Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1347 | Data di udienza: 23 Ottobre 2014

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Affitto di un bene a terzi – Responsabilità del proprietario – Sussiste.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2014
Numero: 1347
Data di udienza: 23 Ottobre 2014
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Morgantini


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Affitto di un bene a terzi – Responsabilità del proprietario – Sussiste.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 28 ottobre 2014, n. 1347


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Affitto di un bene a terzi – Responsabilità del proprietario – Sussiste.

Nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile allorchè sia a conoscenza della pericolosità dell’attività svolta e dello stato di inquinamento del sito, essendo ciò sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell’autore dell’inquinamento, lo stato di contaminazione (così Tar Veneto III n° 336 del 2011).


Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini – V.G.L. (avv.ti Grimani e Garbisi) c. Comune di ceggia (avv.ti Cimino e Pizzato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 28 ottobre 2014, n. 1347

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 28 ottobre 2014, n. 1347

N. 01347/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Viviani Gian Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Matteo Garbisi, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Ceggia – (Ve), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, con elezione di domicilio presso la sereteria del T.A.R.;
Provincia di Venezia – (Ve),
Regione Veneto – (Ve),
Consorzi Riuniti Bonifica Basso Piave – S. Dona’ P. – (Ve),
A.R.P.A.V. – Venezia-Mestre – (Ve),
U.L.S.S. N. 10 – San Dona’ di Piave – (Ve), Azienda Servizi Integrati – A.S.I. Spa;

nei confronti di

Freschi Rino & Figli Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Giuri, Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso Domenico Giuri in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra;
Pasqualini Luca, Lucchese Lucia, Colla Luigino Giuseppe;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale:

dell’ordinanza del Comune di Ceggia n. 1402 del 23/5/2007, notificata il 31/5/2007, a firma del Responsabile del Procedimento – Responsabile del Secondo Settore – Ufficio Lavori Pubblici, manutenzione e Viabilità del Comune di Ceggia, avente ad oggetto: P.I.R.U.E.A. L.R. 23/99 – Ditta Freschi Rino & Figli s.n.c. – ordinanza di adozione di interventi di indagine preliminare di caratterizzazione e/o bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate dall’inquinamento, con la quale veniva ordinato ai sig.ri Gian Luigi Viviani, Giorgio Viviani, Idamaria Franchin e Luigino Giuseppe Colla, in qualità di responsabili dell’inquinamento, di adottare con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 242, comma 2 e seguenti del D.L.gs. 152/2006, i necessari interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale delle aree di proprietà di Freschi Rino & Figli s.n.c. e dei sig.ri Luca Pasqualini e Lucia Lucchese e di pertinenza del Comune di Bonifica Basso Piave, sito in Comune di Ceggia, via G. Marconi, n. 42, 44 e 46;

quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento n. 242 del 21/11/2013, comunicato con nota prot. 10597 del 25/11/2013 pervenuta il 20/1/2014 con il quale il Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 2 Area Tecnica del Comune di Ceggia ha approvato il piano di indagine dello studio Conte & Pegorer predisposto per conto della Freschi Rino & Figli s.n.c. nell’ambito dei lavori di realizzazione di dodici alloggi nel P.I.R.U.E.A. approvato ai sensi della L.R. 1/6/1999 n. 23.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ceggia – (Ve) e di Freschi Rino & Figli Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 

Preliminarmente il collegio prende atto della rinuncia alla costituzione in giudizio da parte della controinteressata Freschi Rino e Figli snc.

1. Con il ricorso principale è impugnata l’ordinanza n° 142 del 2007 adottata dal responsabile del secondo settore del comune di Ceggia.

Con tale provvedimento è stato ordinato a parte ricorrente, nella sua qualità di ex proprietario del terreno interessato dall’inquinamento e di responsabile dell’inquinamento, di porre in essere i necessari interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale di aree site nel comune di Ceggia.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il terreno identificato nell’ordinanza impugnata è stato contaminato da idrocarburi.

Nel sottosuolo sono stati trovati manufatti, tra cui cisterne interrate, relativi all’attività di deposito e commercio di prodotti petroliferi svolti da diversi soggetti.

