DIRITTO URBANISTICO – Contributo per gli oneri di urbanizzazione – Natura – Interventi inidonei a determinare aggravio del carico urbanistico – Debenza del contributo – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città:
Data di pubblicazione: 12 Agosto 2011
Numero: 1360
Data di udienza: 19 Maggio 2011
Presidente: Urbano
Estensore: Bruno
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Contributo per gli oneri di urbanizzazione – Natura – Interventi inidonei a determinare aggravio del carico urbanistico – Debenza del contributo – Esclusione.
Massima
TAR VENETO, Sez. II – 12 agosto 2011, n. 1360
DIRITTO URBANISTICO – Contributo per gli oneri di urbanizzazione – Natura – Interventi inidonei a determinare aggravio del carico urbanistico – Debenza del contributo – Esclusione.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è da qualificare in termini di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae; in particolare, tale contributo, assolve all’obiettivo di ridistribuire i costi sociali di tali opere avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere (Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2009, n. 4439; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009 , n. 1804 Cons. St., sez. V, 25 maggio 1995, n. 822). Ne deriva che il suddetto contributo non è dovuto in tutti quei casi in cui l’intervento non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona (cfr. T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano, 6 marzo 2000, n. 59 e art. 81, c. 5 l.r. Veneto n. 61/1985).
Pres. Urbano, Est. Bruno – E.F. e altri (avv.ti Gaz e Canal) c. Comune di Falcade (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. II – 12 agosto 2011, n. 1360SENTENZA
N. 01360/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2005, proposto da Enzo Finazzo, Elisa Finazzo, Givanni Finazzo e Giuliana Maistrello, rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Gaz e Stefano Canal, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Castello, 5507;
contro
il Comune di Falcade, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per
l’accertamento del diritto ad ottenere l’integrale rimborso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, delle somme versate a titolo di oneri contributivi per la trasformazione edilizia dell’edificio di seguito indicato, ammontanti ad euro 6.219,23, con conseguente annullamento del provvedimento dell’11 ottobre 2004, prot. n. 10632, avente ad oggetto “pratica edilizia C040042D. Contributo per il rilascio del permesso a costruire n. 39/04 in data 15 maggio 2004”, nella parte in cui statuisce di non dare seguito alla richiesta dei ricorrenti di rimborso delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione al progetto di intervento di ristrutturazione e, comunque, per l’annullamento di ogni altro atto presupposto ovvero connesso, tra cui la nota dell’8 aprile 2004, prot. n. 3383, con la quale vengono contabilizzati gli oneri dovuti;
la condanna dell’amministrazione all’integrale restituzione delle somme versate per gli oneri di urbanizzazione, con ogni statuizione relativa in ordine agli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 la dott.ssa. Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori Canal per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare sito in Falcade, in via G. Marchiori, catastalmente censito al foglio 21, mappali 84, 85, 86 e 318.
Sulla suddetta proprietà insisteva un fabbricato legittimamente edificato dai danti causa degli odierni ricorrenti, i quali, intendendo procedere alla ristrutturazione dell’immobile ed in considerazione delle esigenze di stabilità strutturali emerse nella fase di progettazione, hanno richiesto – modificando l’originaria domanda di ristrutturazione senza demolizione – il titolo edilizio per la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
L’amministrazione comunale ha assentito il progetto, rilasciando il permesso di costruire n.39/04 del 14 maggio 2004, richiedendo, ai fini che in questa sede rilevano, non solo il versamento di euro 1.886,14 a titolo di costo di costruzione, ma anche la corresponsione di un importo complessivo di euro 6.219,23, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sul presupposto che l’intervento fosse comunque da valutare in termini di nuova edificazione, anche in considerazione della circostanza che per la costruzione preesistente – antecedente alla l. n. 10 del 1977 con la quale è stata introdotta l’onerosità della concessione edilizia – non era stato versato alcun contributo.
I ricorrenti, interessati al celere avvio dei lavori, hanno, dunque, versato le somme suddette, specificando nella causale del relativo bonifico che “tali somme verranno richieste in restituzione più interessi”; ciò sull’assunto che, avendo il progetto ad oggetto la demolizione e ricostruzione dell’immobile con sostanziale identità di superfici, volumetria e destinazione d’uso e con riduzione a due unità immobiliari delle tre originarie, non fosse dovuto alcun onere di urbanizzazione, non comportando l’intervento alcuna incidenza sul carico urbanistico rispetto alla situazione precedente.
Su tali basi i ricorrenti hanno richiesto, in data 7 agosto 2004, il riesame della pratica, al fine di ottenere il rimborso della somma complessiva di euro 6.219,23, versata a titolo di oneri di urbanizzazione.
