 24; id. 30 marzo 2009, n. 967).
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – C.B. (avv.ti Pasquini, Cavallo e Pinello) c. Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (avv.ti Maccarrone e Venturi)
INQUINAMENTO ACUSTICO – Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313/1993 – Pianificazione acustica – Attribuzione della classe VI – Aree esclusivamente industriali.
La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993, richiede che, in sede di pianificazione acustica, solo alle aree esclusivamente industriali, prive di insediamenti abitativi (con l’eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale) sia attribuita la classe VI. Pertanto la presenza di insediamenti abitativi diversi da quelli del custode o del proprietario nell’ambito dell’attività industriale, già di per sé contraddice la correttezza dell’attribuzione della classe VI.
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – C.B. (avv.ti Pasquini, Cavallo e Pinello) c. Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (avv.ti Maccarrone e Venturi)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 3^ – 15 giugno 2012, n. 841SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 3^ – 15 giugno 2012, n. 841
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2010, proposto da:
Claudio Bordoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini, Stefania Cavallo e Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Maccarone e Dora Venturi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Polo, 2988;
nei confronti di
Sm – Stocchero Marcello Srl, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione n. 18 del 29 giugno 2010 con la quale il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, nella parte in cui ha respinto l’osservazione presentata dal ricorrente ed ha confermato l’inserimento dell’area in cui insiste l’abitazione di proprietà del ricorrente in classe VI che ricomprende aree esclusivamente industriali;
– della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29 ottobre 2009 di adozione del piano di zonizzazione acustica, con richiesta di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di risiedere dal 1990 in località Cà del Diavolo del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in un edificio adibito ad abitazione e risalente al 1875, al quale nel tempo si sono affiancate delle attività produttive.
Il piano regolatore ha ricompreso l’abitazione del ricorrente e i vicini insediamenti produttivi in un’unica ampia zona a destinazione industriale ed artigianale di tipo D1, e il piano di classificazione acustica approvato nel 2002, ha ricompreso le predette aree in classe VI “aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi”.
Successivamente il ricorrente, la cui abitazione è posta proprio al confine con un’area classificata dal piano di classificazione acustica in classe III, di tipo misto ( aree urbane con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali), ha ripetutamente chiesto una riperimetrazione del piano di classificazione acustica per consentire di intervenire rispetto a fenomeni di inquinamento acustico generati dalle vicine attività produttive, altrimenti legittimate a non adottare alcun accorgimento nella gestione delle aziende.
Il Comune il 16 marzo 2009 ha comunicato l’avvio del procedimento di aggiornamento del piano di classificazione acustica.
Con deliberazione consiliare n. 54 del 29 ottobre 2009, è stata adottata la variante al piano di classificazione acustica.
Nelle premesse (cfr. doc. 5 allegato alle difese del Comune), riguardo all’abitazione del ricorrente, è espressamente detto che è stata “considerata in particolare la necessità di prendere in considerazione (…) la perimetrazione di una zona ricadente in classe VI adiacente a via dell’industria nella quale, seguendo classificazione del PRG, è stata inglobata una abitazione rurale non connessa all’attività produttiva”.
Tuttavia, nonostante la relazione prefigurasse un accoglimento delle istanze proposte dal ricorrente, gli elaborati grafici hanno lasciato invariata la classificazione delle aree.
Il ricorrente ha quindi presentato un’osservazione con la quale ha reiterato la richiesta di riperimetrazione che è stata respinta con deliberazione consiliare n. 18 del 29 giugno 2010, con la quale è stata approvata la variante.
Nella motivazione si afferma che il Comune si è attenuto ad una stretta correlazione tra la pianificazione urbanistica e quella acustica, prendendo atto che l’area è classificata come D dal piano regolatore, e che l’immobile del ricorrente è stato adibito fino a poco tempo prima ad abitazione del custode, che l’unica tipologia di abitazione ammessa in classe VI “aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi”.
Le deliberazioni consiliari, con richiesta di risarcimento dei danni patiti, sono impugnate per le seguenti censure:
I) violazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del DPCM 1 marzo 1991, sviamento, contraddittorietà, incongruità, travisamento, illogicità, irragionevolezza nonché carenza e insufficienza della motivazione perché l’edificio del ricorrente è un’abitazione residenziale e in quanto tale non può essere ricompresa in classe VI ;
II) violazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1993, n. 4313, sviamento, contraddittorietà, incongruità, irragionevolezza e insufficienza della motivazione perché, contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate, non vi sono ragioni che comportino la necessità di ricomprendere l’abitazione del ricorrente in classe VI anziché in classe III, tenendo conto della destinazione urbanistica delle aree, e della circostanza che l’abitazione del ricorrente non è mai stata adibita ad abitazione del custode;
III) sviamento, contraddittorietà, incongruità, travisamento, illogicità perché l’attività pianificatoria del Comune finisce per tutelare gli interessi economici delle aziende di lavorazione del marmo interessate a non adottare accorgimenti tecnici nelle lavorazioni a discapito della tutela della salute;
IV) violazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del DPCM 1 marzo 1991, sviamento, contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza e insufficienza della motivazione perché è violato il divieto di contatto diretto tra aree di diversa classe quando vi sia una differenza di livello sonoro superiore a 5 dBA, in assenza di previsione di fasce di transizione o zone cuscinetto che consentano il graduale passaggio del disturbo acustico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’eccezione con la quale il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso perché volto a contestare il merito dell’azione amministrativa, deve essere respinta.
