* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee e impianti elettrici – L.r. Veneto n. 24/1991 – Realizzazione di elettrodotti – Parere della CTR – Requisiti previsti dall’art. 3, c. 6 – Sussistenza congiunta – Tracciati aerei – Regime urbanistico-edilizio – Svincolo – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Corsi d’acqua pubblici a rilevanza paesaggistica – Individuazione – Termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della L. n. 431/1985 – Perentorietà – Esclusione – Inosservanza – Provvedimento tardivo – Validità ed efficacia.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 29 Marzo 2012
Numero: 447
Data di udienza: 9 Febbraio 2012
Presidente: Rovis
Estensore: Farina
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee e impianti elettrici – L.r. Veneto n. 24/1991 – Realizzazione di elettrodotti – Parere della CTR – Requisiti previsti dall’art. 3, c. 6 – Sussistenza congiunta – Tracciati aerei – Regime urbanistico-edilizio – Svincolo – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Corsi d’acqua pubblici a rilevanza paesaggistica – Individuazione – Termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della L. n. 431/1985 – Perentorietà – Esclusione – Inosservanza – Provvedimento tardivo – Validità ed efficacia.
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 29 marzo 2012, n. 447
DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee e impianti elettrici – L.r. Veneto n. 24/1991 – Realizzazione di elettrodotti – Parere della CTR – Requisiti previsti dall’art. 3, c. 6 – Sussistenza congiunta.
La dizione del disposto di cui alla lettera c) del comma 6 dell’art. 3 della L.r.Veneto n. 24/91, dettante norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, non pone alcun dubbio circa la necessità che i due requisiti per richiedere l’espressione del parere da parte della CTR (“opere concernenti linee ed impianti elettrici che interessano più province e ricadono in aree soggette a vincolo ai sensi dell’art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497”) debbano sussistere congiuntamente e non in termini alternativi.
Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – C.F. e altro (avv.ti Bucci e Buttafin) c. E. s.p.a. (avv.ti Trovo’, Fadel e Funes) e altri
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Corsi d’acqua pubblici a rilevanza paesaggistica – Individuazione – Termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della L. n. 431/1985 – Perentorietà – Esclusione – Inosservanza – Provvedimento tardivo – Validità ed efficacia.
Ai fini della qualificazione della perentorietà di un termine è necessario che detta caratteristica sia esplicitata e che siano espressamente indicate le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza (principio questo codificato dall’art. 2 della legge n. 241/90); conseguentemente, con riferimento alla tempistica da osservare da parte delle Regioni per l’individuazione dei corsi d’acqua pubblici a rilevanza paesaggistica, non è rilevabile alcuna conseguenza dall’inosservanza del termine di novanta giorni stabilito dalla legge n.431/85 e quindi il provvedimento, seppur tardivo, successivamente assunto dall’amministrazione, che ha escluso la rilevanza paesaggistica di un corso d’acqua, deve ritenersi del tutto valido ed efficace.
Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – C.F. e altro (avv.ti Bucci e Buttafin) c. E. s.p.a. (avv.ti Trovo’, Fadel e Funes) e altri
DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee e impianti elettrici – Tracciati aerei – L.r. Veneto n. 24/1991 – Regime urbanistico-edilizio – Svincolo.
La normativa regionale di cui alla L.r.Veneto n. 24/1991 svincola espressamente dal regime urbanistico-edilizio (non richiedendo il rilascio di concessione o permesso di costruire) la realizzazione di tracciati aerei (cd. piloni), espressamente quindi escludendo la necessità che tali opere debbano essere conformi alla destinazione urbanistica delle aree sulle quali verranno realizzate.
Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – C.F. e altro (avv.ti Bucci e Buttafin) c. E. s.p.a. (avv.ti Trovo’, Fadel e Funes) e altri
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ - 29 marzo 2012, n. 447SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 29 marzo 2012, n. 447
