* VIA, VAS E AIA – Strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS – Esclusione dalla VAS – Art. 5 d.l. n. 70/2011 – Modifica all’art. 16 L. n. 1150/1942 – Condizioni – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2011
Numero: 1779
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Urbano
Estensore: Gabbricci
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS – Esclusione dalla VAS – Art. 5 d.l. n. 70/2011 – Modifica all’art. 16 L. n. 1150/1942 – Condizioni – Fattispecie.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^– 28 novembre 2011, n. 1779
VIA, VAS E AIA – Strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS – Esclusione dalla VAS – Art. 5 d.l. n. 70/2011 – Modifica all’art. 16 L. n. 1150/1942 – Condizioni – Fattispecie.
L’art. 5 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 2011, n. 106, dopo aver previsto al I comma, lett. g), l’esclusione della v.a.s. “per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica”, al successivo VIII comma ne specifica le condizioni, aggiungendo un comma all’art. 16 della l. 17 agosto 1942, n. 1150. Un piano attuativo, a determinate condizioni, può pertanto essere sottoposto a v.a.s. ovvero, ancor prima, a screening. (Fattispecie relativa ad un piano attuativo di estensione di poco superiore ai 16 ettari, in area inedificata, per il quale è stata ritenuta non dovuta la verifica preliminare di screening, pur se approvato anteriormente alla citata modifica normativa,e ciò in forza delle previsioni di cui all’allegato IV al d.lgs. n. 152/2006, che fa riferimento a superfici superiori ai 40 ettari).
Pres. Urbano, Est. Gabbricci – G.V. e altri (avv. Maggiora) c. Comune di Lazise (avv.ti Lodi, Gortenuti e Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanon)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ – 28 novembre 2011, n. 1779SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^– 28 novembre 2011, n. 1779
N. 01779/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02236/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 2236/09, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanni Venturelli, Fortunato Perina, Carla Bergoni, Eleonora Uccelli ed Alessandra Olivetti, rappresentati e difesi dall’avv. M. G. Maggiora, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
il Comune di Lazise, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Lodi, Gortenuti e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo, in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti Cusin e Zanon, con domicilio eletto in Venezia Cannaregio 23;
nei confronti di
Madonnina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Campedelli e Curato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, S. Croce 468/B;
per l’annullamento:
quanto al ricorso principale
a) della deliberazione del consiglio comunale di Lazise 28 luglio 2009, n. 52, con cui è stato approvato il piano urbanistico attuativo (PUA), denominato “Madonnina”;
b) della deliberazione della giunta comunale di Lazise del 19 maggio 2009, n. 70, con cui è stato adottato il PUA della “Madonnina”;
c) dei pareri resi dalla commissione edilizia comunale (anche nella composizione integrata con gli esperti in materia paesaggistica) nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 18 maggio 2009;
d) del parere 6 maggio 2009 dell’ufficio tecnico comunale;
e) dell’autorizzazione paesaggistica 21 maggio 2009;
f) della deliberazione 29 giugno 2006, n. 36 del consiglio comunale di Lazise, con cui è stata adottata variante parziale al p.r.g.;
g) deliberazione del consiglio comunale di Lazise 28 novembre 2006, n. 68, con cui è stata confermata la variante parziale sopra citata;
h) deliberazione del consiglio comunale di Lazise 28 aprile 2007, n. 25, con cui è stata proposta opposizione al parere regionale, favorevole all’approvazione della variante parziale con prescrizioni;
i) delle deliberazioni n. 42 e 43 del 28 agosto 2007, con cui il consiglio comunale di Lazise ha approvato due varianti parziali al p.r.g., individuando due nuove z.t.o. F;
j) della deliberazione della giunta regionale del Veneto 6 maggio 2008 n. 1069, che ha accolto l’opposizione del Comune di Lazise;
k) valutazione tecnica regionale n. 31/2008 e parere del comitato regionale (menzionati nella dgr n. 1069/2008);
l) deliberazione del consiglio comunale di Lazise 30 giugno 2008, n. 25, con cui l’amministrazione ha preso atto dell’accoglimento dell’opposizione e dell’approvazione della variante.
