CACCIA E PESCA – Caccia – Ambiti territoriali di caccia – Organi direttivi – Art. 14 l. n. 157/1992 – Rappresentanza delle associazioni venatorie a carattere locale – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2016
Numero: 357
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
Presidente: Nicolosi
Estensore: Falferi
Premassima
CACCIA E PESCA – Caccia – Ambiti territoriali di caccia – Organi direttivi – Art. 14 l. n. 157/1992 – Rappresentanza delle associazioni venatorie a carattere locale – Esclusione.
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 aprile 2016, n. 357
CACCIA E PESCA – Caccia – Ambiti territoriali di caccia – Organi direttivi – Art. 14 l. n. 157/1992 – Rappresentanza delle associazioni venatorie a carattere locale – Esclusione.
L’art. 14 della legge n. 157 del 1992 dispone che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia debbano essere presenti di rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatoria “nazionali riconosciute”, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Appare, dunque, evidente (e certamente non casuale) la scelta del legislatore nazionale di escludere la rappresentanza delle associazioni venatorie a carattere locale, considerato che analoga opzione non è stata compiuta in relazione alle organizzazioni professionali agricole. La disciplina prevista dall’art. 5 dello Statuto tipo dei Comprensori alpini della Provincia di Vicenza – che invece contempla che i rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi siano nominati in base a liste presentate dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o “regionale” -, non appare, pertanto, in sintonia con la previsione di cui all’art. 14, comma 10, sintonia che l’art. 24, comma 4, della legge regionale del Veneto n. 50/1993 richiede espressamente ai fini della nomina del comitato direttivo dei Comprensori alpini.
Pres. Nicolosi, Est. Falferi – Federazione Italiana della Caccia (avv.ti Gorlani, Gorlani e Zambelli) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Mistrorigo, Fracasso, Bolzon, Dalla Chiara e Tranfaglia), Comprensorio Alpino N. 1 – Recoaro Terme (avv.ti Zocca e Mel) e Associazione Cacciatori Veneti (avv.ti Ferasin, Casa, e Sebastiano)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ - 8 aprile 2016, n. 357SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 aprile 2016, n. 357
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2013, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia – sezione provinciale di Vicenza e Filippi Fiorenzo, rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;
contro
Provincia di Vicenza, rappresentata e difeso dagli avv. Paolo Balzani, Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso, Ilaria Bolzon, Fausta Dalla Chiara e Maria Elena Tranfaglia, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205;
Comprensorio Alpino N. 1 – Recoaro Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Zocca e Andrea Mel, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Marco, 4600;
Associazione Cacciatori Veneti, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ferasin, Federico Casa, Fabio Sebastiano, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Favaro in Mestre, Via Rampa Cavalcavia, 26/A;
nei confronti di
Ivano Cornale, Angelo Franchetti;
per l’annullamento
-della deliberazione n. 15 del 7 maggio 2013, del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza, assunta nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale, avente ad oggetto : “Art. 5, statuto tipo dei Comprensori Alpini di caccia. Modifica in ottemperanza sentenza n. 86/2013 del TAR Veneto”;
-del decreto del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza n. 8 del giorno 11 giugno 2013, avente ad oggetto: “Comprensorio Alpino n.1- Rinnovo organismi”;
-della delibera dell’assemblea del Comprensorio Alpino n.1, tenutasi il giorno 12 luglio 2013 che ha approvato l’art. 5 dello statuto tipo nel testo licenziato dal Commissario straordinario;
-ogni altro atto connesso, preordinato o dipendente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza e di Comprensorio Alpino N. 1 – Recoaro Terme e di Associazione Cacciatori Veneti – Confavi di Thiene (Vi);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di ricorso della Federazione Italiana della caccia e di Fiorenzo Filippi, questo Tribunale, con sentenza n. 86/2013, annullava il provvedimento n. 12/2011 della Provincia di Vicenza di nomina del Presidente e dei rappresentanti dei soci del Comprensorio alpino n 1.
In dichiarata ottemperanza a detta pronuncia, il Commissario Straordinario della Provincia di Venezia assumeva la deliberazione n. 15 del 7.5.2013, avente ad oggetto “Art. 5 Statuto tipo dei Comprensori Alpini di caccia – modifica in ottemperanza sentenza Tar Veneto n. 86/2013”, a seguito della quale il nuovo art. 5 –recante “Elezione del Presidente e degli organi elettivi dei comprensori alpini” – così dispone:
“1- I rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi vengono nominati sulla base delle liste presentate all’assemblea dei soci da parte delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale.
Ciascuna associazione riconosciuta a livello nazionale o regionale può presentare una solo lista in conformità a quanto previsto al punto 1) lettere a), b) e c) dell’articolo 8 del presente Statuto.
Nessun candidato può essere presente in più liste pena decadenza dalla nomina.
Ogni socio, personalmente presente all’assemblea, può esprimere una sola preferenza esclusivamente all’interno della lista prescelta, pena l’invalidità della preferenza medesima.