N. 00447/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00082/1993 REG.RIC.
N. 00783/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 1993, proposto da:
Carolo Francesco e Bovo Loretta, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bucci, Nicola Bottacin, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;
contro
Comune di Carmignano di Brenta – (Pd); Regione Veneto – (Ve), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; E.N.E.L. – Zona di Venezia – (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Trovo’, Pierangelo Fadel, Carla Funes, con domicilio eletto presso Pierangelo Fadel in Venezia, E.N.E.L. – Dorsoduro, 3488/U;
nei confronti di
Cartiera Spa di Carmignano, rappresentato e difeso dagli avv. Studio Falciani, Umberto Giaquinto, con domicilio eletto presso Studio Falciani in Venezia, San Marco, 3472;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Telat Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Carla Funes in Venezia, E.N.E.L. – Dorsoduro, 3488/U;
sul ricorso numero di registro generale 783 del 1996, proposto da:
Carolo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bucci, Luigi De Lazzari, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 c.p.a.;
contro
Provincia di Padova – (Pd), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pata, Antonio Zaccaria, Patrizia Carbone, Cecilia Ambrogi, con domicilio eletto presso Gigliola Valenti Stocco in Venezia, San Marco, 5448;
nei confronti di
E.N.E.L. – Compartimento di Venezia – (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bortoluzzi, Paolo Trovo’, Pierangelo Fadel, Carla Funes, con domicilio eletto presso Pierangelo Fadel in Venezia, E.N.E.L. – Dorsoduro, 3488/U;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Telat Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso Carla Funes in Venezia, E.N.E.L. – Dorsoduro, 3488/U;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 82 del 1993:
del decreto n. 110/1992 di autorizzazione all’impianto ed esercizio di una linea elettrica a 132 KW in Comune di Carmignano; del decreto n. 7917/1992 del Sindaco di Carmignano di occupazione d’urgenza di un fondo in favore di ENEL per la realizzazione dei lavori di costruzione della stessa linea;
quanto al ricorso n. 783 del 1996:
del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Padova n. 1299/95 di imposizione definitiva di servitù di elettrodotto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto – (Ve) e di Cartiera Spa di Carmignano e di E.N.E.L. – Zona di Venezia – (Ve) e di Provincia di Padova – (Pd) e di E.N.E.L. – Compartimento di Venezia – (Ve);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono i ricorrenti Carolo Francesco e Bovo Loretta di essere comproprietari di un immobile sito in comune di Carmignano di Brenta, identificato catastalmente al mappale 24, foglio X.
Detto immobile risultava gravato da servitù di elettrodotto sin dal 1985, così come da convenzione sottoscritta fra l’ENEL ed i proprietari : trattasi di una servitù che consentiva il passaggio di una linea elettrica di portata pari a 20 KW, a mezzo di sei conduttori aerei.
Successivamente, a seguito della richiesta formulata da parte della ditta Cartiera di Carmignano s.p.a. al fine di ottenere un potenziamento della linea elettrica esistente, l’Enel provvedeva a presentare istanza n. 5022 del 29.1.1991 all’Ufficio del Genio Civile di Padova per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova linea elettrica di maggior portata (132 KW).
Con decreto del Genio Civile di Padova n. 22/1992 è stata quindi autorizzata provvisoriamente la realizzazione dell’impianto di maggiore potenza, cui ha fatto seguito il decreto sindacale di occupazione (n. 5522 del 9.7.92).
Infine il Genio Civile rilasciava il decreto di autorizzazione definitiva n. 110 dell’8.10.1992, cui faceva seguito un nuovo provvedimento sindacale di occupazione d’urgenza n. 7917 del 22.12.1992.
Detti ultimi due provvedimenti sono stati oggetto del primo dei due gravami indicati in epigrafe (n.r.g. 82/1993); con successivo ricorso (n.r.g. 783/96) è stato proposto dal solo ricorrente Carolo Paolo il secondo gravame, con il quale è stato chiesto l’annullamento del decreto n. 1299 del 21.11.1995 del Presidente della Giunta provinciale di Padova che ha imposto la servitù definitiva a favore dell’Enel di Venezia sul terreno di proprietà del ricorrente.
Le doglianze articolate nei due ricorsi si rivolgono a censurare sotto diversi aspetti i provvedimenti impugnati, in primo luogo per quanto riguarda il rispetto della normativa regionale, L.r n. 24/1991, che impone la preventiva acquisizione del parere della CTR, trattandosi di interventi interessanti un’area soggetta a vincolo (non avendo la Regione escluso, ai sensi della legge n. 431/85, l’area da quelle soggette a vincolo paesaggistico), nonché in ragione del fatto che per autorizzare gli interventi si sarebbe dovuta introdurre preventivamente una variante urbanistica che modificasse la destinazione agricola dell’area sulla quale sarebbero state installate le opere.
Ulteriori censure sono state poi rivolte nei riguardi del decreto di occupazione d’urgenza, il quale avrebbe avuto una durata superiore al termine di scadenza stabilito dalla dichiarazione di pubblica utilità per completare le procedure espropriative.
