* APPALTI – Procedura di scelta del contraente – Volontaria applicazione del d.lgs. n. 50/2016 da parte di una società non tenuta – Giurisdizione amministrativa – Esclusione – Art. 25 Cost – Procedure ad evidenza pubblica – Soggetti obbligati – Art. 3, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 – Organismo di diritto pubblico – Nozione – Requisiti – Carattere cumulativo – Requisito di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016 – Generico esercizio dell’attività di vigilanza e controllo esercitato dalle pubbliche autorità nei mercati regolati – Insufficienza – Società concessionaria autostradale – Natura di organismo di diritto pubblico – Requisito dell’influenza dominante dei pubblici poteri – Art. 177 d.lgs. n. 50/2016 – Obbligo di indire procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture dal 2018.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2017
Numero: 280
Data di udienza: 2 Marzo 2017
Presidente: Pasi
Estensore: Mielli
Premassima
* APPALTI – Procedura di scelta del contraente – Volontaria applicazione del d.lgs. n. 50/2016 da parte di una società non tenuta – Giurisdizione amministrativa – Esclusione – Art. 25 Cost – Procedure ad evidenza pubblica – Soggetti obbligati – Art. 3, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 – Organismo di diritto pubblico – Nozione – Requisiti – Carattere cumulativo – Requisito di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016 – Generico esercizio dell’attività di vigilanza e controllo esercitato dalle pubbliche autorità nei mercati regolati – Insufficienza – Società concessionaria autostradale – Natura di organismo di diritto pubblico – Requisito dell’influenza dominante dei pubblici poteri – Art. 177 d.lgs. n. 50/2016 – Obbligo di indire procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture dal 2018.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 20 marzo 2017, n. 280
APPALTI – Procedura di scelta del contraente – Volontaria applicazione del d.lgs. n. 50/2016 da parte di una società non tenuta – Giurisdizione amministrativa – Esclusione – Art. 25 Cost.
La circostanza che una società, pur non essendovi tenuta, abbia svolto volontariamente una procedura di scelta del contraente in applicazione del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, o abbia indicato, negli atti impugnati, di rivolgersi, quale giudice cui spetta decidere un’eventuale controversia, al Tribunale amministrativo, non può comportare l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti la sottoposizione di un’attività alle forme proprie del procedimento amministrativo non è di per sé sufficiente a radicare le relative controversie in capo alla giurisdizione amministrativa, dato che ciò consentirebbe ad una delle parti del processo di scegliere il proprio giudice in insanabile contrasto al principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall’art. 25 della Costituzione (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 1 marzo 2016, n. 314; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2809; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1299).
APPALTI – Procedure ad evidenza pubblica – Soggetti obbligati.
Dal punto di vista soggettivo sono tenuti allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici, che corrispondono alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, o anche i soggetti formalmente privati riconducibili alla nozione di organismo di diritto pubblico, o le “imprese pubbliche” e i soggetti diversi che operino in virtù di diritti speciali o esclusivi nei settori speciali (che fanno riferimento alle attività del gas ed energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei servizi di trasporto, relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi e relative ai servizi postali).
APPALTI – Art. 3, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 – Organismo di diritto pubblico – Nozione – Requisiti – Carattere cumulativo.
L’organismo di diritto pubblico, nelle definizioni da ultimo recepite nell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, è qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) che abbia un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure un organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. I tre requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico hanno carattere cumulativo (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013 n. 570; Corte di giustizia UE 15 gennaio 1998, resa in causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e altri)
APPALTI – Requisito di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016 – Generico esercizio dell’attività di vigilanza e controllo esercitato dalle pubbliche autorità nei mercati regolati – Insufficienza.
Il requisito di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016, ai fini della qualifica dell’”organismo di diritto pubblico” consiste nello svolgimento “di un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure un organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”, e non è riconducibile ad un generico esercizio delle attività di vigilanza e controllo esercitato dalle pubbliche autorità nei mercati regolati, come quello – nella specie, relativa a una società concessionaria autostradale – svolto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (istituita ai sensi dell’ art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214) o dal soggetto pubblico concedente (Corte di giustizia UE (cfr. la sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98; 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH)
APPALTI – Società concessionaria autostradale – Natura di organismo di diritto pubblico – Requisito dell’influenza dominante dei pubblici poteri – Art. 177 d.lgs. n. 50/2016 – Obbligo di indire procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture dal 2018.