e, quanto ai successivi atti;
m) dei permessi edilizi ad eseguire gli interventi di cui al PUA della “Madonnina”;
Nonché, quanto al ricorso incidentale proposto da Madonnina S.r.l.,
avverso i provvedimenti che approvando la variante al p.r.g. di Lazise, hanno fissato in 180 giorni il termine perentorio per la presentazione del p.u.a. della “Madonnina”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lazise, della Regione Veneto e di Madonnina S.r.l., anche ricorrente incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il cons. avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Maggiora per i ricorrenti, l’avv. Gortenuti per il Comune di Lazise, l’avv. Cusin per la Regione Veneto e l’avv. Campedelli per Madonnina S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. I ricorrenti sono proprietari (Giovanni Venturelli, Fortunato Perina, Eleonora Uccelli ed Alessandra Olivetti) od usufruttuari (Carla Bergomi) di appartamenti in un condominio a Lazise, in via Madonnina n. 15 (foglio V, mapp. 84), posto a breve distanza dal lago di Garda.
B. Il consiglio comunale di Lazise, con deliberazione consiliare 29 giugno 2006, n. 36, adottò alcune varianti parziali al piano regolatore generale, ex art. 50, IX comma, della l.r. 61/85 ed ex art. 48, comma 7 bis, della l.r. 11/04; due di tali varianti, la n. 2 e la n. 3, nell’insieme realizzavano la trasformazione di una cospicua area, allora inedificata, e prossima al condominio dei ricorrenti, da z.t.o. F/a (area per l’istruzione) in z.t.o. C/2 (residenziale di espansione).
C. La Provincia di Verona, competente a’ sensi dell’art. 48 l.r. 11/04, con deliberazione 7 settembre 2006, n. 152, espresse parere sfavorevole sulle varianti, tuttavia confermate dal consiglio comunale con la deliberazione 28 novembre 2006, n. 68.
D. La variante ed il parere provinciale vennero inviati alla Regione, la quale avviò la prescritta verifica di legittimità, che si concluse in termini di adesione alle conclusioni della Provincia (note del dirigente regionale 27 febbraio e 9 marzo 2007): in sostanza, le varianti 2 e 3 (come anche altre) non avrebbero potuto avere effetto, se non dopo una nuova e diversa pronuncia della Provincia stessa.
E. Ne seguì la deliberazione 28 aprile 2007, n. 25, del consiglio comunale di Lazise, la quale stabilì di presentare opposizione avverso il parere dirigenziale innanzi alla giunta regionale, ex art. 50, XIII comma, l.r. 61/85.
Quest’ultima, con d.g.r. 6 maggio 2008, n. 1069, stabilì come non fosse più necessaria l’acquisizione di un nuovo parere della Provincia: i rilievi espressi da questa dovevano ritenersi superati, dopo che il Comune aveva approvato due nuove varianti al piano regolatore generale (deliberazioni consiliari 28 agosto 2007, nn. 42 e 43), con le quali due aree già ricomprese in zona agricola erano state trasformate in z.t.o. F.
F. La giunta regionale accolse così l’opposizione del Comune, pur non approvando espressamente la variante, come poi sottolineeranno i ricorrenti; in ogni modo, con la deliberazione 30 giugno 2008, n. 25, il consiglio comunale ritenne che l’accoglimento dell’opposizione equivalesse all’approvazione della variante, prendendone così atto.
G. L’anno seguente, con la deliberazione di giunta 19 maggio 2009, n. 70, venne adottato il piano di lottizzazione della “Madonnina”, attuativo della variante, poi approvato con la deliberazione 28 luglio 2009, n. 52, del consiglio.
H. Venturelli, Perina Uccelli Olivetti e Bergomi, hanno acquisito gli atti del provvedimento testè descritto dopo l’avvio dei lavori e quindi hanno proposto il ricorso in esame avverso il piano attuativo e la variante, impugnando in seguito anche il permesso di costruire rilasciato alla Madonnina S.r.l..
I. Quest’ultima si è costituita in giudizio ed ha altresì impugnato in via incidentale i provvedimenti di approvazione della variante, per la parte in cui questi avevano fissato il termine di decadenza di 180 giorni per la presentazione del piano attuativo.
Si sono costituiti altresì il Comune di Lazise e la Regione Veneto: tutte le parti hanno sollevato eccezioni preliminari ed hanno comunque concluso per la reiezione del ricorso.