Infine, tenuto conto del fatto che il provvedimento con il quale è stata concessa la proroga al suddetto termine non è stato debitamente comunicato ai ricorrenti, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata imposta in via definitiva la servitù sulle aree di proprietà, in quanto atto illegittimo, assunto oltre i termini assegnati, stante la nullità e/o inefficacia della proroga concessa per assenza di oggetto e mancata comunicazione ai controinteressati.
Le amministrazioni intimate nonché l’Enel, oltre alla controinteressata Cartiera di Carmignano, si sono costituiti in giudizio, svolgendo le proprie difese, anche in punto inammissibilità delle censure dedotte, concludendo per il rigetto di entrambi i gravami proposti.
E’ infine intervenuta in giudizio la società Terna Linee Alta Tensione s.r.l. – T.E.L.A.T., la quale è succeduta ad ENEL Distribuzione S.p.A. che a sua volta era subentrata per effetto di cessione del relativo ramo di azienda ad ENEL S.p.A., originaria titolare dell’autorizzazione di cui è causa per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto, le cui difese hanno ribadito e confermato gli assunti già svolti in sede di costituzione da ENEL s.p.a.
Con ordinanza cautelare n.79/93 è stata respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti oggetto del primo dei due ricorsi proposti.
All’udienza del 9 febbraio 2012 entrambi i gravami sono stati trattenuti per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, essendo evidente la loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Sempre in via preliminare, si ritiene di poter superare ed assorbire le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese resistenti sotto diversi profili, alla luce dell’infondatezza delle doglianze dedotte da parte ricorrente, così come di seguito argomentato.
Esaminando singolarmente le doglianze contenute nei due gravami, con il primo motivo dedotto nel ricorso n. 82/1993, parte istante ha denunciato la sussistenza dei vizi di violazione di legge, eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, nonché contraddittorietà, in quanto il decreto – n. 110/1992 – di autorizzazione definitiva ad impiantare ed esercitare una linea elettrica da 132 KW sarebbe stato preceduto dal parere espresso dalla Commissione consultiva prevista dall’art. 28 della L.r. n. 42/84, con valore assorbente rispetto a quella ambientale, nonostante il terreno interessato dal tracciato fosse soggetto a vincolo ex art. 7 della legge n. 1497/1939, derivante dalla presenza del corso d’acqua “Roggia Molina”.
Invero, sottolinea parte ricorrente, non avendo l’amministrazione regionale esercitato tempestivamente (ossia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/85 di conversione del decreto legge n. 312/85), essendo il provvedimento del Consiglio regionale n. 104 datato 6 giugno 1986, il potere di esclusione dal vincolo dei corsi d’acqua classificati pubblici – nel caso di specie, non essendo stata disposta l’esclusione dal vincolo del corso d’acqua denominato “Roggia Molina” – l’area interessata dal corso d’acqua doveva considerarsi soggetta a vincolo.
Di conseguenza, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/1991, dettante norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, in modo particolare secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 6 lettera c), il provvedimento di autorizzazione della nuova linea elettrica avrebbe dovuto avere il supporto del parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione urbanistica, parere che per espressa previsione normativa sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, trattandosi di “..opere concernenti linee ed impianti elettrici che interessano più province e ricadono in aree soggette a vincolo ai sensi dell’art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497”.
L’impostazione difensiva ritiene che detta previsione possa trovare applicazione nel caso in esame sulla base dell’esistenza del vincolo ex lege n. 1497/39 e sulla ritenuta valenza disgiuntiva del duplice presupposto indicato dalla norma (interessamento di due province e sussistenza del vincolo), concludendo nel senso che anche nell’ipotesi in cui l’impianto interessasse una sola provincia, sussistendo il vincolo, dovesse essere acquisito il parere della Commissione tecnica regionale.
Il motivo è privo di pregio.
Vanno infatti disattese le argomentazioni difensive di parte ricorrente sia con riguardo alla sussistenza del vincolo gravante sull’area interessata dal tracciato del nuovo e più potente impianto sia con riguardo alla dedotta violazione della normativa regionale relativamente al parere reso dalla Commissione consultiva, anziché dalla CTR.
Invero, va in primo luogo osservato come la dizione del disposto di cui alla lettera c) del comma 6 dell’art. 3 della L.r. n. 24/91 non ponga alcun dubbio circa la necessità che i due requisiti per richiedere l’espressione del parere da parte della CTR debbano sussistere congiuntamente e non in termini alternativi, come sostenuto da parte ricorrente.
