Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 991 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

* AMBIENTE IN GENERE – RIFIUTI –  Atti di diffida generici in materia ambientale – Normali funzioni di controllo e accertamento – Competenza provinciale – Art. 5-bis , c. 9 l.r. Veneto n. 33/1985 – Autorizzazione alla gestione di una discarica – Provvedimento autorizzatorio ad esecuzione continuata – Applicabilità della normativa nel frattempo sopravvenuta – VIA, VAS E AIA – Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale – Art. 29-octies, lett. d) d.lgs. n. 152/2006 – Introduzione di nuove disposizioni legislative.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2016
Numero: 991
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: Settesoldi
Estensore: Mattei


Premassima

* AMBIENTE IN GENERE – RIFIUTI –  Atti di diffida generici in materia ambientale – Normali funzioni di controllo e accertamento – Competenza provinciale – Art. 5-bis , c. 9 l.r. Veneto n. 33/1985 – Autorizzazione alla gestione di una discarica – Provvedimento autorizzatorio ad esecuzione continuata – Applicabilità della normativa nel frattempo sopravvenuta – VIA, VAS E AIA – Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale – Art. 29-octies, lett. d) d.lgs. n. 152/2006 – Introduzione di nuove disposizioni legislative.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 6 settembre 2016, n. 991


AMBIENTE IN GENERE – RIFIUTI – AIA – Atti di diffida generici in materia ambientale – Normali funzioni di controllo e accertamento – Competenza provinciale – Art. 5-bis , c. 9 l.r. Veneto n. 33/1985.

In materia ambientale,  gli atti di diffida in genere (diversi dagli atti di diffida di competenza regionale incidenti sulle autorizzazioni integrali ambientali, ex art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006) possono farsi ragionevolmente rientrare nell’ambito delle normali funzioni di controllo e di accertamento che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 9, della l.r. Veneto n. 33/1985 spettano alle amministrazioni provinciali. Analogamente, rientra nella competenza provinciale la diffida che si limiti a rimarcare il dovuto rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa ministeriale di cui al DM 24 giugno 2015, senza introdurre prescrizioni ex art. 29-octies, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006.
 

RIFIUTI – Autorizzazione alla gestione di una discarica – Provvedimento autorizzatorio ad esecuzione continuata – Applicabilità della normativa nel frattempo sopravvenuta.

Nell’ipotesi di provvedimenti autorizzatori ad esecuzione continuata (nella specie, relativo alla gestione di una discarica), più che il principio del tempus regit actum, è applicabile quello  secondo cui “la produzione degli effetti è regolata secondo la normativa nel frattempo sopravvenuta” (cfr., T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 aprile 2010, n. 27699).
 

VIA, VAS E AIA – Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale – Art. 29-octies, lett. d) d.lgs. n. 152/2006 – Introduzione di nuove disposizioni legislative.

L’art. 29-octies, lett. d), del d.lgs., n. 152/06, individua, tra i presupposti di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la presenza di “sviluppi delle norme di qualità ambientale o nuove disposizioni legislative”, comprendenti anche l’introduzione di disposizioni normative di rango regolamentare (quali, nella specie, quelle contenute nel d.m. 24 giugno 2015)

Pres. Settesoldi, Est. Mattei – I. s.r.l. (avv.ti Biondaro e Pinello) c. Provincia di Verona (avv.ti Sartori e Biancardi) e Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi, Zanon e Munari)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 6 settembre 2016, n. 991

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 6 settembre 2016, n. 991


Pubblicato il 06/09/2016

N. 00991/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Inerteco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Biondaro C.F. BNDLGU55T09H540O e Giorgio Pinello C.F. PNLGRG48H17L736I, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;


contro

Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sartori C.F. SRTNTN61M01L736H, Giancarlo Biancardi C.F. BNCGCR56E21L781I e Isabella Sorio C.F. SROSLL73S45B296W, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Zanlucchi C.F. ZNLFNC67R22L736U, Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K e Tito Munari C.F. MNRTTI69E13E512O, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto – Cannaregio, 23;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale:

della determinazione n. 84898 del 29 settembre 2015, con la quale la Provincia di Verona ha diffidato Inerteco s.r.l. “a smaltire presso la discarica in oggetto … solo i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel rispetto del Decreto Ministeriale 24 giugno 2015 di modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2010” ed inoltre a “gestire la discarica in modo tale da non precludere od ostacolare l’eventuale asportazione di tutti quei rifiuti pericolosi conferiti in discarica dalla data del 12 settembre 2015 giudicati, dall’ente competente, non conformi ai dettami del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 e successive integrazioni”;

