* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento esplicito – Necessità – VIA, VAS E AIA – VIA – L.r. Veneto n. 15/2004, art. 20 – Regime di decadenza – Mutamento significativo dei valori ambientali – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento – Effetti riflessi – Legittimazione ed interesse a ricorrere in sede giurisdizionale – Differenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 21 Agosto 2013
Numero: 1070
Data di udienza: 4 Luglio 2013
Presidente: Urbano
Estensore: Ricchiuto
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento esplicito – Necessità – VIA, VAS E AIA – VIA – L.r. Veneto n. 15/2004, art. 20 – Regime di decadenza – Mutamento significativo dei valori ambientali – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento – Effetti riflessi – Legittimazione ed interesse a ricorrere in sede giurisdizionale – Differenza.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 21 agosto 2013, n. 1070
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento esplicito – Necessità.
La pronunzia di decadenza del permesso di costruire riceve puntuale disciplina all’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia). Si tratta di un provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal cit. art. 15, comma 2, (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione. Tale provvedimento ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine prefissato con conseguente decorrenza ex tunc (Cons. Stato Sez. III, 04-04-2013, n. 1870). La decadenza, pur operando automaticamente per effetto dell’inutile decorso dei termini di inizio e fine lavori, deve pertanto essere formalizzata in un provvedimento amministrativo – per quanto vincolato – che presuppone un acclaramento da parte dell’amministrazione da effettuarsi mediante un procedimento soggetto alle regole della L. 7 Agosto 1990 n. 241 (TAR lazio Latina sez. I 07/06/2007 n. 424)”.
Pres. Urbano, Est. Ricchiuto – Confcommercio Unione Venezia e altri (avv.ti Cacciavillani e Tesserin) c. Comune di Chioggia (avv.ti Papa e Perin), Regione Veneto (avv.ti Cusin e Londei) e altro (n.c.)
VIA, VAS E AIA – VIA – L.r. Veneto n. 15/2004, art. 20 – Regime di decadenza – Mutamento significativo dei valori ambientali.
Il regime di decadenza, di cui all’art.20 della L. Reg. Veneto n.15/2004, laddove detta norma prevede la decadenza della VIA nei successivi centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell’autorizzazione, deve essere inteso ad esplicare i propri effetti in presenza di un mutamento significativo dei valori ambientali, tali da inficiare l’assenso in precedenza prestato.
Pres. Urbano, Est. Ricchiuto – Confcommercio Unione Venezia e altri (avv.ti Cacciavillani e Tesserin) c. Comune di Chioggia (avv.ti Papa e Perin), Regione Veneto (avv.ti Cusin e Londei) e altro (n.c.)
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione di avvio del procedimento – Effetti riflessi – Legittimazione ed interesse a ricorrere in sede giurisdizionale – Differenza.
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, previsto in linea generale dall’art. 7 L. n. 241 del 1990, non si applica nei confronti dei soggetti che subiscono meri effetti riflessi dall’emanando provvedimento; occorre distinguere tra situazioni radicanti la pretesa ad essere destinatari dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi del citato art. 7, a portata più limitata (a presidio della speditezza, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa), e situazioni radicanti la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale, a portata più ampia, a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche sostanziali, in prospettiva di un vantaggio concreto e attuale, di natura anche solo morale, conseguibile dal ricorrente in esito all’accoglimento del ricorso. (Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2012, n. 1848)
Pres. Urbano, Est. Ricchiuto – Confcommercio Unione Venezia e altri (avv.ti Cacciavillani e Tesserin) c. Comune di Chioggia (avv.ti Papa e Perin), Regione Veneto (avv.ti Cusin e Londei) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ – 21 agosto 2013, n. 1070SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 21 agosto 2013, n. 1070
N. 01070/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Unione Commercio del Turismo, dei Servizi e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Venezia (Confcommercio Unione Venezia) e Albiero Paolo, Boscolo Dolores Todaro, Da Re Alessandro, Doria Ferdinando, Piovesan Aldo, Zanotti Franco, Dall’Oro Sergio, Carisi Lucio, Scarpa Giuliano, Garbin Ezio, Furlan Paolo, rappresentati e difesi dagli avv. Chiara Cacciavillani, Carlo Alberto Tesserin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;
contro
Comune di Chioggia – (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Papa, Debora Perini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Cusin, Luisa Londei, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;
Provincia di Venezia, parte non costituita in giudizio.