Una società concessionaria autostradale solo fintanto che sia soggetta all’influenza dominante dei pubblici poteri può essere qualificata come amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico; se invece subisce una privatizzazione sostanziale, consistente nel passaggio della titolarità della proprietà e quindi del potere di controllo dalla sfera pubblica a quella privata, non può più essere qualificata come organismo di diritto pubblico per il venir meno del requisiti normativamente prescritto all’art. 3, c. 1, lett. d), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016: tuttavia, ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (secondo cui: “i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica” con la prescrizione, al comma 2, che “le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”), i concessionari autostradali che non siano già amministrazioni aggiudicatrici saranno tenuti ad indire procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture dal 2018, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.
Pres. Pasi, Est. Mielli – M. s.n.c. (avv. Melucci) c. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (avv.ti Maccarrone e Pietrobon)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ - 20 marzo 2017, n. 280SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 20 marzo 2017, n. 280
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00280/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Motem di Bartolomei Ginetti e C. Snc, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Giantin in Venezia, via San Marco 5134;
contro
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Maccarrone e Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Polo, 2988,
nei confronti di
Montagnana Servizi S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituito Consorzio ordinario Carpi D’Adige tra Montagnana Servizi Srl, Etenli Alberto e Eredi Carradore di Carradore Roberto e Davide S.n.c. rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Biondaro con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
– del verbale di gara del 3.10.2016 di apertura delle buste per l’affidamento del servizio di sgombro neve, caricamento e spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade A4 Brescia Padova e A31 della Valdastico comprese le pertinenze esterne per il quadriennio 2016/2020 – lotto 3 – e di ammissione con riserva del costituendo consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli. Alberto – Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto;
– del verbale del 10.10.2016 di ammissione definitiva ed aggiudica provvisoria del servizio di sgombro neve, caricamento e spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade A4 Brescia Padova e A31 della Valdastico comprese le pertinenze esterne per il quadriennio 2016/2020 lotto 3 – in favore del costituendo consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli Alberto – Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto;
– del verbale di gara del 21.10.2016 nella parte in cui ha disposto l’approvazione dell’aggiudica per la presunta comprova dei requisiti da parte del costituendo Consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli Alberto – Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto nella parte in cui ha non ha disposto l’esclusione del Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio;
B) quanto ai motivi aggiunti:
– dei verbali e degli atti di gara per 1’affidamento del servizio di sgombro neve, caricamento e
spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade A4 Brescia Padova e A31 della Valdastico comprese le pertinenze esterne per il quadriennio 2016/2020- ivi compresi quelli relativi al lotto 6, nella parte in cui la Soc. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a non ha disposto l’esclusione, con estromissione dall’intera procedura del costituendo Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio;
– ove e per quanto occorra del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, di tutti i verbali di gara e delle faq rese nella fase antecedente il termine di presentazione delle offerte;
– del sub-procedimento di verifica dei requisiti;
– ove e per quanto occorre del verbale di gara del 3.10.2016 di apertura delle buste per 1’affidamento del servizio di sgombro neve, caricamento e spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade A4 Brescia Padova e A31 della Valdastico comprese le pertinenze esterne per il quadriennio 2016/2020 – lotto 6 – e di ammissione con riserva del costituendo consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio;
– ove e per quanto occorre del verbale del 10.10.2016 di ammissione definitiva ed aggiudica provvisoria del servizio in favore del costituendo consorzio Tessari Lucindo, Lunardelli Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio;