E’ vero infatti che le scelte inerenti la classificazione acustica, in quanto di carattere pianificatorio, sono connotate da elementi di discrezionalità, tuttavia rientra entro i limiti del sindacato di legittimità la verifica della sussistenza o meno di illogicità o travisamenti che denuncino la sussistenza del vizio di eccesso di potere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9302; Tar Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187).
Nel caso all’esame il ricorso è fondato perché la parte ricorrente dimostra che le scelte dell’Amministrazione sono dettate da un’errata valutazione dei presupposti di fatto e non rispondenti al paradigma normativo della pianificazione acustica del territorio prevista dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1993, n. 4313.
Con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta che la propria abitazione non può essere ricompresa in classe VI e che erra l’Amministrazione ad affermare in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate che la scelta compiuta è necessaria alla luce della destinazione urbanistica delle aree, alla finalità di evitare microzonizzazioni, e alla circostanza che la costruzione è l’abitazione del custode delle attività produttive.
Le censure sono fondate.
L’assunto del Comune secondo il quale la classificazione in classe VI è necessaria perché l’immobile ricade in zona urbanistica territoriale omogenea di tipo D e per non operare microzonizzazioni, non può essere condiviso.
Va infatti considerato che la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, perché, pur caratterizzandosi per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici che costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, deve al contempo scontare una corrispondenza che non è perfettamente biunivoca, atteso che “esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi” (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 985; Tar Veneto, Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 24; id. 30 marzo 2009, n. 967).
La deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, richiede che solo alle aree esclusivamente industriali, prive di insediamenti abitativi (con l’eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale) sia attribuita la classe VI.
Pertanto la presenza di insediamenti abitativi diversi da quelli del custode o del proprietario nell’ambito dell’attività industriale, già di per sé contraddice la correttezza della scelta dell’Amministrazione.
Va inoltre considerato che, come deduce il ricorrente e risulta dal raffronto tra la tavola del piano regolatore e l’elaborato grafico del piano di classificazione acustica (cfr. docc. 7 e 18 bis allegati alle difese del Comune), non è neppure vero che il Comune si sia sempre attenuto alla regola di ricomprendere in classe VI tutte le aree alle quali il piano regolatore attribuisce la destinazione a zona territoriale omogenea di tipo D, in quanto alcune aree così zonizzate sono inserite in classe III, di tipo misto, e sono ricomprese entro la fascia di transizione tra le classi VI e III.
Inoltre l’immobile si trova a confine tra le aree con diversa classificazione, e tale circostanza contraddice anche l’ulteriore argomento utilizzato dal Comune per respingere l’osservazione, secondo il quale è stata perseguita la finalità di evitare microzonizzazioni, in quanto al fine di ovviare al problema sarebbe stato sufficiente operare un limitato spostamento del confine dell’area ricompressa in classe III, in corrispondenza dell’immobile, senza operare alcuna microzonizzazione.
Parimenti priva di fondamento è l’affermazione secondo la quale l’immobile del ricorrente andrebbe qualificato come alloggio del custode o come fabbricato rurale.
Infatti dalla documentazione versata in atti risulta che l’immobile è un edificio che risale al 1875 e, come attesta la visura storica depositata in giudizio nel corso della trattazione orale con il consenso del difensore del Comune, è accatastato come abitazione civile.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che l’atto pianificatorio nel caso di specie è stato utilizzato per una finalità diversa da quella prevista dal legislatore, che ha inteso predisporre gli strumenti per prevenire, a tutela della salute, fenomeni di inquinamento acustico contemperandoli con le esigenze delle attività produttive.
La censura ha fondamento alla luce di quanto lo stesso Comune afferma nella memoria depositata in giudizio in prossimità della pubblica udienza (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria del 6 aprile 2012) circa la volontà di salvaguardare gli interessi delle attività produttive evitandogli pregiudizi di carattere economico.
Infatti il contemperamento tra le opposte esigenze della tutela della salute dei residenti e della operatività delle attività produttive, non è lasciato all’arbitrio delle Amministrazioni comunali, ma deve avvenire attraverso gli specifici rimedi previsti dalla normativa di settore, che prevede fasce di transizione tra classi diverse, come previsto dalla deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1993, n. 4313, e la predisposizione di apposti piani di risanamento previsti dall’art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
In definitiva pertanto, con assorbimento del quarto motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, del piano di classificazione acustica del territorio.
La domanda di risarcimento dei danni subiti deve invece essere respinta, in quanto il ricorrente si limita a chiederne una liquidazione in via equitativa, quando invece il danno, anche quello biologico o esistenziale, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei limiti di interesse del ricorrente, la deliberazione consiliare n. 18 del 29 giugno 2010 di aggiornamento del piano di zonizzazione acustica.
Condanna il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 4000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)