nei confronti di
Immobiliare Grande Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;
Consorzio Forte di Brondolo, parte non costituita in giudizio.
per l’annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso principale,
– della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28 Aprile 2006 di adozione della variante di Prg per l’individuazione delle zone destinate a parco commerciale, ai sensi dell’art. 10 della L. reg. 15/2004;
– della deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 13/01/2006 di ricognizione dell’esistenza di aggregazioni commerciali con caratteristiche di parco commerciale;
Con i successivi motivi aggiunti:
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Chioggia n. 26 del 28 Aprile 2006, di adozione della variante di Prg per l’individuazione delle zone destinate a parco commerciale, ai sensi dell’art. 10 della L. Reg. n. 15 del 2004.
– della deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 13/01/2006 di ricognizione dell’esistenza di aggregazioni commerciali con caratteristiche di parco commerciale;
– della circolare regionale n. 4 del 05/09/2005 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2337 del 09/08/2005 di approvazione della medesima circolare.
Con II motivi aggiunti:
– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/04/2007 di approvazione della variante di Prg per l’individuazione delle zone destinate a parco commerciale.
Con III motivi aggiunti:
– Dei verbali delle conferenze di servizi ex art. 20 della L. reg. 15/2004 tenutasi il 26 e il 28 gennaio 2009 per l’autorizzazione all’apertura di un nuovo parco commerciale nel Comune di Chioggia;
Con IV motivi aggiunti:
– Del verbale della conferenza di servizi tenutosi in data 28 Gennaio 2009 nella parte in cui ha accolto la domanda presentata dalla Grande Distribuzione Spa;
– dell’autorizzazione commerciale comunale n. 35 del 27 Maggio 2009.
Con V motivi aggiunti:
– del verbale di conferenza di servizi ex art. 20 L. Reg. 15/2004, tenutasi il 28 Settembre 2009, che ha accolto la domanda presentata da Immobiliare Grande Distribuzione Spa avente ad oggetto l’autorizzazione all’ampliamento e alla modifica del Parco Commerciale localizzato in Comune di Chioggia località Brondolo.
Con VI motivi aggiunti:
– delle autorizzazioni commerciali commerciali nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 rilasciate dal Comune di Chioggia del 01/07/2010.
Con VII motivi aggiunti:
– dei provvedimenti comunali nn.15716-15717-15718-15719-15722-15724-15729 prot del 27 Marzo 2012, di concessione della proroga fino al 18 Maggio 2013 del termine di efficacia del termine di efficacia delle autorizzazioni commerciali nn. da 43 a 49 del 01/07/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia, di Immobiliare Grande Distribuzione Spa e di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnazione di una variante al Piano regolatore vigente nel Comune di Chioggia, diretto all’individuazione delle zone destinate a parco commerciale e, ciò, unitamente alle successive conferenze di servizi e autorizzazioni commerciali sul punto emanate.
In concreto, la società Immobiliare Grande Distribuzione Spa, controinteressata al presente giudizio, aveva presentato al Comune di Chioggia, in data 28/07/2004, una domanda di permesso di costruire per realizzare tre fabbricati commerciali su un’area rientrante nell’ambito dell’intervento D3P/8, fabbricati destinati ad ospitare undici esercizi commerciali, in relazione ai quali venivano presentate domande di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita.
Il Comune di Chioggia rilasciava sia, il permesso di costruire sia, ancora, le autorizzazioni commerciali per l’apertura di medie strutture di vendita e, ciò, sulla base dell’allora vigente L. reg. 37/1999.
Detta ultima disciplina veniva sostituita, nel periodo immediatamente successivo, dalla L. Reg. 15/2004 che, a sua volta, all’art. 10 introduceva una nuova definizione di parchi commerciali, costituiti dall’aggregazione di almeno tre esercizi commerciali, in possesso a loro volta di determinati requisiti.
La Regione Veneto, in attuazione della disciplina sopra citata, definiva i criteri per individuazione dei parchi commerciali con l’adozione della delibera di Giunta Regionale n. 670 del 04/03/2005 e, ancora, con la Circolare n. 4 del 05/09/2005, quest’ultima diretta a fornire i criteri interpretativi alla delibera e alla disciplina di recente introdotte.
Il Comune di Chioggia assumeva, in data 13/01/2006, la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 con la quale verificava come nel proprio territorio comunale fosse stata autorizzata un’unica aggregazione commerciale, quest’ultima in possesso delle caratteristiche del parco commerciale e, ciò, con riferimento all’aggregazione nella zona D3p/8 sopra citata.