Parte ricorrente era proprietaria fino al 5 Aprile 2000 dell’area nella quale era stata svolta l’attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi.

Lo stato di grave inquinamento dell’area è ascrivibile a tale pregressa attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi, come dimostra la presenza in loco delle cisterne interrate e la loro omessa rimozione e bonifica.

2. Parte ricorrente lamenta vizi della notifica del provvedimento impugnato.

La doglianza è infondata.

Infatti la notifica ha raggiunto il proprio scopo di mettere il destinatario a conoscenza del provvedimento impugnato, come si desume tra l’altro che parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento impugnato. Dunque, ai sensi dell’art. 156 del cod. di proc. civ., non può essere pronunciata la nullità della notifica.

3. Parte ricorrente lamenta violazione del d. lgs. n° 152 del 2006 con particolare riferimento agli artt. 264 e 265 del d. lgs. n° 152 del 2006, eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa e contraddittorietà manifesta.

Lamenta in particolare che il procedimento ha avuto inizio nel vigore della legge n° 22 del 1997 e del d. m. n° 471 del 1999 e avrebbe dovuto proseguire e concludersi nel rispetto di dette previsioni normative.

Secondo parte ricorrente non le potevano essere imposti, con le modalità e i tempi previsti dall’art. 242 comma 2 e seguenti del d. lgs. n° 152 del 2006, interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale alla luce della maggiore gravosità degli incombenti previsti dalla nuova normativa che, rispetto alla precedente, inserisce anche l’ulteriore sub procedura dell’analisi del rischio.

La doglianza è infondata.

Infatti l’amministrazione ha correttamente applicato la normativa vigente al momento in cui il provvedimento è stato adottato.

4. Parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 17 del d. lgs. n° 22 del 1997, degli artt. 7, 8 e 9 del d. m. n° 471 del 1999 e degli artt. 239, 242, 244, 245, e 250 del d. lgs. n° 152 del 2006, omessa e/o erronea individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, violazione dell’art. 3 della legge n° 241 del 1990 e dell’art. 244 del d. lgs. n° 152 del 2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria.

La doglianza è infondata.

Infatti le risultanze istruttorie hanno evidenziato che parte ricorrente era proprietaria di area concessa in affitto per l’esercizio di attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi.

Parte ricorrente, essendo a conoscenza della pericolosità ambientale dell’attività che veniva svolta e delle conseguenze derivanti dall’abbandono dei depositi, era tenuta a rimuovere le cisterne e gli altri impianti contenenti idrocarburi una volta cessata l’attività sull’area.

Nel caso di specie:

– nel 1982 parte ricorrente è succeduta per via ereditaria alla madre,

Pasqualato Angela Maria, nei rapporti afferenti il terreno in esame, per cui il ricorrente era chiamato a rispondere (anche) delle pregresse condotte della dante causa, che insediò per prima l’attività di deposito di prodotti petroliferi;

– dal 1982 al 1983 il ricorrente ha assunto la veste di proprietario­ affittante ed in quanto tale ha assunto le connesse responsabilità, considerato che chi concede in uso – e dunque in mera detenzione – a terzi un terreno per lo svolgimento di un’attività pericolosa conserva una sfera di contro!lo sui bene medesimo, assumendo quantomeno un obbligo di verifica sull’operato del conduttore e una corresponsabilità nel ripristino ambientale finale onde rimuovere le cause di potenziale contaminazione.

– dal l983, vale a dire dalla cessazione dell’attività di deposito e vendita da parte della Veneta Petroli parte ricorrente è tornata pieno possessore e custode del terreno e degli impianti rimasti per cui sarebbe stato suo onere assumere le iniziative necessarie a garantire la “inoffensività” degli impianti dismessi, ancora presenti sull’area, ed evitare che gli stessi e le sostanze presenti nei serbatoi di stoccaggio potessero dare luogo a fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

– infine i1 ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per smantellare e rimuovere tutte le strutture esistenti e per bonificare il suolo da eventuali sostanze contaminanti, in modo da riportare !’area alle condizioni ambientali precedenti all’insediamento di quell’attività “insalubre” che, per fatto notorio comporta fenomeni di contaminazione;

– a seguito della chiusura dell’attività della Veneta Petroli, egli prese in consegna gli impianti di stoccaggio degli idrocarburi e di tali impianti e attrezzature ha avuto il possesso e la custodia per circa diciassette anni (dal 1983 al 2000) sempre nella consapevolezza del potenziale di rischio.