2. Le liste, presentate dalle Associazioni e recanti l’indicazione del candidato Presidente e degli altri candidati Consiglieri, vengono esposte all’albo della sede del Comprensorio e nelle bacheche dislocate sul territorio almeno 15 giorni prima la data fissata per le elezioni.
3. la Provincia in occasione delle elezioni dell’intero Comitato Direttivo, con esclusione quindi dei rinnovi per sostituzione di un singolo componente per varia causa cessato o deceduto, provvederà a fissare la data per la convocazione dell’Assemblea dei soci per l’elezione dei propri rappresentanti sulla base delle liste di cui al comma 1 le quali devono essere presentate alla Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni”.
Con successivo decreto n. 8 dell’11.6.2013, il Commissario Straordinario dava atto della avvenuta modifica dell’art. 5 dello Statuto, in ottemperanza alla sentenza n. 86/2013, disponeva che il dott. Ferdinando Bozzo, Commissario già individuato con precedente decreto, continuasse a garantire la gestione ordinaria del Comprensorio Alpino n. 1, disponeva che il Commissario provvedesse a fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci del Comprensorio Alpino n. 1, resasi necessaria a seguito delle modifiche statutarie; disponeva, altresì, che il Commissario fissasse, entro i successivi tre mesi, le modalità di svolgimento e la data dell’Assemblea dei Soci per le svolgimento delle procedura elettorali.
In data 12.7.2913, l’Assemblea del Comprensorio Alpino n. 1 approvava l’art. 5 dello Statuto tipo nel testo modificato a seguito della deliberazione n. 15/2013 del Commissario Straordinario.
In relazione ai citati provvedimenti, la Federazione Italiana della Caccia, la Sezione provinciale di Vicenza della Federcaccia e Filippi Fiorenzo presentavano ricorso per ottemperanza ex art. 112 CPA, in relazione alla sentenza an. 86/2013, ovvero ordinaria azione di annullamento dei provvedimenti medesimi. In sintesi, i ricorrenti, da un lato, denunciavano che l’approvazione del nuovo art. 5 (in particolare, il primo comma) dello Statuto era elusiva del dictum della sentenza n. 86/2013, essendo l’ottemperanza solo apparente, con conseguente nullità degli atti censurati e conseguente ordine alla Provincia di Vicenza di dare fedele attuazione alla pronuncia giurisdizionale modificando l’art. 5 prevedendo l’esclusione dei rappresentanti di associazioni venatorie diverse dalle associazioni nazionali riconosciute ed in particolare di associazioni venatorie regionali; dall’altro, previa conversione del rito, chiedevano l’annullamento degli atti impugnati (deliberazione di approvazione del nuovo art. 5 dello Statuto tipo e dei successivi atti attuativi), in quanto illegittimi per violazione dell’art. 24 della legge regionale n. 50/93 e dell’art. 14 della legge n. 157/92, considerato che l’ammissione di rappresentanti di associazioni venatorie non riconosciute a livello nazionale era da ritenersi motivo di insanabile contrasto con dette superiori disposizioni normative.
Infine, in via eventuale, i ricorrenti proponevano questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 21, comma 5, L.R. n. 50/1993) laddove equipara le associazioni venatorie regionali a quelle nazionali riconosciute, per violazione degli artt. 14, comma 1 e 34 della legge n. 157/92 e in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Resisteva in giudizio la Provincia di Vicenza, la quale, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione, relativamente al giudizio di ottemperanza, della Federcaccia, evidenziando, nel merito, l’infondatezza del motivo di diritto, sia quale motivo di “ottemperanza”, sia come motivo di ricorso.
Anche il Comprensorio Alpino n. 1 resisteva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione di Federcaccia in relazione al giudizio di ottemperanza oltre ad una carenza nei mandati; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche l’Associazione Cacciatori Veneti, la quale pure formulava la stessa eccezione preliminare della Provincia di Vicenza e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza collegiale n. 317, assunta alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2013, questo Tribunale ha ritenuto non sussistente l’ipotesi di violazione o elusione del giudicato di cui alla pronuncia n. 86/2013; ha disposto la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, ex art. 32, comma 2, CPA, previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni; ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione di Federcaccia, non trattandosi di giudizio di ottemperanza, ma di ordinario giudizio di annullamento, giusta la lesione della posizione giuridica da questa vantata in conseguenza della modifica statuaria contestata; ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge regionale n. 50/1993, per contrasto con l’art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992, in uno con l’art. 117, lettera s) della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio.
Con ordinanza n. 133, depositata il 7.7.2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata per difetto di rilevanza.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno precisato, in considerazione delle pronunce intervenute, le rispettive posizioni.
Alla Pubblica Udienza del 27 gennaio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ritorna all’esame di questo Tribunale la questione relativa all’approvazione dell’art. 5 dello Statuto tipo dei Comprensori alpini di caccia, nella versione di cui alla deliberazione n. 15 del 2013 del Commissario Straordinario, ora affrontata come ordinaria azione di annullamento.