Veniva in seguito adottata, con delibera n. 26 del 28/04/2006, la variante al Piano Regolatore volta a classificare l’ambito d’intervento D3P/8 come area produttiva, con specifica destinazione a parco commerciale.
Detta ultima delibera veniva impugnata con il ricorso principale al quale seguiva la proposizione di sette motivi aggiunti.
Con i primi, immediatamente successivi al ricorso così proposto, si impugnava la delibera ricognitiva approvativa del parco, la Circolare regionale n. 4 del 05/09//2005 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2337 del 09/08/2005 di approvazione della medesima circolare.
Con i secondi motivi aggiunti veniva impugnata la variante al Piano regolatore in seguito approvata dal Comune di Chioggia.
Unitamente a detti secondi motivi aggiunti veniva proposta domanda cautelare, contro l’approvazione della variante urbanistica, istanza in relazione alla quale questo Tribunale si pronunciava con ordinanza n. 577 del 07/09/2007 di rigetto e, ciò, con una decisione poi confermata dal Consiglio di Stato del 19 Febbraio 2008 n. 844.
L’attuale ricorrente procedeva, altresì, ad impugnare il permesso di costruire e gli atti urbanistici ad esso consequenziali in un differente ricorso di cui al n. RG 1353/07.
Nel ricorso ora sottoposto al presente Collegio, e con i terzi motivi aggiunti, venivano impugnati i verbali delle conferenze di servizi ex art. 20 della L. reg. 15/2004 tenutasi il 26 e il 28 gennaio 2009.
La Società Immobiliare Grande Distribuzione, in conseguenza dell’approvazione di una successiva variante al permesso di costruire, presentava poi un’istanza di modifica delle autorizzazioni commerciali, dirette a consentire un incremento della superficie complessiva e una rimodulazione dell’articolazione delle strutture commerciali.
In considerazione della mancata pronuncia su dette istanze di modifica, il controinteressato presentava delle nuove istanze di autorizzazione commerciale, in relazione alle quali si svolgevano le conferenze di servizi propedeutiche al rilascio delle stesse.
Veniva così rilasciata l’autorizzazione commerciale n. 35 del 27/05/2009.
Con il quarto ricorso per i motivi aggiunti si impugnava l’autorizzazione commerciale sopra citata, unitamente al verbale della conferenza di servizi tenutasi il 28 Gennaio 2009.
Si svolgeva, altresì, una nuova conferenza di servizi al fine di adeguare le autorizzazioni commerciali ad un successivo permesso di costruire n.200/09, emanato dall’Amministrazione comunale che, a sua volta, aveva legittimato dal punto di vista edilizio una diversa distribuzione interna del parco commerciale.
I ricorrenti provvedevano così ad impugnare la determinazione della conferenza di servizi del 28/09/2009, con il quinto ricorso per motivi aggiunti, laddove si era accolta l’istanza della controinteressata avente ad oggetto l’autorizzazione all’ampliamento e alla modifica del parco commerciale localizzato nel Comune di Chioggia.
Con il sesto ricorso venivano impugnate le nuove autorizzazioni commerciali emanate il 01 Luglio 2010 nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
Dette autorizzazioni commerciali venivano poi prorogate, in conseguenza del mancato completamento dei lavori relativi all’opera di cui si tratta, provvedimenti di proroga impugnati, a loro volta, con il VII ricorso per motivi aggiunti.
Nel corso del giudizio si costituiva la Società Immobiliare Grande Distribuzione SPA in qualità di soggetto controinteressato, rilevando in primo luogo l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per carenza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti e, ciò, con riferimento sia alla Confcommercio-Unione di Venezia sia, ancora, ai singoli titolari di attività commerciali che avevano sottoscritto il relativo mandato. Si eccepiva, altresì, la mancanza di interesse al proseguimento del ricorso e, ancora, la tardività dell’impugnazione proposta contro la delibera n.8 del 13/01/2006.
Analoghe eccezioni preliminari venivano proposte nelle memorie di costituzione del Comune di Chioggia e della Regione Veneto. Questi ultimi concludevano chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
Va, in ultimo, rilevato come parte ricorrente abbia proceduto all’impugnazione dei titoli edilizi, a fondamento dell’illegittimità delle autorizzazioni commerciali qui avversate, mediante la proposizione di un autonomo ricorso di cui all’RG 1353/07.
