* APPALTI – Nomina della commissione – Art. 77 d.lgs. n. 50/2016 – Contratti sotto soglia – Nomina di componenti interni – Condizioni – SUA – Responsabile – Organo competente ad effettuare la scela del soggetto affidatario – Individuazione dei componenti esterni – Rosa di candidati fornita dagli ordini professionali – Regole di competenza e trasparenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2016
Numero: 1419
Data di udienza: 7 Dicembre 2016
Presidente: Nicolosi
Estensore: Fenicia
Premassima
* APPALTI – Nomina della commissione – Art. 77 d.lgs. n. 50/2016 – Contratti sotto soglia – Nomina di componenti interni – Condizioni – SUA – Responsabile – Organo competente ad effettuare la scela del soggetto affidatario – Individuazione dei componenti esterni – Rosa di candidati fornita dagli ordini professionali – Regole di competenza e trasparenza.
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 21 dicembre 2016, n. 1419
APPALTI – Nomina della commissione – Art. 77 d.lgs. n. 50/2016 – Contratti sotto soglia – Nomina di componenti interni – Condizioni.
L’art. 77 del nuovo codice dei contratti prevede espressamente che la stazione appaltante, nel caso di affidamento di contratti sotto-soglia comunitaria, possa nominare componenti interni, alla condizione che quest’ultimi non abbiano svolto o non svolgano alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
APPALTI – Nomina della commissione – Art. 77 d.lgs. n. 50/2016 – SUA – Responsabile – Organo competente ad effettuare la scela del soggetto affidatario.
La nomina della commissione di gara da parte del responsabile della stazione unica appaltante, cui la convenzione per a gestione associata della stazione unica appaltante abbia delegato lo svolgimento delle fasi centrali della procedura di gara (fino all’individuazione del vincitore), appare rispettosa dell’art. 77, c. 12 del D.lgs. 50/2016, che la affida all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario.
APPALTI – Nomina della commissione – Art. 77 d.lgs. n. 50/2016 – Individuazione dei componenti esterni – Rosa di candidati fornita dagli ordini professionali – Regole di competenza e trasparenza.
L’individuazione dei componenti esterni della Commissione all’interno di una rosa di candidati richiesta dal Comune e fornita dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti non viola le regole di competenza e trasparenza di cui all’art. 77, c. 12 del d.lgs. n. 50/2016.
Pres. Nicolosi, Est. Fenicia – Consorzio I. Soc. Coop. (avv. Favaro) c. Comun edi Montebelluna (avv.ti Borella, Stivanello Gussoni e Borella)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ - 21 dicembre 2016, n. 1419SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 21 dicembre 2016, n. 1419
Pubblicato il 21/12/2016
N. 01419/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2016, proposto da:
Consorzio Innova Soc. Coop., Società Cooperativa Archeologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Favaro C.F. FVRNDR74T06C111C, con domicilio eletto presso Diego Bernardi in Venezia, S. Croce, 252;
contro
Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella C.F. BRLLRT41C30L407L, Franco Stivanello Gussoni C.F. STVFNC49L27L736Z, Piero Borella C.F. BRLPRI70L13L407O, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
nei confronti di
Costruzioni Bordignon Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagrazia Romeo C.F. RMOMGR66E67F537K, Damiano Florenzano C.F. FLRDMN61C14A271F, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, via S.Croce, 205;
per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con determinazione n. 560 del 30/06/2016 a firma del Dirigente del Settore 3 – Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, a favore di Costruzioni Bordignon S.r.l., della procedura aperta bandita dal Comune di Montebelluna per “l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin, congiuntamente alla cessione in proprietà di bene immobile a titolo di parziale corrispettivo del contratto”;
Di tutti gli atti della suddetta gara, ivi compresa la Determinazione dirigenziale n. 548 del 23/06/2016, e di tutti i verbali di gara;
Di ogni atto annesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montebelluna e di Costruzioni Bordignon Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara pubblicato il 26 maggio 2016, il Comune di Montebelluna indiceva la selezione pubblica per l’appalto, di valore complessivo pari ad € 1.488.375,00, avente ad oggetto “l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin, congiuntamente alla cessione in proprietà di bene immobile a titolo di parziale corrispettivo del contratto”.