DIRITTO
1. Non v’è anzitutto dubbio alcuno sulla legittimazione dei ricorrenti, né sul loro interesse a ricorrere.
Per la prima, essi sono proprietari di appartamenti posti in immediata prossimità dell’area interessata dal piano; quanto al secondo, gli interventi stabiliti, con la costruzione di immobili ad uso abitativo e relative infrastrutture, determineranno una radicale trasformazione dell’area, già inedificata, con un indiscutibile incremento del carico urbanistico ed una conseguente minor qualità della vita per chi risieda in prossimità.
2. La seconda eccezione preliminare concerne la tempestiva impugnazione della variante.
Secondo i ricorrenti, per vero, questa sarebbe divenuta lesiva soltanto dopo l’approvazione del piano attuativo, rispetto al quale il ricorso è pacificamente tempestivo: ma la loro tesi non può essere condivisa dal Collegio, che ritiene in parte qua il ricorso irricevibile.
2.2.1. Invero, anzitutto, secondo la giurisprudenza in tema di impugnazione dei piani regolatori generali, e relative varianti, “nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale nonché ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, comunque, al più tardi dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, con la sola eccezione della ipotesi che esso incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli determinati beni, nel cui caso solo è dovuta la notifica individuale ai proprietari interessati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4545 del 2010; n. 5818 del 2009; 12 giugno 2009, nr. 3730; Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2007, nr. 4326; Cons. Stato, sez. V, n. 6214 del 2008; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006, nr. 1534; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, nr. 5510; id., 19 luglio 2004, nr. 5225; id., 8 luglio 2003, nr. 4040; id., 16 ottobre 2001, nr. 5467; C.g.a.r.s., 8 ottobre 2007, nr. 929” (così in motivazione, C.d.S., IV, 28 marzo 2011 n. 1868).
2.2.2 Ancora, è parimenti “orientamento consolidato (cfr. Cons. Stato VI Sez. n. 5258 del 2009; 1567 del 2007) quello secondo cui in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull’osservanza di canoni estetici; sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.)” (ibidem).
In altri termini “si impone – in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto – un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; in difetto di tale gravame le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, il quale subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica; a diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, le quali sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (così C.d.S., VI, 8 settembre 2009, n. 5258, il quale conferma T.A.R. Veneto, II, 3278/04; conf. C.d.S., VI, 6 aprile 2007, n. 1567)” (così, da ultimo, T.A.R. Veneto, II, 12 agosto 2011, n. 1357).
2.3.1. Orbene, si può intanto ritenere che la pubblicazione della variante sia intervenuta, al più tardi, con la deliberazione consiliare 30 giugno 2008, n. 25, con cui il Comune ha preso atto dell’accoglimento dell’opposizione e di come ciò equivalesse all’approvazione regionale della variante.
Per quanto riguarda poi il secondo profilo, la variante, per gli interventi 2 e 3, secondo la relazione “prevede in un unico ambito due aree C2, con due interventi per una potenzialità complessiva di 9.000 mc su una superficie totale di circa 16.000 mq. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione e cessione di 5500 mq di aree a standard per potenziare le aree a parcheggio ed alla costruzione della viabilità di collegamento tra il polo scolastico e la Gardesana Orientale. La strada dovrà essere dotata di tutte le reti tecnologiche nonché di marciapiede e di un’eventuale rotatoria di innesto con la viabilità esistente”.
2.3.2. La scheda progetto, allegata alla stessa variante, prevede poi “il completamento del tessuto abitato esistente, la dotazione di un grande parcheggio a servizio della scuola e della palestra, la realizzazione della viabilità di collegamento dotata delle reti tecnologiche dei sottoservizi (fognatura, acque bianche, illuminazione pubblica, gas, ecc.) e la costruzione di edifici residenziali.
La modalità di intervento prevista è quella del piano convenzionato, con le seguenti indicazioni:
Superficie territoriale dell’ambito: mq. 16.200;
Aree e spazi ad uso pubblico da cedere (tot.) mq. 5.500;
Parametri dell’edificio residenziale: Superficie coperta max mq 2.400, Altezza max mq. 6,50, Volume max mq. 10.000;
Tipologia edifici isolati, in linea a schiera a blocco.
Le unità abitative previste non dovranno essere inferiori a mq 65 utili netti interni abitabili”.