– ove e per quanto occorre del verbale di gara del 21.10.2016 nella parte in cui rilevata la mancata comprova dei requisiti da parte del costituendo consorzio Tessari Lucindo, Lunadelli Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio ne ha disposto l’integrazione;
– ove e per quanto occorre del verbale del 26 e 27.10.2016 che ha disposto l’approvazione dell’aggiudica per la presunta comprova dei requisiti da parte del costituendo Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.1., Scavi Marangoni Fabio anche nella parte in cui non ne ha disposto l’esclusione dall’intera procedura e, pertanto, anche dal lotto3;
– dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati del 31.10.2016, pubblicati sul profilo informatico della Stazione appaltante in data 14.11.2016, mai notificato alla società ricorrente, avente ad oggetto, per quanto di interesse l’aggiudicazione definitiva del Lotto 3, datata 25.10.2016, al Consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli Alberto – Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto e nella parte in cui avrebbe collocate al secondo posto il costituendo Consorzio Tessari Lucindo, Lunardelli Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio;
– dell’aggiudica definitiva del lotto 3 in favore del Consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli Alberto – Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto anche nella parte in cui non stata disposta l’esclusione del Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio per intervenuta aggiudica del lotto 6, prima, e mancata comprova dei requisiti, poi;
– dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati del 31.10.2016, pubblicato sul profilo informatico della
Stazione appaltante in data 14.11.2016, mai notificato alla società ricorrente, avente ad oggetto, per quanto di interesse l’aggiudicazione definitiva del Lotto 6, datata 27.10.2016, al Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio nella parte in cui non ne è stata disposta l’esclusione, dall’intera procedura, per mancata comprova dei requisiti di partecipazione;
– dell’aggiudica definitiva in favore del Consorzio Montagnana Servizi s.r.l. – Etenli Alberto – Eredi
Carradore Mario di Carradore Roberto anche nella parte in cui e stata comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino s.r.l., Scavi Marangoni Fabio_per intervenuta aggiudica del lotto 6, prima, e mancata comprova dei requisiti poi nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione, dall’intera procedura, per mancata comprova dei requisiti di partecipazione;
C) quanto al ricorso incidentale:
– del verbale di gara del 3.10.2016 di apertura delle buste per l’affidamento del servizio di sgombero neve, caricamento e spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade A4 Brescia Padova e A31 della Valdastico comprese le pertinenze esterne per il quadriennio 2016/2020 – lotto 3 – in cui è stata ammessa alla procedura di gara la ditta Motem s.n.c.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. e di Montagnana Servizi S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Montagna Servizi Srl in proprio e quale Mandataria del Consorzio Ordinario Carpi D’Adige;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Brescia Verona Vicenza e Padova Spa concessionaria dei tratti autostradali A4 e A31 ha indetto una gara per l’affidamento quadriennale dei servizi di sgombero neve, caricamento e spargimento dei cloruri miscelati suddiviso in 6 lotti funzionali da aggiudicarsi mediante il ricorso al criterio del prezzo più basso.
La ricorrente, classificatasi al terzo posto nella graduatoria finale relativamente al lotto 3, e ritenendo di avere egualmente interesse al ricorso perché il secondo classificato costituendo Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino Srl, Scavi Marangoni Fabio è risultato aggiudicatario del lotto 6 e pertanto per la lex specialis deve essere escluso dalla procedura relativa al lotto 3, impugna gli atti della procedura unitamente all’atto di aggiudicazione del servizio al controinteressato costituendo Consorzio Montagnana Servizi Srl, Etenli Alberto, Eredi Carradore Mario di Carradore Roberto e Davide Snc, per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 83 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza e della lex specialis, con riferimento al bando di gara e alla scheda 2 – requisiti di capacità e all’art. 11, comma 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, carenza di istruttoria e di motivazione perché le ditte Etenli Alberto ed Eredi Carradore sono prive del requisito di ordine professionale in quanto hanno un oggetto sociale del tutto estraneo alle attività oggetto dell’appalto, e la stessa carenza è riscontrabile anche in capo due delle ditte in subappalto;
II) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e della lex specialis, nonché carenza di istruttoria e di motivazione, perché il Consorzio controinteressato è privo dei requisiti di capacità tecnica dato che non ha la disponibilità dei mezzi necessari; infatti la lex specialis prevede l’obbligo di dichiarare la disponibilità dei mezzi già in sede di offerta, ma il Consorzio controinteressato in sede di comprova ha sostituito 22 dei mezzi indicati, e ciò dimostra che non aveva la disponibilità di quelli dichiarati;
III) violazione dell’art. 1418 c.c., dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e della lex specialis nonché carenza di istruttoria e di motivazione perché gli atti di impegno a noleggio a freddo dei mezzi e in subappalto non possono essere ritenuti idonei a dimostrare l’effettiva disponibilità dei mezzi in quanto sono privi di qualsiasi riferimento al prezzo e alla durata;
IV) violazione dell’art. 84 del codice della strada, dell’art. 12 del Dlgs. 21 novembre 2005, n. 286, recante “disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, della lex specialis, carenza di istruttoria e di motivazione perché il Consorzio controinteressato allega dei contratti di noleggio conclusi con soggetti che non hanno nel proprio oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di noleggio di beni mobili registrati, e sono anche privi della licenza conto terzi; peraltro il noleggio di veicoli con massa superiore a 60 quintali è ammesso solo tra aziende entrambe iscritte all’albo degli autotrasportatori, evenienza che non ricorre nel caso all’esame;
V) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, della lex specialis carenza di istruttoria e di motivazione perché neppure nella fase successiva alla gara il Consorzio controinteressato ha dimostrato di avere la disponibilità di tutti i mezzi, in quanto 2 di questi sono detenuti in leasing da soggetti che, essendo meri utilizzatori, non possono validamente disporne;
VI) violazione degli artt. 80 e 105 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, della lex specialis carenza di istruttoria e di motivazione perché il Consorzio controinteressato non ha indicato marca e modello dei mezzi ed in sede di comprova non ha colmato le carenze riscontrate rispetto a 4 mezzi, ed inoltre ha dichiarato che 2 mezzi sarebbero stati acquisiti con contratti di subappalto, utilizzando in tal modo il subappalto alla stregua dell’avvalimento per qualificarsi e maturare il requisito di capacità tecnica, senza neppure adempiere all’obbligo di indicare fin da subito una terna di subappaltatori al fine di consentire in tal modo alla stazione appaltante di eseguire la verifica dei requisiti di ordine generale;
VII) violazione dell’art. 89 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis carenza di istruttoria e di motivazione perché le dichiarazioni di impegno al noleggio e al subappalto non sono idonee ad integrare i requisiti di partecipazione che avrebbero potuto essere integrati solo con mediante l’istituto dell’avvalimento, del quale tuttavia mancano tutti i requisiti formali e sostanziali;
VIII) violazione dell’art. 89 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 30 del Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276, dei principi di buon andamento, imparzialità, della lex specialis carenza di istruttoria e di motivazione perché nell’offerta del Consorzio controinteressato vi è l’affermazione di eseguire il servizio con 73 mezzi di altri soggetti che non hanno concorso alla gara, avvalendosi di 57 lavoratori in distacco, nonostante il distacco, per come è disciplinato dalla legge, non garantisca la disponibilità di idonee risorse umane per l’intero periodo di esecuzione del servizio; peraltro a fronte di 64 mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, il Consorzio dispone di appena 25 autisti.
Successivamente la ricorrente con motivi aggiunti ha integrato il contraddittorio anche nei confronti del secondo classificato Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino Srl, Scavi Marangoni Fabio riproponendo i medesimi motivi già proposti con il ricorso introduttivo, aggiungendo i seguenti autonomi motivi avverso l’avvenuta comprova dei requisiti del secondo classificato:
IX) violazione dell’art. 15.2 del disciplinare dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis con riferimento al bando di gara e alla scheda 2 – requisiti di capacità e all’art. 11, comma 7, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, carenza di istruttoria e di motivazione perché il secondo classificato avrebbe dovuto essere estromesso in quanto è risultato aggiudicatario del lotto 6;