Il bando prevedeva di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta e di individuare l’aggiudicatario utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante i metodi di valutazione indicati nel disciplinare.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato per il giorno 23 giugno 2016 ad ore 12:00, e quale data di apertura delle offerte delle società concorrenti lo stesso 23 giugno 2016 ad ore 15:30.
La procedura riguardava due immobili, un immobile, la “Barchessa Manin”, oggetto dei lavori di restauro di cui all’appalto, per il quale doveva essere formulata l’offerta tecnica e parte di quella economica relativa all’esecuzione dei lavori; l’altro immobile, l’ “ex scuola elementare di Santa Lucia del Montello”, conferito all’aggiudicatario dell’appalto quale parziale del corrispettivo, in relazione al quale le concorrenti dovevano formulare la parte dell’offerta economica per l’acquisizione dello stesso.
In data 14 giugno 2016, le odierne ricorrenti formulavano al Comune di Montebelluna una richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, rappresentando la necessità di valutare approfonditamente i due immobili.
In data 21 giugno 2016, detta richiesta di proroga veniva rigettata da parte del RUP, in ragione della necessità di procedere all’affidamento dell’appalto entro il 30 giugno 2016, pena la perdita di un finanziamento regionale.
Alla data della scadenza del termine presentavano la propria offerta le odierne ricorrenti, in qualità di ATI costituenda, e Costruzioni Bordignon S.r.l., odierna controinteressata.
Il giorno stesso, con determinazione n. 548 del 23 giugno 2016 adottata dalla dott.ssa Fiorella Lissandron, veniva nominata la Commissione di gara, costituita dalla dott.ssa Lissandron, dall’Arch. Furlanetto e dall’ing. Tonella, la quale provvedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte, all’assegnazione dei relativi punteggi e, quindi, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a Costruzioni Bordignon S.r.l. .
Con determinazione n. 560 del 30 giugno 2016 adottata dal dott. Ivano Cescon, dirigente del 3° Settore Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna, veniva approvato il verbale di gara redatto il 23 giugno 2016, e veniva definitivamente aggiudicato l’appalto a Costruzioni Bordignon S.r.l. .
Quest’ultima risultava aggiudicataria sulla base dell’applicazione dei criteri previsti dal disciplinare, il quale disponeva che venissero presentate le seguenti offerte: offerta tecnica, alla quale veniva assegnato un punteggio massimo di 80/100; offerta economica, alla quale veniva assegnato un punteggio massimo di 15/100; offerta temporale, alla quale veniva assegnato un punteggio massimo di 5/100.
In particolare, l’offerta tecnica doveva ricomprendere il programma operativo preliminare dell’intervento, le modalità di esecuzione dei lavori nonché le proposte migliorative in relazione a sette diversi “capitoli”; l’offerta economica c.d. “congiunta” doveva ricomprendere il ribasso offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara ( € 1.488.375,00); il rialzo offerto rispetto al valore a base di gara (€ 362.526,84) in relazione all’immobile oggetto di cessione; il differenziale derivante dalla differenza tra il prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto e il prezzo offerto per l’acquisizione del secondo immobile. L’offerta temporale doveva invece ricomprendere la riduzione del tempo utile di esecuzione dei lavori rispetto al termine di 450 giorni previsto dal capitolato speciale.
Quanto all’offerta tecnica, il punteggio assegnato all’ATI costituenda era pari a 64,70 punti, mentre quello assegnato a Costruzioni Bordignon era pari a 75,25 punti.
In relazione all’offerta temporale, le due Concorrenti conseguivano invece lo stesso coefficiente: il punteggio attribuito a ciascuna delle due era quindi di 5,00 punti.
Relativamente, invece, all’offerta economica, l’ATI si aggiudicava il coefficiente maggiore, pari ad 1, avendo formulato un’offerta economica che presentava un differenziale di € 973.255,19, e quindi migliore rispetto a quello di Costruzioni Bordignon (€ 1.078.692,89): il punteggio delle ricorrenti era quindi di 15,00 punti, mentre Costruzioni Bordignon si vedeva assegnare un punteggio di 4,65 punti.