2.3.3. Seguono ancora i criteri di progettazione, che dovranno permettere “l’edificazione residenziale con i parametri sopra indicati e nel contempo di realizzare e cedere un’area pubblica quasi interamente a parcheggio di mq 5.500 … Il progetto dovrà inoltre prevedere la viabilità generale e di disobbligo per le nuove costruzioni e la strada di collegamento con la Gardesana Orientale”. L’opera di parcheggio dovrà essere attrezzata con tutte le reti pubbliche e sottoservizi (illumazione pubblica, raccoltà acque meteoriche, ecc.). La nuova strada con dimensione totale di ml. 10,00 dovrà essere attrezzata con tutte le reti tecnologiche. Il progetto dovrà attenersi a quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica. Le urbanizzazioni primarie dovranno essere realizzate, mentre le secondarie potranno essere monetizzate”.
2.3.4. Orbene, la pur lunga citazione rende palese che la variante ha puntualmente stabilito le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, e come la stessa variante andasse dunque senz’altro immediatamente impugnata per questa parte, senza poter attendere la successiva approvazione del p.u.a. per poterne gravare le prescrizioni su cui quest’ultimo si fonda.
3.1.1. Con tali premesse, l’esame del ricorso va approfondito per le sole censure proposte direttamente avverso il piano attuativo, muovendo dalla prima, di eccesso di potere per contraddittorietà, errore e carenza di motivazione.
3.1.2. Invero, le norme di attuazione della variante avevano espressamente previsto che i “piani attuativi devono essere presentati al Comune entro 180 giorni dall’approvazione di legge, pena la decadenza”; la relazione alla variante, a sua volta, aveva confermato che “gli interventi sono condizionati dalla presentazione del piano di attuazione delle schede di progetto entro 180 giorni dall’approvazione della presente variante urbanistica, pena la decadenza”.
Ora, seguitano i ricorrenti, la d.g.r. 1069/2008 è stata pubblicata sul BUR del Veneto n. 44 del 27 maggio 2008: sicché il termine di 180 giorni per la presentazione del P.U.A., decorrente dalla approvazione della variante, sarebbe scaduto – tenendo conto della vacatio legis- non oltre il 9 dicembre 2008.
Al contrario, il p.u.a. Madonnina è stato presentato al Comune solo il 13 gennaio 2009, e, dunque, ben oltre il termine consentito, e ciò avrebbe comportato, per espressa previsione della variante, “la decadenza della società controinteressata dalla facoltà di presentare il piano attuativo”.
3.1.3. Pertanto, conclude parte ricorrente “sia la delibera di adozione che quella di approvazione del PUA, non avendo rilevato la tardività della presentazione del piano, sono state adottate in palese contrasto con quanto disposto delle citate norme di attuazione e che quindi le impugnate delibere sono palesemente illegittime”: sia per violazione della suddetta prescrizione, sia per carenza di motivazione, nulla venendo spiegato sulle ragioni per cui il Comune ha erroneamente ritenuto superabile un termine stabilito a pena di decadenza.
3.2.1. La censura è per più aspetti infondata.
Anzitutto, anche a voler considerare legittimo il termine decadenziale, questo va fatto decorrere dalla deliberazione comunale 30 giugno 2008, n. 25, con cui il Comune, come visto, ha dichiarato definitivamente approvata la variante, ed ha determinato così un affidamento specifico sul dies a quo del termine predetto: e, rispetto allo stesso, la presentazione del piano attuativo è tempestiva, tenuto conto dell’intervallo di pubblicazione all’albo pretorio.
3.2.2. A parte ciò, la previsione di un termine decadenziale per la presentazione di un piano attuativo è, in sé, apparentemente priva di significato, giacché non si vede quale posizione soggettiva di vantaggio possa ritenersi effettivamente consumata per effetto del superamento del termine stesso.
Non viene infatti meno né la previsione urbanistica generale, di cui si è detto, la quale stabilisce dettagliatamente la destinazione dell’area e l’obbligo di strumento attuativo, né può ovviamente mutare la proprietà – o altro diritto reale corrispondente – delle aree interessate e, dunque, la relativa titolarità dello ius aedificandi, e così la titolarità dei proponenti.
3.2.3. È dunque arduo comprendere quale possa essere in concreto l’effetto di una siffatta estemporanea prescrizione decadenziale, salvo ipotizzare che la violazione del termine faccia venir meno la variante stessa: ma, in mancanza di una volontà univoca, non pare possibile immaginare che l’Amministrazione abbia voluto condizionare l’efficacia della propria disciplina urbanistica – per di più così fortemente voluta, come si è visto – ad un’inerzia tutta privata.