In relazione a detti ricorsi veniva presentata un’istanza di riunione.
Nel corso del giudizio le parti costituite presentavano ulteriori memorie a precisazione delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 04 Luglio 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va rilevato come si ritenga di prescindere dall’esame dalle eccezioni preliminari di mancanza di interesse e di legittimazione attiva sopra ricordate, in considerazione dell’evidente infondatezza, sia del ricorso principale, quanto dei successivi motivi aggiunti.
2. Al fine di procedere ad un esame nel merito va premesso che con il ricorso principale, e ancora con i primi e i secondi motivi aggiunti, si sia impugnata la delibera di adozione della variante al Piano Regolatore di individuazione delle zone assoggettate a parco e, nel contempo, la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13/01/2006 di ricognizione dell’esistenza di aggregazioni commerciali con caratteristiche di parco commerciale e, ciò, ai sensi dell’art. 10 della L. Reg. n. 15/2004 e della circolare regionale n. 2337 del 09/08/2005 di approvazione della medesima circolare.
2.1 Va, inoltre, rilevato che l’impugnativa della variante del Piano regolatore sopra precisata sia stata proposta assumendo la violazione della circolare n. 4/2005, delibera quest’ultima anch’essa impugnata.
2.2 In considerazione di quanto sopra è possibile ritenere che l’impugnazione di detti atti sia strettamente connessa, circostanza quest’ultima che consente una trattazione unitaria.
3. In primo luogo va dichiarata la tardività dell’impugnazione proposta con i primi motivi aggiunti e relativa alla sopra ricordata deliberazione ricognitiva dei parchi commerciali n. 8 del 13/01/2006, nella parte in cui quest’ultima aveva riconosciuto, sempre ai sensi dell’art. 10 comma 7° della L. Reg. 15/2004, l’esistenza di un parco commerciale (è quello di cui si tratta) nell’ambito d’intervento D3P8.
3.1 Detta impugnazione è stata proposta dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e, ancora, dopo che era stata impugnata, con il ricorso principale, la delibera di adozione della variante urbanistica con la quale si dava esecuzione alla sopra citata delibera ricognitiva.
La tardività risulta evidente laddove si consideri che la pubblicazione sull’albo Pretorio è avvenuta sino al 07 Febbraio 2006, mentre il ricorso è stato spedito per la notifica in data 22 Luglio 2006 e, ciò, in violazione dei termini di cui al connaturato disposto degli art 29 e 40 del Codice del Processo Amministrativo.
3.2 Questo Collegio ritiene sul punto di condividere l’orientamento già espresso in precedenza da questo Tribunale, laddove ha sancito la lesività dei provvedimenti di ricognizione dei parchi (TAR Veneto III Sez. del 26/01/2010 n.140) e, in ciò, affermando che come non sia “sostenibile che alla successiva autorizzazione, intervenuta a distanza di anni…..possa essere riconosciuto l’effetto di rimettere in termini le parti nel censurare atti autonomamente lesivi (non facenti parte della medesima serie procedimentale e che rappresentano un mero presupposto di fatto), oramai consolidatisi e avverso i quali le parti stesse hanno prestato acquiescenza in ragione dell’inequivoca disposizione di cui all’art. 21 primo comma, della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034 e della necessità, di cui tale norma è espressione, di bilanciare le esigenze di tutela delle posizioni giuridiche con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici”.
4. La dichiarata irricevibilità dell’impugnazione proposta avverso la delibera ricognitiva sopra ricordata comporta l’inammissibilità dell’impugnazione relativa sia, al provvedimento di adozione sia, ancora, del provvedimento di approvazione della variante al Piano regolatore e, ciò, in considerazione del fatto come nella specie l’impugnazione sia stata proposta deducendo, esclusivamente, l’esistenza di presunti vizi dell’atto presupposto.
5. Analoga dichiarazione di irricevibilità per tardività va sancita anche nei confronti del ricorso proposto avverso la circolare regionale n. 4 del 05/09/2005, e la delibera di Giunta del 09/08/2005 n. 2337, in considerazione del fatto che detti provvedimenti integrano la fattispecie di atti a contenuto generale, regolarmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
6. Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti va rilevato come quest’ultimo abbia ad oggetto l’impugnativa dei verbali della conferenza di servizi tenutasi in data 26 e 28 Gennaio 2009.