– di ogni atto presupposto, inerente conseguente, con particolare riferimento alla nota regionale prot. 253246 del 13 giugno 2013, citata nel provvedimento provinciale, con la quale la Regione Veneto ha “ribadito” che compete alla Provincia l’emissione di eventuali atti di diffida; per il risarcimento del danno di cui ci si riserva la quantificazione nel corso del giudizio;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2016:

– del decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente del Veneto n. 14 del 29 febbraio 2016, nella parte in cui è stato concluso il procedimento di “riesame, ai sensi dell’art. 29, octies, comma 4, lett. d), del d.lgs. 152/06 e ss.mm. ii. ed a seguito dell’emanazione del DM 24 giugno 2015, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm. ii.”, prescrivendo che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi ammissibili nella discarica gestita dalla ricorrente sono solo quelli preventivamente trattati ed identificati dai codici del capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti; per il risarcimento del danno di cui ci si riserva la quantificazione nel corso del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

– con atto di ricorso (n.r.g. 1486/15) ritualmente notificato, Inerteco s.r.l. s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale la Provincia di Verona ha diffidato la ricorrente predetta a smaltire presso la discarica sita in località Cà Bianca del Comune di Zevio “solo i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel rispetto del Decreto Ministeriale 24 giugno 2015 di modifica del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010”, nonché a “gestire la discarica in modo tale da non precludere od ostacolare l’eventuale asportazione di tutti quei rifiuti pericolosi conferiti in discarica dalla data del 12 settembre 2015 giudicati, dall’ente competente, non conformi ai dettami del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 e successive integrazioni”;

– con successivo atto per motivi aggiunti, la società odierna ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente del Veneto n. 14 del 29 febbraio 2016, nella parte in cui è stato concluso il procedimento di “riesame, ai sensi dell’art. 29, octies, comma 4, lett. d) del d.lgs. 152/06 e ss.mm. ii. ed a seguito dell’emanazione del DM 24 giugno 2015, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 1 gennaio 2013 e ss.mm. ii.”, prescrivendo che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi ammissibili nella discarica gestita dalla ricorrente sono solo quelli preventivamente trattati ed identificati dai codici del capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Considerato, preliminarmente al ricorso principale, che:

– può prescindersi dall’esaminare le eccezione in rito di inammissibilità per mancanza di contenuti lesivi nell’atto di diffida impugnato e di improcedibilità per omessa impugnazione dell’atto regionale avente il medesimo contenuto di quello provinciale, attesa l’infondatezza di tutte le doglianze proposte.

Considerato, nel merito del ricorso principale, che:

– deve essere rigettato il primo motivo a mezzo del quale si sostiene l’incompetenza della Provincia di Verona ad emanare diffide in materia ambientale, atteso che in detta materia gli atti di diffida in genere possono farsi ragionevolmente rientrare nell’ambito delle normali funzioni di controllo e di accertamento che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 9, della legge regionale n. 33/1985 spettano alle amministrazioni provinciali, e che non possono pertanto mettersi sullo stesso piano o assumere la medesima valenza sanzionatoria, degli atti di diffida di competenza regionale incidenti sulle autorizzazioni integrali ambientali, ex art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006;

– deve, altresì, essere respinto il secondo motivo con il quale si asserisce che la diffida in questione avrebbe imposto prove analitiche e operazioni di trattamento preliminare dei rifiuti, rientranti nell’alveo delle competenze regionali in materia ambientale, dovendosi invero escludere, per quanto rilevato in ordine al primo motivo di gravame, che detta diffida abbia introdotto prescrizioni ex art. 29-octies, comma 11, del succitato d.lgs. n. 152/2006, essendosi in realtà esclusivamente limitata a rimarcare il dovuto rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa ministeriale ivi richiamata;