3.2.4. È allora piuttosto da ritenere che la disposizione abbia una funzione contenuto prettamente sollecitatoria, da una parte e, dall’altro, intenda affermare, sebbene superfluo, che l’Amministrazione, superato il termine, si considera sciolta dall’impegno di mantenere ferme le previsioni urbanistiche contenute nella variante.
In ogni caso, sembra evidente che si tratta di una disposizione posta nell’esclusivo interesse del Comune di Lazise, che questo soltanto può far valere, per cui la stessa non potrebbe essere in nessun caso invocata da terzi, come invece fanno i ricorrenti.
3.2.5. In conclusione, il piano attuativo è valido, sia pure se presentato nel gennaio 2009, e non v’è dunque necessità di prendere in esame il ricorso incidentale, proposto da Madonnina S.r.l. avverso la previsione decadenziale, mancando comunque l’interesse al suo annullamento.
3.3.1. Il terzo motivo (il secondo sarà esaminato per ultimo), è compendiato nell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto nonché nella violazione di legge, con riferimento al procedimento di attuazione del PRG e all’art. 50, u.c., della l.r. 61/85.
3.3.2. Si è già rilevato in fatto che la d.g.r. 6 maggio 2008, n. 1069, accolse l’opposizione del Comune avverso la deliberazione del dirigente regionale che aveva sostanzialmente negato la sua approvazione alla variante.
Peraltro, sottolineano i ricorrenti, nel testo della d.g.r. 1069/2008 mancherebbe una qualsiasi espressione della volontà della giunta d’approvare la variante, né una volontà in tal senso può essere desunta dal contenuto della d.g.r. stessa ovvero dai pareri in essa richiamati.
3.3.3. La censura è infondata.
La d.g.r. 6 maggio 2008, n. 1069, è stata emessa in espressa applicazione dell’art. 50, XIII comma della l.r. 61/85, per il quale “Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante”.
In specie, la Regione ha accolto l’opposizione, e ciò, in conformità alla citata disposizione, non può determinare altro legittimo effetto che l’approvazione della variante: la circostanza che lo stesso non sia stato esplicitato nell’atto è insignificante, poiché non vi può essere alcun ragionevole dubbio sulla volontà dell’organo.
3.4.1. Infine, il secondo motivo si sintetizza nella violazione degli artt. 6 e 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Così, l’art. 6, I comma, stabilisce che la valutazione ambientale strategica (v.a.s.) “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente…”, precisando (II comma) che, fatto salvo quanto disposto al III comma, la stessa valutazione “viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli…”; il citato III comma dispone, ancora, che “per i piani e i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente”, a conclusione della procedura di screening, quale regolata dal successivo art. 12.
Nella regione Veneto, l’autorità competente ad effettuare lo screening ovvero la v.a.s., è la commissione regionale, istituita con la d.g.r. 24 ottobre 2006 n. 3262, i cui compiti sono stati confermati con la l.r. 26 giugno 2008, n. 4.
3.4.2. L’art. 35 del d. lgs. 152/06, quale sostituito dall’articolo 1, III comma, del d. lgs. 4/08, prevede che le regioni, se necessario, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni dello stesso decreto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine, trovano diretta applicazione le sue disposizioni, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
Il termine – essendo stato il d. lgs. 4/2008 pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2008 – è venuto a scadere il 13 febbraio 2009; nel frattempo la Regione Veneto ha approvato l’art. 14 della l.r. 26 giugno 2008, n. 4, intitolato “disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica” per cui, tra l’altro, fino ad una specifica normativa regionale in materia:
a) per i piani la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di screening è la predetta commissione regionale VAS nominata con d.g.r. 24 ottobre 2006, n. 3262; b) per i piani e programmi di cui al precitato art. 6, afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica, si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di cui si dirà oltre.
3.4.3. Spirato il termine annuale, la giunta regionale con la d.g.r. 31 marzo 2009, n. 791, ha adeguato le procedure di v.a.s. alle modifiche introdotte con il d.lgs. 4/2008, ribadendo come la valutazione riguardi tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e, tra questi, anche gli strumenti urbanistici i quali esplicano i propri effetti nel territorio regionale.