Sommati i punteggi delle rispettive offerte, l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere (per soli 0,20 punti su 100) quella di Costruzioni Bordignon S.r.l., con un punteggio pari a 84,90/100, rispetto al punteggio assegnato all’ATI, pari a 84,70/ 100.
A fondamento del ricorso la costituenda ATI ha posto otto motivi.
Con un primo motivo deduce la violazione degli articoli 79 e 60 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) lamentando che il termine fissato nel bando per la presentazione delle offerte fosse stato inferiore a quello minimo di 35 giorni.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta l’irragionevolezza della mancata concessione della proroga richiesta per la presentazione dell’offerta.
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 548 del 23 giugno 2016 di nomina della commissione per violazione dell’art. 77 del nuovo codice dei contratti, sotto tre distinti profili.
In particolare, sotto un primo profilo, si lamenta l’eccesso di potere per contraddittorietà di tale atto, con il quale, da una parte si attestava il coinvolgimento del personale interno del Comune nell’intervento oggetto di gara, di qui la necessità della nomina di componenti esterni, dall’altra si nominava la dott.ssa Lissandron dirigente del settore economia e Welfare del Comune di Montebelluna. Sotto altro profilo, le ricorrenti deducono l’incompetenza della dott.ssa Lissandron ad adottare l’atto di nomina della Commissione di gara, prevedendo, l’art. 77 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che tale nomina venga effettuata dall’organo della stazione appaltante competente “ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto”: nel caso in questione, la determina con cui si era provveduto all’aggiudicazione definitiva (la n. 560 del 30 giugno 2016) era stata adottata dal dott. Ivano Cescon – dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna. Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, ai sensi dell’art. 77 citato, il dott. Cescon avrebbe dovuto adottare anche la determinazione di nomina della commissione, in quanto soggetto competente a scegliere l’aggiudicatario della procedura. Sotto un terzo profilo, le ricorrenti deducono la violazione delle “regole di competenza e trasparenza” alla stregua delle quali, secondo l’art. 77 comma 12, avrebbe dovuto essere nominata la commissione.
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dell’indeterminatezza della sua offerta (in quanto formulata in modo alternativo) in ordine ad alcune migliorie relative alla sistemazione delle vie di percorrenza esterne, ad alcune opere di completamento e ad alcune finiture.
Con il quinto motivo le ricorrenti deducono che ulteriore ragione di esclusione della controinteressata consisterebbe nell’inserimento, da parte di quest’ultima, all’interno della busta B, relativa all’offerta tecnica, di un “Cronoprogramma attività per il recupero e conservazione della Grande Barchessa Manin”, che era stato inserito anche nell’ offerta temporale di cui alla Busta C, con conseguente anticipazione di un elemento temporale che sarebbe dovuto rimanere ignoto ai commissari fino all’apertura della Busta C.
Con il sesto motivo le ricorrenti deducono che la controinteressata avrebbe apportato al progetto delle varianti non autorizzate, consistenti nella nuova previsione di un’area bagno al primo piano, che ne avrebbero dovuto determinare l’esclusione.
Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano la superficialità nello svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte, sostenendo che il tempo concretamente impiegato non avrebbe consentito un’ adeguata valutazione delle offerte.
Con l’ottavo motivo, affidato a sei paragrafi (A, B, C, D, E, F,) le ricorrenti sostengono che la stazione appaltante avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi alle due partecipanti con riferimento alla valutazione delle “varianti migliorative” proposte. E ciò con riguardo: A) all’omessa considerazione della mancanza, nell’offerta dell’aggiudicataria, dell’indicazione dei lavori e delle parti di opere che si intendevano subappaltare; B) alla valutazione delle proposte migliorative relative alle finiture; C) alla valutazione delle proposte migliorative relative agli interventi strutturali; D) alle proposte migliorative relative ai serramenti; E) alle proposte migliorative relative alle aree esterne; F) alle proposte migliorative relative ad arredi ed opere di completamento.
Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la declataroria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la società Costruzioni Bordignon, oltre al risarcimento del danno per equivalente in caso di mancato soddisfacimento in forma specifica.
Si sono costituiti il Comune di Montebelluna e la Costruzioni Bordignon entrambe contestando la fondatezza delle singole censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2016 è stata fissata udienza pubblica ai sensi dell’art. 55 comma 10, c.p.a. .
