* INQUINAMENTO ACUSTICO – Limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali – Regolamento di polizia urbana che attribuisca alla giunta comunale il potere di individuare aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado – Illegittimità – Potere attribuito al Sindaco – Applicabilità dell’art. 6 L. n. 477/1995 sull’inquinamento acustico – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 7 Gennaio 2013
Numero: 5
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Morgantini
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali – Regolamento di polizia urbana che attribuisca alla giunta comunale il potere di individuare aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado – Illegittimità – Potere attribuito al Sindaco – Applicabilità dell’art. 6 L. n. 477/1995 sull’inquinamento acustico – Esclusione.
Massima
TAR VENETO, Sez. 3^ – 7 gennaio 2013, n. 5
INQUINAMENTO ACUSTICO – Limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali – Regolamento di polizia urbana che attribuisca alla giunta comunale il potere di individuare aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado – Illegittimità – Potere attribuito al Sindaco – Applicabilità dell’art. 6 L. n. 477/1995 sull’inquinamento acustico – Esclusione.
Il regolamento di polizia urbana il quale attribuisca alla giunta comunale il potere di individuare le aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado, sulle quali potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno di dette aree, è illegittimo, perchè attribuisce alla giunta comunale poteri che sono invece per legge attribuiti al sindaco (cfr. art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali e art. 20 della l.r. Veneto n° 29 del 2007). Nè, per sostenerne la legittimità, può invocarsi l’art. 6 della legge 477/95 (legge-quadro sull’inquinamento acustico). In forza di tali norme, i Comuni possono infatti stabilire norme regolamentari che limitino l’inquinamento acustico diurno e notturno in zone del territorio comunale e, in ipotesi, porre anche il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne quando è necessario per rispettare quei limiti acustici. Il regolamento di polizia urbana che disciplini la fruizione dei plateatici, gli spettacoli sul suolo pubblico, l’impiego di strumenti di diffusione sonora, esula dall’attuazione della normativa sull’inquinamento acustico e riguarda piuttosto i campi della “sicurezza urbana” o della “sicurezza pubblica”, oggetto rispettivamente dell’art. 54, c.6°, T.U.E.L. e dell’art. 20 L.R. 29/07, ovvero ragioni che possono comportare anche riduzioni all’orario di apertura degli esercizi commerciali, ma demandate alla competenza del Sindaco e non della Giunta Municipale.
Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini – A. s.a.s. e altri (avv.ti Acerboni e Picicco) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Ongaro)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 3^ - 7 gennaio 2013, n.5SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 3^ – 7 gennaio 2013, n. 5
N. 00005/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2012, proposto da:
Avvenire Sas di Prevedello Dellisanti Luciano & C. sas, in qualità di gestore di “Margaret Du Champ”, Orange Srl,in persona del legale rappresentante pro tempore, Al. Bem Sas, in qualità di gestore di “Madigas Pub”; Il Caffe’ Rosso Snc, in qualità di gestore di “Il Caffè” Mi e Ti Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, Venezia Pub Srl, in qualità di gestore “Pier Dickens Inn”, Garu’ Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, Venezia Futura S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mi.Lo Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Acerboni, Cristiano Picicco, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre (VE), via Torino, 125;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Nicoletta Ongaro, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Monica Vianello non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Marina Zanazzo, Bruna Sartori, Maria Pia Pedani, Margherita Pedani, Giuseppe Morroni, Francesca Varini, Vincenzo De Nardo, Nicoletta Giurin, Maron Rita, Caenazzo Eugenio, Romiati Nicoletta, Albertini Anna, Mangiarotti Chiara, Tamisari Franca, Vincenti Giorgio, Fael Maria Laura, Fael Enzo, Cuccarolo Maria Laura, Messina Maurizio, Gregnanin Luigi, Pontremoli Francesca, Porcellini Giorgio, Pedrocco Gianna, Saffi Fabio, Cataldi Isabella, La Caprara Umberto, Spinelli Orsina, Turi Mario, De Luca Mario, Rossi Antonella, Bottacchio Rosetta, Valmaggi Paola, Moretti Claudio, Giandomenici Agnese, Centanni Bernardo, Furlanetto Erminia, Cappeller Alessandra, Leotta Francesco, Cartoni Anna, Gennari Manolo, Vianello Roberta, Franchin Chiara, Russo Fabrizio, Palese Stefano, Petrone Carla, Genovese Maria Laura, Menegazzo Marilisa, Pellizzola Massimo, Contri Daniela, Gusso Annamaria, Vianello Francesco, Vianello Mizar Leonardo, Barburio Enrichetta, Zanetti Fiorella, De Boos Smith Phillip, Navarro Valeria, Degroof Jean Jacques, Koskinen Airi Anneli, Favaretto Giuliano, Corso Rosanna, Stefano Polizzi, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco M. Curato, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