La suddetta istanza è stata negativamente riscontrata dall’amministrazione comunale con nota dell’11 ottobre 2004, per le ragioni sopra esposte.
I ricorrenti hanno, dunque, proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, per l’accertamento della non debenza delle somme versate, per l’annullamento delle determinazioni assunte dall’amministrazione e per la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con un unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 81 della l.r. n. 61 del 1985, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi ed è stato anche censurato il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti.
La difesa di parte ricorrente, infatti, evidenzia che l’intervento non ha inciso sul carico urbanistico, che costituisce presupposto imprescindibile dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, tanto ai sensi della disciplina statale quanto di quella regionale.
Né è possibile sostenere, ad avviso di parte ricorrente, che, nella fattispecie, l’obbligo suddetto possa derivare dalla circostanza, addotta dall’amministrazione, che per la costruzione preesistente, antecedente all’introduzione del principio dell’onerosità della concessione edilizia, non era stato versato alcun contributo, dovendosi escludere un’applicazione retroattiva della disciplina in argomento.
Il Comune di Falcade non si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Collegio osserva, preliminarmente, che la presente controversia ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sicché la situazione giuridica ascrivile in capo al privato è da qualificare in termini di diritto soggettivo; la controversia, infatti, si riferisce a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma che ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed amministrazione, la quale implica la verifica della sussistenza di un credito patrimoniale che trova in proprio fondamento nella legge.
3. Nella fattispecie oggetto di giudizio l’intervento edilizio ha ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifica del volume, della superficie utile e della destinazione d’uso rispetto all’edificio preesistente.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d’appello, il contributo per gli oneri di urbanizzazione è da qualificare in termini di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae; in particolare, tale contributo, assolve all’obiettivo di ridistribuire i costi sociali di tali opere avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere (Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2009, n. 4439; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009 , n. 1804 Cons. St., sez. V, 25 maggio 1995, n. 822).
Su tali basi si esclude, dunque, che il suddetto contributo sia dovuto in tutti quei casi in cui l’intervento non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona (cfr. T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano, 6 marzo 2000, n. 59).
Tali principi sono stati recepiti dalla legislazione regionale e, infatti, l’art. 81, comma 5 della l.r. n. 61 del 1985, ha previsto che “in caso di modifiche della destinazione d’ uso o di ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, sia che si tratti di nuova concessione o di variante in corso d’opera, il contributo è riferito alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione d’ uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente”.
Dalla documentazione versata in atti non emerge alcun elemento idoneo ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione né l’amministrazione comunale, peraltro non costituita in giudizio, ha in alcun modo evidenziato l’effettiva incidenza dell’intervento de quo sul carico urbanistico.
Al fine di sostenere la sussistenza dell’obbligo suddetto, inoltre, non può ritenersi sufficiente la circostanza che per la costruzione preesistente, antecedente alla l. n. 10 del 1977, non era stato versato alcun contributo, in quanto il principio di onerosità della concessione è stato introdotto proprio con il suddetto testo normativo sicché l’incidenza sul carico urbanistico dell’originario intervento non può costituire oggetto di un’applicazione retroattiva della disciplina in argomento.
4 Alle luce di quanto esposto, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati e condanna del Comune di Falcade alla restituzione della somma indebitamente percepita, di euro 6.219,93, incrementata dei soli interessi nella misura di legge, attesa l’evidente infondatezza della domanda di liquidazione dei maggiori importi a titolo di rivalutazione monetaria. É infatti noto che sulle somme versate in eccedenza per oneri di urbanizzazione l’amministrazione è tenuta a computare i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 1987 n. 24; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 7 marzo 1990 n. 190); ciò in quanto l’obbligazione di restituzione in argomento genera, infatti, ai sensi dell’art. 2033 c.c. esclusivamente l’obbligazione accessoria di interessi legali ma non anche quella di rivalutazione monetaria, riconducibile alla diversa ipotesi di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria (cfr. Corte Cass. Civ., SS. UU., 5 luglio 1991 n. 7436; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987 n. 198, 27 dicembre 1988 n. 852, 7 aprile 1989 n. 195, 16 maggio 1989 n. 291, 3 maggio 1991 n. 728, 31 ottobre 1992 n. 1145 e 24 luglio 1993 n. 799; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 31 gennaio 1994 n. 10; T.A.R. Toscana, sez. Il, 22 giugno 1994 n. 225; T.A.R. Molise, 20 dicembre 1995 n. 284; T.A.R. Marche, 22 febbraio 1996 n. 259; T.A.R. Lombardia, Milano, 4 luglio 1996 n. 1063).
5. Valutata la vicenda nel suo complesso e considerate le peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Falcade alla restituzione della somma di euro 6.219,93 versata dai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi legali dalla richiesta al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)