X) violazione dell’art. 83 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di buon andamento, imparzialità, della lex specialis carenza di istruttoria e di motivazione perché la ditta Marangoni Fabio è priva dei requisiti di ordine professionale in quanto ha un oggetto sociale estraneo al tipo di prestazioni previste dal servizio oggetto dell’appalto;
XI) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione perché il Consorzio secondo classificato è privo dei requisiti di capacità tecnica in quanto in sede di comprova ha allegato degli impegni di noleggio e di subappalto che hanno una data successiva al termine di presentazione dell’offerta, e ciò dimostra che al momento dell’offerta non ne aveva la disponibilità;
XII) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione perché gli atti di impegno a noleggio a freddo e al subappalto non recano alcun riferimento al prezzo e alla durata, e non possono pertanto essere presi in considerazione;
XIII) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis, carenza di istruttoria e di motivazione perché neanche nella fase successiva alla gara il Consorzio controinteressato ha dimostrato di avere la disponibilità di tutti i mezzi in quanto 2 di questi sono detenuti in leasing da soggetti che, essendo meri utilizzatori, non possono validamente disporne;
XIV) violazione dell’art. 105 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, della lex specialis con riferimento al bando di gara e alla scheda 2 – requisiti di capacità e all’art. 11, comma 7, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, carenza di istruttoria e di motivazione perché il Consorzio controinteressato in sede di comprova non ha colmato le carenze riscontrate rispetto a diversi mezzi, ed inoltre ha dichiarato che molti mezzi sarebbero stati acquisiti con contratti di subappalto, utilizzando in tal modo il subappalto alla stregua dell’avvalimento per qualificarsi e maturare il requisito di capacità tecnica, senza neppure adempiere all’obbligo di indicare fin da subito una terna di subappaltatori al fine di consentire in tal modo alla stazione appaltante di eseguire la verifica dei requisiti di ordine generale;
XV) violazione dell’art. 89 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, della lex specialis, carenza di istruttoria e di motivazione perché le dichiarazioni di impegno al noleggio e al subappalto non sono idonee ad integrare i requisiti di partecipazione che avrebbero potuto essere acquisiti solo mediante l’istituto dell’avvalimento, del quale tuttavia mancano tutti i requisiti di forma e sostanza;
XVI) violazione dell’art. 84 del codice della strada, dell’art. 12 del Dlgs. 21 novembre 2005, n. 286, recante “disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, della lex specialis, carenza di istruttoria e di motivazione perché il Consorzio controinteressato allega dei contratti di noleggio conclusi con soggetti che non hanno nel proprio oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di noleggio di beni mobili registrati, e sono altresì privi della licenza conto terzi; peraltro il noleggio di veicoli con massa superiore a 60 quintali è ammesso solo tra aziende entrambe iscritte all’albo degli autotrasportatori, evenienza che non ricorre nel caso all’esame;
XVII) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, perché il Consorzio controinteressato non ha comprovato di avere a disposizione i mezzi richiesti al momento della presentazione dell’offerta dato che ne ha cambiati 20 in sede di comprova.
Con gli ulteriori motivi la parte ricorrente propone avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva ulteriori censure, corrispondenti a quelle già proposte nei confronti del secondo classificato, volte a dimostrare le lacune e omissioni contenute nell’offerta che avrebbero dovuto comportare l’esclusione del concorrente.
Si è costituita in giudizio la Società Montagnana Servizi Srl in proprio e quale capogruppo del costituendo Consorzio Carpi D’Adige, con Enteli Alberto, Eredi Carradore Mario Di Carradore Roberto, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la ricorrente si è classificata al terzo posto nella graduatoria del lotto 3 in contestazione e sostenendo, in via subordinata, la necessità di procedere alla sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm., e 295 cod. proc. civ., in attesa delle definizione del ricorso r.g. n. 1243 del 2016, nel quale è stata impugnata l’aggiudicazione del lotto 6 all’odierno controinteressato Consorzio Tessari Lucindo, Lunardi Dino Srl, Scavi Marangoni Fabio, secondo classificato del lotto 3, perché in caso di accoglimento di quel ricorso verrebbero definitivamente a consolidarsi la posizione di secondo classificato del costituendo Consorzio Carpi D’Adige, con Enteli Alberto, Eredi Carradore Mario Di Carradore Roberto e l’eccepita carenza di interesse.