In via preliminare di rito, occorre scrutinare le eccezioni di difetto di legittimazione sollevate dalle parti resistenti.
Deve essere ribadita l’infondatezza dell’eccezione relativa alla posizione di Federcaccia, per le ragioni già esposte nell’ordinanza collegiale n. 317/2014, non trattandosi di giudizio di ottemperanza; parimenti infondata l’ulteriore eccezione, formulata dalla difesa della Provincia nella memoria depositata in data 17.12.2015, relativa alla mancanza di presenza organizzata sul territorio, considerato che agisce in giudizio anche la Federcaccia sezione provinciale di Vicenza. Anche l’eccezione relativa alle procure alle liti, sollevata dal Comprensorio Alpino n. 1, è infondata atteso che la sottoscrizione delle medesime è avvenuta “nella qualità di Presidente della Federazione Italiana della caccia”.
Risulta, invece, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione di Fiorenzo Filippi, sollevata dalla Provincia di Vicenza nella memoria difensiva depositata in data 17.12.2015, considerato che, non trattandosi più di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 86/2013 –che ha definito il giudizio in cui era parte anche il Filippi -, il ricorso introduttivo non qualifica in alcun modo la posizione giuridica soggettiva del Filippi, in relazione al giudizio di annullamento degli atti impugnati, non essendo nemmeno evidenziato l’interesse, qualificato e differenziato, in base quale lo stesso agisce in giudizio. Per tale ragione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a Fiorenzo Filippi.
Tanto premesso, pare opportuno, in via preliminare di merito, delimitare correttamente il perimetro del presente giudizio.
La questione in esame attiene unicamente alla conformità dell’art. 5 dello Statuto tipo dei Comprensori alpini, come riformulato a seguito della deliberazione n. 15/2013 del Commissario straordinario, rispetto al disposto di cui all’art. 24 (recante “Comprensori alpini”) della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50.
Come già ricordato nella parte in fatto, l’art. 5 dello Statuto prevede, al primo comma, che i rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi siano nominati in base a liste presentate all’assemblea dei soci da parte delle associazioni venatorie riconosciute a livello “nazionale o regionale”. E’, altresì, previsto che ciascuna associazione riconosciuta a livello “nazionale o regionale” possa presentare una solo lista.
Orbene, per quanto qui rileva, il richiamato art. 24, ai commi 4 e 5, cosi dispone: “4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l’articolo 14 della legge n. 157 del 1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21.”.
A sua volta, l’art. 14 (recante “Gestione programmata della caccia”) della legge n. 157 del 1992 –espressamente richiamato dalla disposizione regionale – prevede al comma 10 che “Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.”.
La previsione normativa nazionale, pertanto, dispone che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia debbano essere presenti di rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatoria “nazionali riconosciute”, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Appare, dunque, evidente (e certamente non casuale) la scelta del legislatore nazionale di escludere la rappresentanza delle associazioni venatorie a carattere locale, considerato che analoga opzione non è stata compiuta in relazione alle organizzazioni professionali agricole.
La disciplina prevista dall’art. 5dello Statuto – che come detto contempla che i rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi siano nominati in base a liste presentate dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o “regionale” -, non appare, pertanto, in “sintonia” con la previsione di cui all’art. 14, comma 10, sintonia che l’art. 24, comma 4, della legge regionale n. 50/1993 richiede espressamente ai fini della nomina del comitato direttivo dei Comprensori alpini.
Tale opzione ermeneutica, che pare la più convincente, è del resto confermata dal comma 5 dello stesso art. 24 della legge regionale, nel quale si precisa che “al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell’art. 21”: ebbene, da tale rinvio non a caso è escluso il comma 5 dell’art. 21 (dedicato agli “Ambiti territoriali di caccia”), il quale espressamente dispone che il Comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute più rappresentative “a livello nazionale o regionale” presenti nell’Ambito stesso, dimostrando, quindi, la precisa (e diversa) scelta del legislatore regionale in ordine alla composizione del Comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia rispetto a quello del Comprensorio alpino. Diversità, peraltro, già autorevolmente messa in luce dalla Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale per difetto di rilevanza, ha precisato che “l’art. 21, comma 5, della legge impugnata, relativo agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, come si desume chiaramente anche dall’art. 24, comma 5, ove sono indicati i commi dell’art. 21 applicabili ai Comprensori alpini, senza menzionare il comma 5”.
Per le esposte ragioni, dunque, l’art. 5 dello Statuto tipo impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 24 della legge regionale n. 50/1993 e, sotto tale profilo, sono fondate le censure di violazione di legge (e, segnatamente, del menzionato art. 24, pag. 17-18 del ricorso) formulate dalla parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile in relazione a Filippi Fiorenzo e per il resto è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In considerazione della obiettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni normative qui in rilievo e della complessità della vicenda processuale, il Collegio ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che consentono di interamente compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile nei soli e limitati termini di cui in motivazione e per il resto lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)