6.1 Sul punto va preliminarmente rilevato come la stessa parte ricorrente abbia espressamente rinunciato – nel quarto ricorso con motivi aggiunti – all’impugnativa del verbale del 26 gennaio e, ciò, in considerazione del fatto che nella sopra ricordata conferenza era stato disposto un mero rinvio alla successiva riunione del 28 Gennaio 2009.
In detta ultima decisione si era legittimata l’Amministrazione comunale affinchè procedesse all’emanazione dell’autorizzazione commerciale n. 35/2009, autorizzazione quest’ultima anch’essa superata dalla conferenza di servizi del Settembre 2009.
6.2 Sempre nella conferenza del 28 Settembre 2009, indetta a seguito dell’emanazione del nuovo permesso di costruire n. 200/2009, si era poi consentito all’Amministrazione comunale di emanare le autorizzazioni commerciali dal n. 43 al 49/2010, impugnate poi con i sesti motivi aggiunti.
6.3 Ne consegue che i precedenti provvedimenti autorizzatori, unitamente alle conferenze di servizi propedeutiche a questi ultimi, devono intendersi superati dai più recenti atti abilitativi, poi peraltro oggetto di proroga con i provvedimenti impugnati nei settimi motivi aggiunti.
7. Con riferimento agli atti impugnati nei terzi (verbale della conferenza di servizi del 28 Gennaio 2009) e nei quarti motivi aggiunti (sempre il verbale della conferenza di servizi del 28 Gennaio 2009 e l’autorizzazione n. 35/2009), va rilevata l’esistenza di un sopravvenuto difetto di interesse al loro annullamento, non sussistendo alcun interesse, attuale e concreto, all’eliminazione di atti che sono stati di fatto sostituiti da nuovi provvedimenti, il cui contenuto è, peraltro, analogo a quello degli precedenti atti sopra ricordati.
8. E’, pertanto, possibile esaminare i motivi proposti nei quinti e sesti motivi aggiunti in quanto riferiti sia, all’impugnazione della conferenza di servizi del 28 Settembre 2009 sia, ancora, alle autorizzazioni commerciali del 1° Luglio 2010 e, ciò, in considerazione della loro sostanziale coincidenza.
8.1 Con riferimento a questi ultimi va rilevato come sia infondata la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 15 comma 6, e art. 15 comma 2 della L. Reg. 15/2004, laddove si sostiene l’illegittimità del verbale della conferenza del 28 Settembre 2009 e delle consequenziali autorizzazioni commerciali del 01/07/20120, in considerazione del fatto che detti provvedimenti presupporrebbero la vigenza del permesso di costruire n. 165/2005, permesso che, al contrario, parte ricorrente ritiene decaduto per superamento dei termini in esso previsti.
8.2 Sul punto va rilevato che la decadenza di un permesso presuppone comunque un atto esplicito, con un contenuto e diretto a rilevare l’avvenuta decadenza, provvedimento quest’ultimo che non è stato mai emanato dall’Amministrazione comunale.
A dette conclusioni conforta quell’orientamento giurisprudenziale, oggetto peraltro di una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. III, 04-04-2013, n. 1870), nella parte in cui si è affermato che “la pronunzia di decadenza del permesso di costruire riceve puntuale disciplina all’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia). Si tratta di un provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal cit. art. 15, comma 2, (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione. Tale provvedimento ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine prefissato con conseguente decorrenza ex tunc (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze, sez. III, n. 955/2012)”.
Si è sancito, altresì, che “la decadenza pur operando automaticamente per effetto dell’inutile decorso dei termini di inizio e fine lavori, deve essere formalizzata in un provvedimento amministrativo per quanto vincolato che presuppone un acclaramento da parte dell’amministrazione da effettuarsi mediante un procedimento soggetto alle regole della L.07 Agosto 1990 n. 241 (TAR lazio Latina sez. I 07/06/2007 n. 424)”.
8.3 E’, inoltre, evidente come l’esame degli atti consente di constatare come le attività edilizie fossero iniziate, circostanza quest’ultima che consente di ritenere come l’Amministrazione abbia ritenuto lo status quo meritevole dell’emanazione di un nuovo permesso di costruire al fine di completare quelle opere, ancora, non eseguite.
8.4 Ne consegue che la conferenza di servizi del 28 Settembre 2009 ha legittimamente consentito la nuova distribuzione delle superfici commerciali sulla base di un permesso di costruire valido ed efficace e, ciò, peraltro in considerazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori successivamente modificati.