La parte controinteressata ha anche eccepito la tardività dei motivi aggiunti che si sostanziano in realtà in una sorta di impugnazione differita di atti per i quali è ormai scaduto il termine di impugnazione, ed ha quindi proposto un ricorso incidentale con il quale contesta gli atti della procedura nella parta in cui non hanno provveduto all’esclusione dell’odierna ricorrente per le difformità, carenze ed errori che inficiano l’offerta dalla stessa presentata, per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 83 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis con riferimento al bando e alla scheda 2, nonché all’art. 11, comma 7 del capitolato, perché l’oggetto sociale della Società Motem Snc, consistente nel movimento terra, autotrasporto merci per conto terzi e la produzione del calcestruzzo, sono estranei al tipo di prestazioni oggetto del servizio da svolgere;
II) violazione dell’art. 83 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis con riferimento all’art. 16.5 del disciplinare di gara ed alla scheda 1, nonché difetto di istruttoria, perché la ditta Motem Snc, contravvenendo a specifica disposizione della lex specialis prevista a pena di esclusione, ha omesso di indicare i dati identificativi di tutti i soci della società di persone;
III) violazione dell’art. 83 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei principi di imparzialità e ragionevolezza, della lex specialis con riferimento al bando e alla scheda 2, nonché all’art. 11, comma 7 del capitolato, perché il capitolato richiede l’indicazione già in sede di offerta del tipo, marca, potenza, portata, anno di prima immatricolazione, targa o univoco codice di identificazione di ciascun mezzo, mentre la ricorrente si è limitata ad indicare marca e modello, omettendo l’indicazione dei dati identificativi, impedendo in tal modo alla committente di svolgere in sede di comprova le verifiche circa il possesso dei mezzi fin dal momento dell’offerta, e circa l’idoneità o meno degli stessi rispetto al servizio da svolgere.
La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto la gara è stata espletata da un soggetto privato non obbligatoriamente tenuto allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, l’inammissibilità per carenza di interesse perché la ricorrente si è classificata al terzo posto nella graduatoria, e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso principale e di quello incidentale.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2017, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese e la parte ricorrente ha eccepito la tardività delle censure proposte con il ricorso incidentale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla resistente Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa, che attiene ad un presupposto del processo e pertanto deve essere valutata prioritariamente (cfr. punto 5.3. della sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5), è fondata e deve essere accolta.
Come è noto vi è giurisdizione del giudice amministrativo in materia di appalti solo qualora si tratti di controversie riguardanti soggetti obbligati allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica dalla normativa europea o nazionale.
Infatti ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.
2. La circostanza che la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa, pur non essendovi tenuta, abbia svolto volontariamente una procedura di scelta del contraente in applicazione del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, o abbia indicato, negli atti impugnati, di rivolgersi, quale giudice cui spetta decidere un’eventuale controversia, al Tribunale amministrativo, non può comportare l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti la sottoposizione di un’attività alle forme proprie del procedimento amministrativo non è di per sé sufficiente a radicare le relative controversie in capo alla giurisdizione amministrativa, dato che ciò consentirebbe ad una delle parti del processo di scegliere il proprio giudice in insanabile contrasto al principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall’art. 25 della Costituzione (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 1 marzo 2016, n. 314; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2809; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1299).
3. L’obbligo di svolgere le procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente può discendere dalla qualificazione di un soggetto come rientrante nelle categorie soggettive generali definite dalla disciplina comunitaria e recepite nell’ordinamento nazionale, o da norme di legge specifiche che prevedano tale obbligo indipendentemente dalla riconducibilità entro tali categorie.
Nel caso all’esame la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa non è obbligata allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture, sia perché non può essere definita come organismo di diritto pubblico in quanto, come precisato nel prosieguo, non è una società controllata da soggetti pubblici, sia per la mancanza di una norma che la obblighi allo svolgimento di tali procedure in quanto titolare di una concessione autostradale.
3.1 Quanto alla mancanza dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico, il Collegio osserva quanto segue.
Dal punto di vista soggettivo sono tenuti allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici, che corrispondono alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, o anche i soggetti formalmente privati riconducibili alla nozione di organismo di diritto pubblico, o le “imprese pubbliche” e i soggetti diversi che operino in virtù di diritti speciali o esclusivi nei settori speciali (che fanno riferimento alle attività del gas ed energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei servizi di trasporto, relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi e relative ai servizi postali).
Poiché la costruzione e gestione di autostrade non rientra tra i settori speciali, la figura potenzialmente rilevante nel caso di specie, in quanto la procedura è stata attivata da una società per azioni che è un soggetto formalmente privato, è quella dell’organismo di diritto pubblico.