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 7 dicembre 2017, all’esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover rivedere il proprio iniziale orientamento assunto in sede di cognizione sommaria, essendo il ricorso infondato per le seguenti ragioni.
1. I primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, come eccepito dalle altre parti, essendo evidente (e non contestato) che la brevità dei termini concessi dal bando per la presentazione delle offerte non ha comunque impedito alle ricorrenti di presentare un’offerta completa in ogni suo aspetto.
Peraltro, si osserva, non è stata impugnata la relativa previsione del bando.
2. Il terzo motivo risulta invece infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Quanto al primo profilo di doglianza si osserva che l’art. 77 del nuovo codice dei contratti prevede espressamente che la stazione appaltante, nel caso di affidamento di contratti sotto-soglia comunitaria (quale è il presente contratto), possa nominare componenti interni, alla condizione che quest’ultimi non abbiano svolto o non svolgano alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Ebbene, non risulta che con riferimento alla dott.ssa Lissandron sussista il suddetto impedimento alla nomina quale commissario, non essendo la stessa coinvolta in altro modo nell’intervento oggetto di affidamento, ed essendo altresì logicamente intuibile che la determinazione dirigenziale n. 548 del 23 giugno 2016 con cui è stata nominata la Commissione, nel dare atto della presenza di ragioni d’incompatibilità riguardo ai dipendenti interni, non si riferisse alla posizione della stessa dott.ssa Lissandron che ha proceduto alla nomina della Commissione.
2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, si osserva che la Commissione è stata nominata, in osservanza del disposto del comma 12 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, proprio “dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario”, ovvero dalla dott.ssa Fiorella Lissandron in qualità di rappresentante della SUA, istituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante la federazione dei Comuni del Montebellunese.
La dott.ssa Lissandron, infatti, è stata nominata, con provvedimento del Sindaco n. 22 del 10 giugno 2016, responsabile della detta SUA, alla quale, l’art. 5, comma 1, lett. g dell’allegato alla delibera di C.C. 119/2004 (Convenzione per la gestione associata della stazione unica appaltante) attribuisce il compito di curare lo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione provvisoria e alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
E’ pertanto evidente che, in accordo con quanto peraltro stabilito dall’art. 5, comma 2, lett. a), della medesima Convenzione, la nomina della commissione di gara non poteva che spettare al responsabile della stazione unica appaltante, nella persona della dott.ssa Lissandron; mentre, solo l’adozione formale del provvedimento di aggiudicazione definitiva ricadeva nelle competenze del dirigente del Comune convenzionato (nella fattispecie il dott. Ciscon), competenze che l’art. 6 della medesima Convenzione distingue da quelle attinenti precipuamente allo svolgimento delle fasi centrali della procedura di gara (fino all’individuazione del vincitore) delegate invece alla SUA.
2.3. Quanto al terzo profilo, non risulta che il procedimento di scelta dei commissari sia stato adottato in violazione delle “regole di competenza e trasparenza” di cui al comma 12 dell’art. 77, atteso che i componenti esterni della Commissione sono stati individuati all’interno di una rosa di candidati richiesta dal Comune e fornita dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Treviso.
3. Il quarto motivo è anch’esso infondato.
Infatti, la controinteressata ha avanzato delle proposte migliorative determinate e certe (sistemazione esterna dei percorsi; fornitura aggiuntiva di cestini e panchine, tavolini e sedie; rivestitura dei bagni in gres porcellanato), avendo però lasciato all’amministrazione la facoltà di scegliere alcune soluzioni tecniche alternative, in specie in ordine ai materiali (percorsi viari in ghiaino, stabilizzato o materiale drenante; rivestimento dei bagni in marmo invece che in gres porcellanato). E’ pertanto evidente che tale minimo margine decisionale lasciato al committente su alcuni dettagli non possa incidere sulla determinatezza delle scelte progettuali effettuate a monte dalla Costruzioni Bordignon.