8.5 Va, infatti, evidenziato che il presupposto per il rilascio delle autorizzazioni del 01/07/2010, non può essere individuato nel permesso di costruire n. 165/2005, quanto al contrario nel successivo permesso di costruire n. 200/09, emanato quest’ultimo in variante sostanziale a quello del 2005.
9. E’, altresì, infondata (terzo motivo) l’asserita violazione dello stesso art. 15 comma 6, rilevata sotto un diverso profilo, e per quanto attiene la presunta violazione del principio di correlazione tra titolo commerciale e edilizio, in quanto la superficie prevista nel permesso di costruire n. 200/2009 sarebbe risultata maggiore rispetto a quella autorizzata nella correlata conferenza.
9.1 Sul punto va rilevato come il principio di correlazione tra titolo edilizio e titolo commerciale impone una coincidenza dei presupposti e delle finalità del fabbricato, così come previste da entrambi i titoli, al fine che il titolo edilizio consenta una idonea e corretta collocazione della struttura commerciale, ma non impedisce che vi siano delle differenze tra le superfici autorizzate.
10. Con il quarto motivo si asserisce la presunta violazione dell’art. 20 comma 2 degli art. 7 e 10 comma 4, in considerazione del venire in essere di un eccesso di potere per falsità del presupposto.
Si sostiene che la mancanza di una programmazione regionale, per quanto attiene il settore “misto” della struttura di vendita, avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione comunale nel non procedere nemmeno alla convocazione della conferenza di servizi del 28 Settembre 2009, le cui decisioni devono pertanto ritenersi illegittime.
10.1 Sul punto va evidenziato che la circostanza in relazione alla quale non sia imposta dalla legge, per il settore misto, un’indicazione delle rispettive superfici per alimenti e beni diversi non comporta l’impossibilità che sia lo stesso esercente a sancire detta indicazione.
L’avvenuta individuazione di un limite di superficie da adibire al settore di cui si tratta, costituisce un elemento ulteriore che, seppur non richiesto espressamente dalla disciplina vigente, ha l’effetto di facilitare i controlli della stessa Amministrazione e ha l’effetto di determinare un’autolimitazione della stessa società controinteressata.
10.2 Ne consegue come detta la mancanza, non è suscettibile di incidere sulla legittimità delle autorizzazioni impugnate.
11. Nel quinto motivo, sempre dei sesti motivi aggiunti, si asserisce la violazione dell’art. 19 comma 7, dell’art. 20 comma 13 della L. Reg. 15/2004 e dell’art. 3 della L. reg. 10/1999, rilevando come l’intervento di cui si tratta avrebbe dovuto essere assentito con una Valutazione di Impatto Ambientale, ulteriore e differente rispetto a quella – ritenuta non idonea – e riconducibile al Decreto Provinciale del 21/06/2007.
Sono sempre i ricorrenti a rilevare come detta VIA fosse stata presentata con riferimento ad un’istanza di autorizzazione, in precedenza rigettata dalla Conferenza di Servizi, circostanza che determinerebbe la decadenza della VIA in questione e, ciò, in ottemperanza ad un espresso disposto in questo senso contenuto nella Legge regionale sopra citata.
Per la ricorrente la VIA del 2007 riguarderebbe il precedente permesso di costruire e, quindi, non quello successivo n. 200/09.
11.1 La censura è infondata e va respinta.
In primo luogo è necessario rilevare come il Decreto Provinciale del 2007 si riferisca espressamente al permesso di costruire n. 200/09. A dette conclusioni è possibile pervenire considerando la menzione, contenuta nella relativa istanza di permesso del 12/06/2007 che, a sua volta, era stata presentata dopo il parere della Commissione VIA del 21/06/2007.
11.2 Il verbale del 28 Settembre e le successive autorizzazioni commerciali sono state emanate sul presupposto del Decreto Provinciale del 21/06/2007 e, ciò, ritenendo come la situazione ambientale non dovesse considerarsi mutata rispetto a quanto già in precedenza autorizzato fin dal corso del 2005.
11.3 Non può essere condivisa nemmeno l’argomentazione che vorrebbe illegittimo il decreto sopra citato, in considerazione del mancato ottemperamento delle prescrizioni inserite nello stesso Decreto.
11.4 Va, infatti, rilevato come la società Immobiliare Grande Distribuzione abbia specificamente assunto l’impegno a realizzare le prescrizioni di cui si tratta.