La norma invero è molto chiara e richiede il parere della CTR solo nell’ipotesi in cui ricorra la duplice ipotesi in cui il tracciato riguardi due province “e” interessi aree soggette a vincolo.
Il che porta ad escludere l’applicabilità della norma invocata già con riguardo alla circostanza per cui il tracciato di cui è causa interessa l’ambito territoriale di una sola provincia.
Al contempo, non è in ogni caso rilevabile la sussistenza del vincolo gravante sull’area interessata dal tracciato, in quanto il corso d’acqua segnalato, dalla cui presenza deriverebbe l’esistenza del vincolo ex lege n. 1497/39, sebbene non sia stato escluso entro il termine indicato dal legislatore, è stato comunque oggetto di esplicita valutazione da parte della Regione, che con provvedimento n. 104 del 6 giugno 1986 ha escluso la rilevanza paesaggistica del corso d’acqua “Roggia Molina”.
Al riguardo non può essere attribuita valenza perentoria al termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/85 di conversione del decreto n. 312/1985, in quanto nulla è stato esplicitamente previsto dal legislatore circa le conseguenze della mancata osservanza di detto termine.
Atteso che ai fini della qualificazione della perentorietà di un termine è necessario che detta caratteristica sia esplicitata e che siano espressamente indicate le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza (principio questo successivamente codificato dall’art. 2 della legge n. 241/90), è evidente che nel caso di specie, con riferimento alla tempistica da osservare da parte delle Regioni per l’individuazione dei corsi d’acqua pubblici a rilevanza paesaggistica, non è rilevabile alcuna conseguenza dall’inosservanza del termine stabilito dalla legge n.431/85 e che quindi il provvedimento successivamente assunto dal Consiglio regionale veneto, che ha escluso la rilevanza paesaggistica della Roggia Molina, sia del tutto valido ed efficace.
Va quindi riconosciuta piena valenza all’esercizio, seppur tardivo, del potere regionale di esclusione del corso d’acqua da quelli aventi rilevanza paesaggistica e quindi della sussistenza del vincolo gravante sull’area, quale ulteriore presupposto richiesto dalla legge regionale per dare corso all’acquisizione del parere da parte della Commissione Tecnica Regionale – Sezione urbanistica.
Con il secondo motivo, parte istante denuncia l’illegittimità degli atti impugnati con riguardo al fatto che il nuovo tracciato insiste su area avente destinazione agricola e quindi non suscettibile di interventi edificatori, per cui l’eventuale approvazione del progetto dell’opera avrebbe dovuto essere preceduto da una variante alla strumentazione urbanistica vigente che operasse una modifica all’esistente destinazione, al fine di rendere urbanisticamente compatibile l’intervento autorizzato.
Al contempo, anche ammettendo che detta variante potesse derivare in via automatica per effetto dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera, detta circostanza si rileverebbe illegittima in via derivata dalla denunciata illegittimità costituzionale della norma che ciò consentisse, atteso che in tal modo il Comune risulterebbe espropriato dei poteri di governo del proprio territorio.
Invero, la variante urbanistica derivante dall’approvazione regionale dell’opera pubblica, inciderebbe sulle prerogative comunali, non consentendo al Comune di intervenire sulla destinazione di parte del suo territorio.
Ritiene il Collegio che anche detto motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo osservato come la stessa normativa regionale di cui alla richiamata L.r. n. 24/1991 svincoli espressamente dal regime urbanistico-edilizio (non richiedendo il rilascio di concessione o permesso di costruire) la realizzazione di tracciati aerei (cd. piloni), espressamente quindi escludendo la necessità che tali opere debbano essere conformi alla destinazione urbanistica delle aree sulle quali verranno realizzate.
Dispone infatti il secondo comma dell’art. 7 della legge regionale che “Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità alla presente legge non occorre la concessione edilizia di cui alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61”
Soltanto per le opere per le quali è richiesta l’acquisizione del titolo edilizio è quindi necessaria la valutazione di conformità alla destinazione urbanistica e quindi è necessario acquisire il parere dell’organo consultivo competente ai sensi delle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 3”, ossia della CTR-Sezione Urbanistica, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Non solo : l’ultima parte del quarto comma dell’art.7, sempre con riferimento alle ipotesi in cui – diversamente che nel caso di specie – si tratti di interventi che necessitano della preventiva acquisizione della concessione edilizia, per i quali sia quindi necessario accertare la conformità alla destinazione urbanistica delle aree interessate, esplicitamente esclude che detto contrasto con la destinazione urbanistica degli impianti da realizzare sia configurabile nelle ipotesi in cui siano coinvolte zone destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, servizi o aventi destinazione agricola, statuendo espressamente che in tali casi le opere sono da ritenersi conformi alle previsioni urbanistiche.