3.4.4. Ora, continua parte ricorrente, i piani urbanistici attuativi stabiliscono, ex art. 19 l.r. 11/04, “l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale e architettonica” dei nuovi insediamenti, definendo nel dettaglio le previsioni degli strumenti di livello superiore: tali piani rientrerebbero dunque tra quelli che (in forza dell’art. 6 d.lgs. 152/2006, direttamente applicabile nel Veneto a partire dal 13.2.2009) sono soggetti alla procedura di screening, nonché alla v.a.s., qualora la competente commissione regionale ritenga che effettivamente i piani esaminati abbiano impatti significativi sull’ambiente.
3.4.5. Nel caso in esame, concludono i ricorrenti, il piano “Madonnina” non è stato sottoposto alla competente commissione regionale per la procedura di screening, per cui “è stato illegittimamente sottratto a detta commissione il compito di verificare l’assoggettabilità (o meno) alla VAS del piano stesso (il quale – si sottolinea – attua una variante anch’essa non assoggettata alla VAS): quanto sopra, in violazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 d.lgs. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. 4/2008); conseguentemente le deliberazioni n. 52/2009 e n. 70/2009 (rispettivamente di adozione ed approvazione del PUA), entrambe emanate sotto il vigore del d.lgs. 4/2008, sono illegittime per violazione di legge”.
3.5.1. Orbene, va premesso che costituisce valutazione ambientale strategica, “il processo che comprende … lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio” (così l’art. 5 d. lgs. 152/06, lett. a), e riguarda “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (art. 6, I comma).
3.5.2. L’art. 4 della l.r. 61/85, già citato sub 3.4.3., affida anzitutto alla giunta regionale “criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni” (I comma); al II comma, poi, stabilisce che sono sottoposti alla v.a.s. “il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali”.
L’elencazione, per vero, non viene qualificata né si presenta come tassativa; a sua volta, il citato I comma dello stesso art. 4, con il rinvio alla deliberazione di giunta, lascia a questa un ampio margine di autonomia, riferibile anche all’individuazione degli strumenti urbanistici oggetto di valutazione.
3.5.3. In ogni caso, la direttiva regionale, di cui alla ripetuta d.g.r. 791/09, si limita a riprodurre ed a recepire le previsioni di cui all’art. 6 del d. lgs. 152/06, per la parte in cui stabilisce che “l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare: … a) i piani e i programmi che sono elaborati …per i settori … della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV” del d. lgs. 152/06.
E, d’altro canto, che la legislazione statale all’epoca includesse, tra gli strumenti urbanistici sottoposti a v.a.s., anche i piani attuativi si desume, a contrario, da quanto ora stabilito dall’art. 5 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 2011, n. 106: questo, dopo aver previsto al I comma, lett. g), l’esclusione della v.a.s. “per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica”, al successivo VIII comma ne specifica le condizioni, aggiungendo un comma all’art. 16 della l. 17 agosto 1942, n. 1150.
3.5.5. Gli elementi sin qui esposti conducono univocamente ad affermare che un piano attuativo, a determinate condizioni, può essere sottoposto a v.a.s. ovvero, ancor prima, a screening: tuttavia, ciò non si verifica per l’intervento in questione, sebbene la variante presupposta non sia stata a suo tempo oggetto di v.a.s., in conformità alle previsioni allora vigenti.
3.5.6. Invero, l’allegato IV al d. lgs. 152/06 include tra i progetti d’infrastrutture quelli di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.
Ora, secondo quanto prima illustrato (sub § 2.3.2.), il piano attuativo de quo interessa una superficie territoriale di m² 16.200, di poco superiore dunque ai sedici ettari, ed in z.t.o. C2 e cioè inedificata e destinata a nuovi complessi insediativi. Non venendo raggiunto il limite dei 40 ettari, è escluso a priori che l’area de qua possa essere sottoposta a v.a.s.; e, stante il preciso limite di superficie indicato, la verifica preliminare di screening si rivela ex ante superflua, sicché anche quest’ultima censura va respinta.
4.1. Le successive censure d’invalidità derivata dall’illegittimità della variante vanno dichiarate inammissibili, una volta esclusa la tempestiva impugnazione di quest’ultima; ed egualmente va rigettata, per infondatezza, la censura d’invalidità derivata del permesso di costruire, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile per la parte in cui ha gravato i diversi atti endoprocedimentali elencati in epigrafe.
4.2. Il ricorso va in conclusione respinto, ma la novità e complessità della fattispecie conduce comunque all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 27 ottobre 2011 con l’intervento dei signori magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)