* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Motivazione rafforzata – Lasso temporale rilevante – Conoscenza dell’abuso e provvedimento sanzionatorio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2013
Numero: 1333
Data di udienza: 27 Novembre 2013
Presidente: Settesoldi
Estensore: Farina
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Motivazione rafforzata – Lasso temporale rilevante – Conoscenza dell’abuso e provvedimento sanzionatorio.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 28 novembre 2013, n. 1333
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Motivazione rafforzata – Lasso temporale rilevante – Conoscenza dell’abuso e provvedimento sanzionatorio.
A fronte della motivazione in re ipsa che incontra l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio all’esito dell’accertamento della sua esistenza, il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’Amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio, ma quello che intercorre tra la conoscenza dell’illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato, con l’avvertenza che in mancanza della conoscenza della violazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale(cfr. C.d.S., Sez. V, 9.9.2013, n. 4470).
Pres. Settesoldi, Est. Farina – A.Z. (avv. Grosso) c. Comune di venezia (avv.ti Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Ongaro e Venezian)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ – 28 novembre 2013, n. 1333SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 28 novembre 2013, n. 1333
N. 01333/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Zottarel, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Grosso, con domicilio eletto presso Vincenzo Grosso in Venezia, Santa Croce, 742;
Riccardo Avanzi;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per l’annullamento
dell’ordinanza comunale 26/11/2010, prot. n. 2010/511414, che intima la demolizione di un manufatto ad uso capanno da pesca con bilancia annessa.
Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 6/11/2013
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino coattiva ex artt. 35 e 41 D.P.R. 380/01 datata 4/7/2013 prot. n. 299637, che, previo accertamento della parziale ottemperanza all’ordine di demolizione già impugnato, dà mandato alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia – Ufficio Demolizioni Coattive – di provvedere, d’ufficio, alla demolizione delle opere abusive e al rispristino dello stato di fatto preesistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’ordinanza con la quale è stata imposta la demolizione di una serie di manufatti collegati ad un bilancione da pesca, siti in ambito lagunare e quindi demaniale;
per detti manufatti, risalenti agli anni ’70, è incontestato che è stata conseguita la sola concessione lagunare n. 2889 da parte del Magistrato alle Acque, peraltro con riferimento ad opere precarie, la quale non ha alcuna valenza di titolo edilizio;
atteso altresì che detta concessione è comunque scaduta;
ne consegue – come peraltro già osservato in occasione dell’ordinanza cautelare n. 233/2011 – che gli interventi contestati risultano a tutti gli effetti abusivi, quanto meno sotto il profilo urbanistico edilizio, e che, trattandosi di abusi realizzati in ambito demaniale, peraltro tutelato e quindi anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, risultava doveroso, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/01, l’ordine di demolizione degli stessi;
considerato altresì che parte ricorrente ha successivamente presentato istanza di sanatoria dei predetti manufatti e che il diniego della stessa non risulta essere stato impugnato;
che, pur avendo eliminato soltanto in misura minoritaria alcune parti dei manufatti, è stata riscontrata a seguito di sopralluogo la persistenza degli stessi e quindi l’inottemperanza all’ordine impartito;
visti i motivi aggiunti proposti avverso l’ordine di rimozione coattiva;
ritenuto, anche alla luce del diniego di sanatoria non contestato, che risulta ormai indiscussa l’abusività dei manufatti e l’insussistenza di alcun affidamento da parte dei ricorrenti, i quali hanno mantenuto le opere abusive nonostante la conferma del loro contrasto urbanistico edilizio ed il mancato conseguimento della sanatoria;
che, secondo i principi generali, l’abuso edilizio ha carattere permanente, di modo che sussiste l’obbligo per l’amministrazione di ordinare la rimozione delle opere abusive, a maggior ragione laddove realizzate in aree demaniali e soggette a vincolo, senza alcun particolare obbligo di motivazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla loro rimozione;
che detto principio risulta recentemente ribadito (cfr. C.d.S., Sez. V, 9.9.2013, n. 4470), ove è stato ritenuto che a fronte della motivazione in re ipsa che incontra l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio all’esito dell’accertamento della sua esistenza, il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’Amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio, ma quello che intercorre tra la conoscenza dell’illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato, con l’avvertenza che in mancanza della conoscenza della violazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale;
ritenuto, infine, che quanto stabilito in occasione della invocata delibera G.C. 482/2013, non determini per l’amministrazione alcun obbligo di recupero dei bilancioni comunque presenti in ambito lagunare e che quindi la suddetta delibera non possa in ogni caso prescindere alla legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio degli stessi;
per detti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)