– deve, parimenti, essere respinto il terzo motivo, con il quale si sostiene che, in applicazione del principio tempus regit actum, la diffida in questione non avrebbe potuto rilevare difformità nella gestione della discarica rispetto alle prescrizioni originariamente contenute nell’autorizzazione integrale ambientale rilasciata alla società ricorrente, non potendo invero il richiamato principio valere nel caso in cui, come quello di specie, si tratta di provvedimento autorizzatorio ad esecuzione continuata, con riferimento al quale, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, non può che trovare applicazione il principio secondo cui “la produzione degli effetti è regolata secondo la normativa nel frattempo sopravvenuta” (cfr., T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 aprile 2010, n. 27699;

– sempre per il rigetto, deve concludersi in ordine al quarto e ultimo motivo del ricorso principale con il quale si lamenta che l’atto impugnato avrebbe imposto, ai fini del conferimento in discarica, l’effettuazione di specifici processi di trattamento, essendosi invero l’amministrazione provinciale limitata a richiamare le modifiche, apportate dal d.m. 24 giugno 2015, ai criteri di cui al precedente d.m. 27 settembre 2010, concernenti, tra l’altro, il trattamento in contestazione.

Ritenuto, nel merito del ricorso per motivi aggiunti, che:

– deve esser respinto il primo motivo, con il quale si contesta la legittimità del procedimento regionale di riesame dell’originaria autorizzazione integrata ambientale di parte ricorrente, sulla scorta dei rinnovati criteri per l’ammissione dei rifiuti, pericolosi e non, come individuati dal d.m. 24 giugno 2015, atteso che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della società ricorrente, detto d.m. trae la propria legittimazione normativa nell’art. 29-octies, lett. d), del d.lgs., n. 152/06, il quale individua, tra i presupposti di riesame dell’autorizzazione in questione, la presenza di “sviluppi delle norme di qualità ambientale o nuove disposizioni legislative”, comprendenti, per l’appunto, anche l’introduzione di disposizioni normative di rango regolamentare, quali quelle contenute nel d.m. in contestazione;

– deve, altresì, essere rigettato il secondo motivo, con il quale si lamenta che l’amministrazione regionale avrebbe errato nel ritenere che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 24 giugno 2015, il processo di trattamento sia “presupposto non eludibile per il conferimento di un rifiuto stabile e non reattivo nell’impianto di cui trattasi”, (cfr., pag. 18 del ricorso per motivi aggiunti), atteso che è proprio la norma in questione a statuire che “per rifiuti non pericolosi stabili non reattivi”, debbano intendersi quei rifiuti “sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione (…)”ecc.;

– deve, nondimeno, essere respinto il terzo motivo, con il quale si lamenta che il nuovo regime di trattamento dei rifiuti da conferire in discarica si porrebbe in contrasto con il piano economico finanziario di cui all’autorizzazione integrata ambientale originariamente approvata, non potendo tale argomento portare all’elusione dei vigenti parametri normativi relativi al trattamento dei rifiuti;

– deve, infine, essere rigettato il quarto e ultimo motivo, con il quale si adduce la violazione della disciplina, comunitaria e nazionale, in tema di trattamento dei rifiuti, di cui alla direttiva CE 1999/31 ed al d.lgs. n. 36/2003, atteso che sono proprio dette disposizioni a prevedere il massimo livello di protezione dei rifiuti conferiti in discarica, anche attraverso i trattamenti preliminari in contestazione (cfr., art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2003 di attuazione della direttiva CE 99/33).

Per le considerazioni che precedono, sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati, assieme alla domanda di risarcimento del danno ivi formulata, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella, parimenti infondata, di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi in ogni domanda.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00) da dividersi in parti uguali tra la Provincia di Verona e la Regione Veneto, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario

L’ESTENSORE
Enrico Mattei

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO
 

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