per l’annullamento
della deliberazione di giunta Comunale del Comune di Venezia n. 502 del 27 Ottobre 2011, pubblicata nell’albo pretorio dal 04.11.2011 al 19.11.2011 avente ad oggetto “Denominazione, ai sensi dell’art. 49 ter e 49 quater, del regolamento di polizia urbana, delle aree caratterizzate da “evidenti fenomeni di degrado e/o di allarme sociale”, e delle relative limitazioni – determinate dalla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689″
degli articoli 49 ter, 49 quater e 51 del Regolamento di polizia Urbana, così come modificato dalle altre deliberazioni tutte di C.C. n. 72 del 16/06/2008 e n. 36 del 07702/2005
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato:
la delibera della Giunta Comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011, con cui:
– sono state individuate le aree ove si evidenziano fenomeni di degrado e/o allarme sociale, tra cui Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon;
– è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle ore 6 l’esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche e non, nonché l’esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico;
– è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle 8 di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;
– è fatto divieto, all’interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali, dalle ore 0,01 alle 8, di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;
– è fatto obbligo di rimozione dei plateatici in tutte le zone individuate nella delibera come sopra alle ore 24 e la collocazione degli stessi all’interno di appositi locali oppure a raso degli stabili degli esercizi.
La deliberazione della Giunta Comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011 ha fatto applicazione del regolamento di polizia urbana, così come modificato con delibera del consiglio comunale n° 75 del 23 Maggio 2011, con cui è stato previsto (artt. 49 ter e 49 quater, parimenti impugnati) che la Giunta Comunale individui le aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado e/o di allarme sociale e le tipologie di limitazioni, con particolare riferimento:
– alle limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
– alle limitazioni agli orari di fruizione dei plateatici;
– al divieto di porre in essere spettacoli sul suolo pubblico e sui plateatici dei pubblici esercizi ed anche all’interno dei pubblici esercizi.
Il collegio osserva quanto segue.
La deliberazione della Giunta Comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011 è stata sospesa con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n° 2275 del 13 Giugno 2012.
L’art- 49-ter del regolamento di polizia urbana attribuisce alla giunta comunale il potere di individuare le aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado, sulle quali potranno essere imposte, sempre dalla giunta comunale, limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno di dette aree.
L’art- 49-ter del regolamento di polizia urbana, introdotto con la delibera consiliare impugnata, è illegittimo, perché attribuisce alla giunta comunale poteri che sono invece per legge attribuiti al sindaco.
In particolare sussiste contrasto con:
– il sesto comma dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui, per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
– il quarto comma dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
– l’art. 20 della legge regionale n° 29 del 2007, secondo cui il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico. Esula invece dalla presente controversia la verifica di quanto residua a tale potere in seguito all’introduzione della lettera d) bis all’art. 3 del D.L. n° 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani).
Per sostenere la legittimità dell’ art. 49ter del Regolamento di Polizia Urbana non può nemmeno invocarsi l’art. 6 della legge 477/95 (legge-quadro sull’inquinamento acustico), articolo che, al comma secondo, dispone: “…. i comuni …. adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.