E’ del tutto evidente l’idoneità e la “sufficienza” di detto presupposto a determinare il rilascio dell’autorizzazione commerciale e, ciò, anche considerando come la completa esecuzione delle prescrizioni previste nella VIA sopra citata potrà essere verificata solo una volta conclusi i relativi lavori.
Nel corso del giudizio è emerso inoltre come la realizzazione di alcune delle opere sia stata iniziata, circostanza che concorre anch’essa a ritenere infondata la censura proposta e sopra riportata.
11.5 Sempre i ricorrenti, sotto altro profilo, deducono che la VIA così emanata avrebbe dovuto essere considerata decaduta in ragione dell’applicazione dell’art.20 della L. Reg., laddove detta norma prevede la decadenza della VIA nei successivi centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell’autorizzazione.
11.6 Con riferimento a detta eccezione va rilevato che il regime della decadenza automatica, prevista dalla Legge regionale sopra ricordata, non trovi riscontro nel D.Lgs. 152/2006.
11.7 Si consideri, ancora, che la partecipazione della Provincia di Venezia alle conferenze di servizi che hanno assentito l’autorizzazione di cui si tratta, l’approvazione delle autorizzazioni di cui si tratta, ha l’effetto di far ritenere come detta Autorità abbia valutato, e successivamente ritenuto, di non procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento di Valutazione Ambientale, rilevando l’idoneità del precedente provvedimento emanato e, ciò, in considerazione di una situazione ambientale sostanzialmente immutata rispetto a quanto in precedenza assentito.
11.8 Detta interpretazione risulta confortata dalla nota emanata in data 18/10/2011 sul punto, ed esibita dall’Amministrazione comunale, con la quale sempre la Provincia di Venezia ha ritenuto che la nuova distribuzione della superficie del parco commerciale “non necessita di ulteriore VIA, confermando la validità del provvedimento già emesso nel corso del 2007.
L’applicazione dei principi di economia procedimentale e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa impone di ritenere che il regime di decadenza debba essere inteso ad esplicare i propri effetti in presenza di un mutamento significativo dei valori ambientali, tali da inficiare l’assenso in precedenza prestato.
11.9 Si consideri ancora, e ad al fine di rigettare un ulteriore eccezione, che con il permesso di costruire 200/2009 si è nella sostanza assentito un progetto del tutto analogo a quello contenuto nei precedenti permessi, i quali a loro volta, erano stati modificati essenzialmente per quanto attiene la disciplina dei termini di esecuzione delle opere.
11.10 Ne consegue che la circostanza della sostanziale identità dei progetti consente di prescindere dall’ottenere una nuova Valutazione di impatto Ambientale e, ciò, considerando il combinato disposto degli art. 3 comma 1 lett e) L Reg. 10/1999 e 18 co. 9 L. reg. 15/2004 che espressamente escludono dalla VIA le varianti ai progetti che non comportino un incremento dimensionale superiore al 25%.
Le censure sopra precisate sono pertanto infondate.
12. E’ infondato anche il sesto motivo nella parte in cui si evidenzia la presunta violazione dell’art. 19 della L. reg. 15/2004.
12.1 Le parti ricorrenti ritengono esistente, sul punto, un difetto di istruttoria, in quanto la conferenza di Servizi del 28 Settembre 2009 non avrebbe adeguatamente valutato quali opere infrastrutturali risulterebbero idonee a evitare un appesantimento del flusso di traffico conseguente alla diversa consistenza del parco commerciale.
Sempre a parere dei ricorrenti le rilevate criticità per quanto attiene la viabilità, unitamente alla mancata definizione delle nuove opere infrastrutturali di cui si era fatto carico la controinteressata, evidenzierebbero un difetto di istruttoria della conferenza di servizi e delle autorizzazioni successivamente emanate.
12.2 Con riferimento a detta eccezione va rilevato come la società controinteressata si era già impegnata a realizzare le opere infrastrutturali necessarie al superamento delle criticità palesate e, ciò, sulla base della soluzione progettuale individuata dal Comune.
Si consideri, ancora, che una disciplina della viabilità era contenuta nel Piano regolatore, in relazione al quale è possibile ritenere come l’assetto della viabilità sia rimasto sostanzialmente immutato.
12.3 E’ allora evidente che le soluzioni allo studio da parte dell’Amministrazione comunale costituiscono, pertanto, delle integrazioni all’assetto viario, insuscettibili di incidere sui provvedimenti impugnati al fine di determinare l’illegittimità degli stessi.