4. Il quinto motivo si rivela anch’esso infondato alla luce della documentazione depositata in atti dalla Costruzioni Bordignon. Ed invero, il “cronoprogramma” inserito da quest’ultima nell’offerta tecnica contiene soltanto un’indicazione percentuale dello stato di avanzamento del programma dei lavori; ovviamente, in mancanza del dato relativo al tempo complessivo programmato per la realizzazione dell’opera, contenuto solo nella busta C (400 giorni), non era possibile individuare i tempi di esecuzione delle singole opere.
5. Anche il sesto motivo risulta infondato, in quanto, come osservato dalla difesa del Comune, il disciplinare di gara (punto A.2.7) prevedeva espressamente la possibilità di offrire proposte migliorative. In particolare, il capitolo “Variante migliorativa-Completamento” poteva contenere “le proposte migliorative relative ad arredi e opere di completamento. Saranno valutate le proposte, ulteriori a quelle dei precedenti punti, tese a completare gli elementi di arredo relativi agli spazi destinati a bar/ristorante, ovvero a realizzare opere ed interventi di completamento che possano rendere meglio fruibili gli spazi oggetto di intervento”. La proposta di realizzare un bagno al primo piano rientra pienamente nell’ambito della previsione di tali varianti migliorative, essendo tesa a rendere indipendenti i due piani dell’immobile.
6. Anche il settimo motivo non risulta meritevole di positiva considerazione, essendo basato su di una considerazione apodittica della difesa delle ricorrenti e non risultando, per contro, evidente l’incongruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per esaminare le offerte, considerato anche che molte delle pagine di cui si compongono le offerte delle partecipanti sono occupate da tabelle, fotografie e depliants delle varie ditte produttrici dei materiali, tutti di facile e veloce consultazione, specie da parte di professionisti esperti.
7.1 L’ottavo motivo è invece infondato quanto alla dedotta genericità della dichiarazione della Costruzioni Bordignon relativa alle opere da subappaltare; risultando tale eccezione smentita dalla dichiarazione contenuta nell’ “istanza di ammissione alla procedura e dichiarazioni sostitutive” presentata dall’odierna controinteressata, dove, all’ultima pagina è contenuta la seguente dichiarazione: “intende affidare in subappalto la seguente parte dei lavori, rientrante nella categoria OG2 (restauro e manutenzione del beni immobile sottoposto a tutela): poche demolizioni, copertura coppi, intonaci (pitture, cartongessi, lav. legno, pavimenti, lattonerie, ascensore/montapersone, alcune opere etc. nei limiti normativi (incluse lavorazioni per cui si necessiti di specifica abilitazione)”.Vi è poi l’indicazione di altre opere rientranti nelle categorie OS28 (impianti termici o di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, etc).
E’ quindi evidente che l’aggiudicataria aveva indicato, in modo sufficientemente dettagliato, sia le categorie di lavori oggetto di subappalto, sia, al loro interno, i singoli lavori.
7.2. Per altra parte l’ottavo motivo è inammissibile, come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, in quanto volto a richiedere al Collegio una nuova e diversa valutazione rispetto a quella compiuta dalla commissione aggiudicatrice, e ciò in mancanza di macroscopiche irrazionalità ed incongruenze che sole astrattamente potrebbero consentire tale nuova valutazione.
7.3. Ed infatti, quanto alla contestazione della valutazione comparativa delle proposte formulate dalle due partecipanti relativamente alle finiture, alle modalità di consolidamento delle strutture, alla sistemazione delle aree esterne (per le quali, si osserva, anche la controinteressata ha previsto l’eliminazione delle barriere architettoniche), ed alle opere di completamento, le censure dedotte impingono in pieno il merito della valutazione tecnico discrezionale effettuata dalla Commissione. Solo con riferimento ai serramenti, dove le due proposte effettivamente si equivalgono quanto alla scelta degli infissi, ritiene il Collegio di dover evidenziare che la differente valutazione delle due proposte è giustificata dalla proposta migliorativa aggiuntiva relativa ai maniglioni antipanico effettuata dalla Costruzioni Bordignon, che non compare nella corrispondente proposta delle ricorrenti. D’altro canto, si osserva, tale miglioria dei maniglioni antipanico attiene propriamente ai “serramenti”, sui quali i maniglioni sono apposti, e non alle “finiture”, come invece sostenuto dalle ricorrenti.
8. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna le ricorrenti in solido a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Nicola Fenicia
IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi
IL SEGRETARIO