Né è possibile rilevare la denunciata incostituzionalità della norma regionale per asserita compromissione delle prerogative comunali in materia di governo del territorio, in quanto, ferma restando l’attribuzione alla competenza regionale delle decisioni circa la localizzazione degli impianti de quo e quindi la valenza sovracomunale delle valutazioni in merito, detta previsione ben si coordina con l’interpretazione corrente circa la valenza della destinazione agricola del territorio, la quale non è di per sé incompatibile con insediamenti diversi da quelli strettamente connessi alla pratica agricola, i quali ultimi non esauriscono i modi con i quali posso essere utilizzate le aree a destinazione agricola.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza, in quanto in esso risulta previsto un termine di durata dell’occupazione di cinque anni, superiore al termine di 24 mesi assegnato dal decreto di autorizzazione al fine di completare le espropriazioni e le opere necessarie all’intervento.
A tale riguardo le difese resistenti hanno preliminarmente eccepito l’autonomia dei due provvedimenti, decreto di autorizzazione e decreto di occupazione d’urgenza delle aree necessarie, salvo evidenziare come il termine biennale inizialmente assegnato per la conclusione dei lavori e delle operazioni espropriative sia stato successivamente prorogato di un ulteriore biennio, entro il quale è stato emesso il decreto provinciale n. 1299 del 21.11.1995.
Su tale specifico punto è quindi intervenuto il secondo ricorso indicato in epigrafe, con il quale parte ricorrente, oltre a ribadire i vizi di legittimità degli atti impugnati con il primo gravame, ha rilevato l’assoluta inefficacia e/o nullità del provvedimento con il quale, a seguito di richiesta da parte dell’ENEL, è stato prorogato il termine di 24 mesi inizialmente previsto di ulteriori 24 mesi, con l’individuazione della nuova scadenza alla data dell’8.10.1996.
Ciò in quanto non solo trattasi di atto recettizio nei confronti degli interessati, proprietari delle aree da espropriare, mai comunicato ai ricorrenti, ma anche in quanto provvedimento privo di oggetto circa le ragioni della proroga del termine per il completamento delle operazioni di esproprio, proroga comunque intervenuta a termine ormai scaduto.
La doglianza, così come dedotta con il secondo gravame, non merita accoglimento.
Invero, ferma restando l’autonomia funzionale del decreto che consente l’occupazione d’urgenza delle aree rispetto al provvedimento di autorizzazione dei lavori, contenente la fissazione dei termini per il completamento delle procedure espropriative, va osservato come il provvedimento che ha consentito la proroga del termine inizialmente assegnato ad ENEL sia intervenuto, prima della scadenza di quello inizialmente assegnato, in applicazione del quarto comma dell’art. 10 della L.r. n. 24/91, il quale espressamente prevede che per cause di forza maggiore o comunque per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità possono essere prorogati senza obbligo di ripubblicazione dell’istanza.
E’ quindi evidente che, ferma restando l’insindacabilità delle ragioni per le quali sia stata accordata la proroga dei termini contenuti nella dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento di concessione della proroga non necessiti, per essere efficace, di alcuna preventiva ulteriore comunicazione nei confronti dei soggetti interessati.
Invero, va esclusa la natura recettizia del provvedimento di proroga dei termini per l’esproprio, in quanto atto che non incide ex se sul contenuto del provvedimento e quindi non comporta la possibilità per i soggetti coinvolti di riformulare osservazioni in merito alla legittimità della decisione di realizzare le opere: in realtà il provvedimento di proroga incide unicamente sulla durata dell’efficacia del provvedimento che ha già dichiarato la pubblica utilità dell’opera.
A tutto voler concedere, l’eventuale vizio di notifica, incapace di incidere sulla legittimità del provvedimento espropriativo, potrebbe rilevare unicamente ai fini della decorrenza dei termini per la sua impugnazione.
In conclusione, attesa, per le considerazioni sin qui espresse, l’infondatezza delle censure dedotte, entrambi i ricorsi vanno respinti.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)