13. Con l’ultima censura alla base dei sesti motivi aggiunti si rileva la violazione dell’art. 16 comma 3 della L. Reg. 15/2004, in quanto il parco assentito nella Conferenza di Servizi del 28 Settembre 2009 non avrebbe una dotazione di parcheggi conforme alla disciplina sopra richiamata.
13.1 Sul punto va rilevato come non vi siano elementi idonei da far ritenere che i prospetti di calcolo posti in essere dal Comune di Chioggia siano allo stato erronei e, ciò, come al contrario asserito dalle parti ricorrenti.
Il Comune di Chioggia ha, nel contempo, affermato di aver computato ulteriori aree a parcheggio, queste ultime rispettivamente poste sul confine sud dell’edificio e sul lastrico solare dell’edificio più ampio, circostanze queste ultime che fanno ritenere rispettata la disciplina di cui all’art. 16 comma 3 della normativa sopra citata.
La censura è, pertanto, infondata.
14. Con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti (il settimo) vengono impugnati, altresì, i provvedimenti di proroga delle autorizzazioni commerciali.
Anche in relazione a quest’ultimo, e prescindendo anche qui dalle eccezioni preliminari proposte, è possibile rilevarne l’infondatezza sia, per quanto attiene i vizi di illegittimità derivata (illegittimità che non sussiste) sia, per quanto attiene i vizi proposti in via autonoma.
14.1 In riferimento a questi ultimi, e per quanto attiene al primo motivo è possibile verificare come siano gli stessi provvedimenti di proroga a confermare che la mancata attivazione degli esercizi commerciali non sia da imputare alla Società Immobiliare Grande Distribuzione.
Ne consegue come non sussista la violazione dell’art. 23 comma 2° della disciplina sopra citata e nemmeno l’asserito difetto di motivazione.
14.2 I provvedimenti impugnati fanno riferimento alla circostanza che i ritardi verificatisi sono da imputare alla necessità di ricercare una migliore situazione viabilistica dell’intervento.
14.3 Si consideri, ancora, che gli stessi provvedimenti ora impugnati rinviano per relationem alla Delibera di Giunta n. 120/2011, nell’ambito della quale si era sancito l’impegno dello stesso Comune a approvare e realizzare la viabilità.
14.4 Ne consegue come il ritardo non possa essere imputato alla controinteressata, circostanza quest’ultima che consente di ritenere pienamente rispettato il disposto di cui all’art. 23 comma 2 laddove ha sancito che la proroga possa essere concessa per ritardi “comunque non imputabili al richiedente”.
15. E’ infondato, altresì, la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 nella parte in cui i ricorrenti lamentano il mancato invio da parte del Comune della comunicazione di avvio del procedimento di proroga del titolo autorizzativo.
E’ del tutto evidente non vi sia identità di interesse tra le posizioni di coloro che impugnano determinati provvedimenti e, nel contempo, coloro che hanno titolo a ricevere una comunicazione di avvio del procedimento che, ai sensi dell’art. 7 sopra richiamato, soggetti questi ultimi identificabili solo ed esclusivamente in coloro nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti o nei confronti di coloro che devono per legge intervenire nello stesso procedimento.
15.1 Sul punto va rilevato come costituisca orientamento giurisprudenziale costante, oltrecchè espressione di un principio di carattere generale che la proposizione del ricorso non muta la qualificazione dell’interesse che possono vantare gli stessi soggetti ricorrenti in relazione ai diversi procedimenti amministrativi anche correlati ad un contenzioso.
A tal fine è sufficiente richiamare quanto sancito da una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2012, n. 1848) laddove si è previsto che “l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, previsto in linea generale dall’art. 7 L. n. 241 del 1990, non si applica nei confronti dei soggetti che subiscono meri effetti riflessi dall’emanando provvedimento; occorre distinguere tra situazioni radicanti la pretesa ad essere destinatari dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi del citato art. 7, a portata più limitata (a presidio della speditezza, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa), e situazioni radicanti la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale, a portata più ampia (a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche sostanziali, in prospettiva di un vantaggio concreto e attuale, di natura anche solo morale, conseguibile dal ricorrente in esito all’accoglimento del ricorso) (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze, sez. II, n. 983/2010).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato in parte irricevibile in quanto tardivo, in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, in ultimo, in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile in quanto tardivo, in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, in parte, va respinto in quanto infondato, così come precisato in parte motiva.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) per ciascuna parte costituita per complessivi Euro 6.000,00 (seimila//00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)