3.2 L’organismo di diritto pubblico nelle definizioni costantemente ripetute nelle direttive comunitarie che si sono succedute e da ultimo recepite nell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, è qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) che abbia un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure un organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
3.3 La sussistenza o meno del terzo dei requisiti sopra elencati ha un’importanza centrale nella disciplina comunitaria sugli appalti.
Infatti nell’ottica comunitaria la disciplina degli appalti pubblici non è volta, come quella nazionale, a garantire i principi di imparzialità e trasparenza dell’amministrazione nazionale, ma mira a favorire la libera circolazione di servizi, delle merci e delle persone in condizioni di libera concorrenza e non discriminazione, rispetto a contratti con un rilievo economico superiore a delle soglie predeterminate, ritenuti idonei ad influire sulle dinamiche concorrenziali del mercato unico.
In tale contesto la figura dell’organismo di diritto pubblico mira a far emergere, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata, la c.d. pubblicità reale o sostanziale di quei soggetti che concludono i predetti contratti, perché l’ordinamento comunitario presume che tali soggetti, in mancanza delle garanzie procedimentali assicurate dai principi dell’evidenza pubblica, subiscano un’influenza dei pubblici poteri in favore delle imprese nazionali in pregiudizio dei principi della libera concorrenza e di non discriminazione.
3.4 Nel caso all’esame come ha dimostrato la parte resistente con la documentazione versata in atti in prossimità dell’udienza pubblica mediante il deposito delle visure camerali e dello Statuto, la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa è detenuta al 100% dalla Società A4 Holding Spa, la quale è a sua volta partecipata in misura nettamente maggioritaria da soci privati (l’insieme dei diversi soci pubblici raggiunge circa il 32,22%).
La partecipazione di controllo pari a circa il 44,85% è infatti detenuta da Re.consult infrastrutture Spa recentemente acquisita dal gruppo Abertis, che a sua volta l’ha acquistata da altri soggetti privati.
Si tratta quindi di una Società concessionaria della costruzione e gestione dei tratti autostradali stradali A4 e A31 controllata da privati.
3.5 In giurisprudenza vi sono delle pronunce che sembrano riconoscere la qualifica di organismo di diritto pubblico alle società concessionarie di autostrade indipendentemente dalla sussistenza del requisito del controllo da parte di enti pubblici (cfr. Tar Lazio, Roma Sez. III, 16 maggio 2016, n. 5737; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1094).
Tali pronunce giungono a tale conclusione sul rilievo che si tratta di soggetti che svolgono un’attività, nell’ambito di un regime di concessione amministrativa, connotata dal raggiungimento di finalità oggettivamente pubbliche quali sono quelle della costruzione e gestione delle autostrade.
Tale conclusione tuttavia non appare condivisibile perché i tre requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico (essere istituito per soddisfare esigenze di carattere generale, essere dotato di personalità giuridica, ed essere soggetto al controllo dei pubblici poteri) hanno carattere cumulativo (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013 n. 570; Corte di giustizia UE 15 gennaio 1998, resa in causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e altri), e pertanto non si può prescindere dal verificare la sussistenza o meno del terzo requisito.
3.6 Nel caso all’esame, poiché sono comprovati la partecipazione maggioritaria ed il controllo della Società da parte di soggetti privati, la parte resistente non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico in quanto priva del terzo requisito.
Infatti il terzo requisito consiste nello svolgimento “di un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure un organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”, e non è riconducibile ad un generico esercizio delle attività di vigilanza e controllo esercitato dalle pubbliche autorità nei mercati regolati, come quello svolto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (istituita ai sensi dell’ art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214) o dal soggetto pubblico concedente.
Infatti come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. la sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge punto 20) ciascuno dei criteri elencati nell’ambito del terzo requisito riflette una situazione di stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico e in proposito la Corte con riguardo alla nozione di “gestione soggetta al controllo” (cfr. la sentenza 27 febbraio 2003, resa in causa C-373/00, Adolf Truley GmbH, paragrafi 67 e seguenti) ha statuito che “il suddetto controllo deve creare una dipendenza nei confronti dei poteri pubblici equivalente a quella che esiste allorché uno degli altri due criteri alternativi è soddisfatto, vale a dire il finanziamento che provenga in modo maggioritario dai poteri pubblici oppure la nomina da parte di questi ultimi di una maggioranza dei membri che costituiscono l’organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale organismo, che permetta ai poteri pubblici d’influenzare le decisioni del suddetto organismo in materia di appalti pubblici” e “alla luce di tale giurisprudenza, sembra non potersi considerare che il criterio del controllo e della gestione è soddisfatto nel caso di un mero controllo a posteriori perché, per definizione, un tale controllo non consente alle pubbliche autorità di influenzare le decisioni dell’organismo interessato in materia di appalti pubblici”.