I fenomeni di contaminazione, connessi in particolare alla presenza nel sottosuolo delle cisterne, erano conoscibili e prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza in relazione appunto alla natura dell’attività che vi era stata esercitata.

La responsabilità dell’evento dannoso non può dunque essere negata, almeno sotto i1 profilo causale omissivo, anche in capo a parte ricorrente, sia con riferimento all’ insorgere del fenomeno sia con riferimento a! suo aggravarsi, essendo state omesse le iniziative idonee a impedire o se non altro a ridurre gli effetti della contaminazione.

La giurisprudenza ha affermato che nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile allorchè sia a conoscenza della pericolosità dell’attività svolta e dello stato di inquinamento del sito, essendo ciò sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell’autore dell’inquinamento, lo stato di contaminazione (così Tar Veneto III n° 336 del 2011).

Ma anche a prescindere da ciò parte ricorrente è responsabile in proprio perché dal 1983 al 2000 ha avuto il possesso e la detenzione dei terreni inquinati e non si è attivata per bonificare il sito.

Dunque la responsabilità di parte ricorrente dipende dall’inerzia e dal mancato assolvimento di obblighi, anche di ordinaria diligenza, che gravavano sulla stessa, quale proprietaria, in ragione della particolarità della situazione descritta.

5. Parte ricorrente lamenta che non sono stati rispettati i termini previsti per il compimento degli atti del procedimento.

La doglianza è infondata perché tali termini sono ordinatori, sono stabiliti nell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e non sono stabiliti a tutela del responsabile dell’inquinamento.

6. La motivazione del provvedimento impugnato ha evidenziato congruamente riguardo la presenza di idrocarburi nel sito interessato.

La circostanza che l’amministrazione abbia richiamato adempimenti tecnici posti in essere da uno studio incaricato dalla proprietaria dei terreni interessati non inficia la validità degli atti perché l’amministrazione ha comunque accertato autonomamente i fatti, anche attraverso l’esame della documentazione tecnica altrui.

7. Parte ricorrente lamenta che i risultati dei prelievi di restituzione dello scavo, eseguiti in data 3 Febbraio 2006, avrebbero attestato l’avvenuta completa asportazione della contaminazione.

Il collegio evidenzia al riguardo che motivatamente l’amministrazione ha stabilito di procedere comunque alla caratterizzazione del sito per escludere la sussistenza di ulteriori fonti di contaminazione in altre parti del sito rispetto a quella parte in cui è stato già effettuato lo scavo.

8. Parte ricorrente lamenta che l’indagine ambientale del sito doveva essere fatta al momento in cui era stato approvato il programma di riqualificazione urbanistica relativo agli immobili risultati inquinati.

La doglianza è infondata perché anche se l’amministrazione avesse accertato l’inquinamento al momento dell’approvazione del programma di riqualificazione urbanistica ovverosia in data 28 Aprile 2004, non sarebbero mutate le responsabilità di parte ricorrente.

9. Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto n° 242 del 2013 con cui il comune di Ceggia ha approvato il piano d’indagine predisposto per conto della società proprietaria dei terreni contaminati.

Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile perché non ha ad oggetto adempimenti posti a carico di parte ricorrente né questa ha specificamente motivato il proprio interesse ad impugnare tale piano.

Sotto tale profilo non è sufficiente l’affermazione di parte ricorrente, contenuta nel ricorso con motivi aggiunti, secondo cui il piano approvato “può” incidere nella propria sfera giuridica.

Il ricorso è pertanto in parte infondato ed in parte inammissibile.

La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del comune di Ceggia delle spese e degli onorari di giudizio, che si liquidano nella misura di Euro 3.000/00 (tremila/00) oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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