L’art. 49ter summenzionato, infatti, esula dall’attuazione della normativa sull’inquinamento acustico e trascende esplicitamente nei campi dei “fenomeni di degrado e/o allarme sociale”, della “qualità della vita”, ecc. Campi che -come si è visto- possono rientrare in quello della “sicurezza urbana” o della “sicurezza pubblica”, oggetto rispettivamente dell’art. 54, c.6°, T.U.E.L. e dell’art. 20 L.R. 29/07, ovvero ragioni che possono comportare anche riduzioni all’orario di apertura degli esercizi commerciali ma demandate alla competenza del Sindaco e non della Giunta Municipale.
I Comuni cioè possono stabilire ai sensi dell’art. 6 della legge 477/95 norme regolamentari che limitino l’inquinamento acustico diurno e notturno in zone del territorio comunale e, in ipotesi, porre anche il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne quando è necessario per rispettare quei limiti acustici. Ipotesi che può ricorrere più facilmente nei casi in cui il territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico (Consiglio di Stato, V Sez., n. 1265/11 e n. 5420/09). Tuttavia il ripetuto art. 49ter non rientra tra queste norme.
L’art. 49 quater del regolamento di polizia urbana, introdotto con la delibera consiliare impugnata, attiene invece a limitazioni diverse dalla determinazione degli orari dei pubblici esercizi, attenendo invece alla fruizione dei plateatici, agli spettacoli sul suolo pubblico, l’impiego di strumenti di diffusione sonora.
Rispetto a tale norma, ed alle relative applicazioni che ne sono state fatte con la delibera della giunta comunale impugnata, parte ricorrente non ha svolto censure specifiche e pertanto per tale parte il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, anche considerando che parte ricorrente è titolare di pubblici esercizi e ha evidenziato il solo pregiudizio che deriva dall’obbligo di tenere chiuso il pubblico esercizio, in ottemperanza della delibera della giunta comunale impugnata, in attuazione dell’art. 49-ter del regolamento di polizia urbana. Non sono stati invece evidenziati altri profili di pregiudizio.
Il collegio evidenzia comunque che l’art. 49-quater e le relative determinazioni attuative della giunta comunale non sembrano viziati per incompetenza, perché la fruizione dei plateatici, la disciplina degli spettacoli sul suolo pubblico, la disciplina dell’impiego di strumenti di diffusione sonora attengono alla polizia urbana e dunque alla competenza regolamentare del consiglio in materia di polizia urbana ed alle successive competenze di indirizzo della giunta comunale, quali sono quelle esercitate nel caso di specie dalla giunta comunale in attuazione dell’art. 49-quater del regolamento di polizia urbana.
La domanda risarcitoria è infondata, perché la documentazione istruttoria (tra cui la documentazione tecnica di ARPAV) ha evidenziato che il comune di Venezia ha inteso fronteggiare in un ambito territoriale circoscritto del centro storico di Venezia un’effettiva situazione di degrado ambientale, tale da recare pregiudizio alla salute della popolazione residente.
Ne consegue l’assenza di colpa dell’Amministrazione.
Inoltre il danno patito non è apprezzabile, considerando che esso è stato tolto per effetto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sopra richiamata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nella parte in cui sono impugnati:
– l’art. 49-ter del regolamento di polizia urbana;
– la delibera della giunta comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011, limitatamente:
– al punto 2) lettera a);
– al punto 3 limitatamente all’espressione “49-ter”;
– al punto 4 limitatamente all’espressione “è vietata in tutte le zone indicate al precedente punto 1. la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi”.
Per tale parte restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Il ricorso deve invece essere rigettato con riferimento alla domanda risarcitoria.
Per il resto il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Il contenuto della presente sentenza impone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla:
l’art. 49-ter del regolamento di polizia urbana del comune di Venezia;
– la delibera della giunta comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011, limitatamente:
– al punto 2) lettera a);
– al punto 3 limitatamente all’espressione “49-ter”;
– al punto 4 limitatamente all’espressione “è vietata in tutte le zone indicate al precedente punto 1. la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi”.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Per il resto lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)