3.7 Ciò premesso deve pertanto concludersi che una società concessionaria autostradale solo fintanto che sia soggetta all’influenza dominante dei pubblici poteri può essere qualificata come amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico; se invece subisce una privatizzazione sostanziale, consistente nel passaggio della titolarità della proprietà e quindi del potere di controllo dalla sfera pubblica a quella privata, non può più essere qualificata come organismo di diritto pubblico per il venir meno del terzo dei requisiti normativamente previsti, e ciò, come sopra precisato al punto 3.4, è quanto recentemente avvenuto relativamente alla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa.
4. Escluso che la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa sia attualmente obbligata allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica in via generale nella qualità di amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico, è necessario verificare se a tali adempimenti sia tenuta in base a specifiche norme di legge che prevedano tale obbligo indipendentemente dalla riconducibilità entro la predetta categoria.
In proposito è necessario osservare che, al fine di ovviare al potenziale conflitto con la normativa comunitaria derivante dalla circostanza che a livello nazionale si è proceduto al passaggio ai privati del controllo delle Società concessionarie autostradali e alla proroga delle concessioni senza che fosse intervenuta alcuna procedura ad evidenza pubblica, inizialmente il legislatore, a tutela della concorrenza nel settore, ha previsto l’obbligo per questi soggetti, quand’anche fossero privi dei requisiti necessari per essere definiti come amministrazioni aggiudicatrici, di svolgere comunque le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
Infatti l’art. 11, comma 5, lett. c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall’art. 2, comma 85, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, aveva previsto che le società concessionarie autostradali fossero soggette all’obbligo di “agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.
Successivamente l’obbligo di adottare le procedure ad evidenza pubblica è stato ridotto ai soli appalti di lavori.
Infatti il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto, con l’art. 29, comma 1-quinquies, la modifica dell’art. 11, comma 5, lettera c), nel senso di disporre che le società concessionarie autostradali sono soggette all’obbligo di “provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (il richiamato all’art. 142 comma 4, prevede che “i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo”; l’art. 253, comma 25, ha limitato l’obbligo di affidamento ad una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori, elevata al sessanta per cento da successive modifiche).
L’obbligo di esperire le procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori ha trovato conferma anche nell’art. 164, comma 5, del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il quale “i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte”.
4.1 Pertanto anche alla luce della normativa specificamente dettata per i concessionari autostradali che non siano amministrazioni aggiudicatrici, attualmente vige l’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica soltanto per gli appalti di lavori, fino a determinate soglie, e non anche per gli appalti di servizi e forniture (in questo senso con riferimento alla concessionaria autostradale odierna resistente cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 3000; con riguardo ad altra concessionaria autostradale cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4949).
Poiché nel caso all’esame la prestazione oggetto dell’appalto consiste in un servizio, la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova Spa, nella scelta del contraente non era obbligata, in quanto non qualificabile come organismo di diritto pubblico ed in mancanza di una specifica norma di legge, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. amm., la cognizione della controversia all’esame non rientra tra quelle devolute al giudice amministrativo.
5. Per completezza va soggiunto che il quadro normativo così delineato è oggetto di una prossima ulteriore evoluzione, perché l’art. 177 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica” con la prescrizione, al comma 2, che “le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”.
Pertanto i concessionari autostradali che non siano già amministrazioni aggiudicatrici saranno tenuti ad indire procedure di evidenza pubblica per i contratti di servizi e forniture solo dal 2018, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa sulle relative controversie.
6. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario di fronte al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., facendo valere in quella sede il preteso mancato rispetto delle regole della procedura alle quali si è autovincolata la parte resistente.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
L’ESTENSORE
Stefano Mielli
IL PRESIDENTE
Alberto Pasi
IL SEGRETARIO