INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 281 d.lgs. n. 152/2006 – Istanza di condono edilizio – Mancata definizione – Rigetto della autorizzazione alle emissioni – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città:
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2011
Numero: 1327
Data di udienza: 26 Luglio 2011
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Morgantini
Premassima
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 281 d.lgs. n. 152/2006 – Istanza di condono edilizio – Mancata definizione – Rigetto della autorizzazione alle emissioni – Illegittimità.
Massima
TAR VENETO, Sez. III – 1 agosto 2011, n. 1327
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 281 d.lgs. n. 152/2006 – Istanza di condono edilizio – Mancata definizione – Rigetto della autorizzazione alle emissioni – Illegittimità.
La richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata ai sensi del primo comma dell’art. 281 del D.Lgs. n °152 del 2006, per uno stabilimento anteriore al 1988, oggetto di condono edilizio,non può essere rigettata per la mancata definizione della pratica di condono: l’Amministrazione deve infatti attendere la conclusione del procedimento, in senso positivo o negativo, (eventualmente convocando apposita Conferenza di servizi) anche nel caso di inerzia della parte interessata nell’integrazione della documentazione. Infatti non è logicamente possibile esercitare un’attività produttiva in un immobile che, in quanto abusivo, deve essere demolito, mentre è possibile esercitare l’attività su un immobile condonato e dunque regolare dal punto di vista edilizio.
Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini – C.S. (avv.ti Baciga e Sartori) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Codognato, Paparella e Varvara) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. III – 1 agosto 2011, n. 1327SENTENZA
N. 01327/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2011, proposto da:
Calcestruzzi Saccoman di Saccoman Alfonso & C., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Provincia di Rovigo, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Bernecoli, Claudio Codognato, Licia Paparella, Eliana Varvara, con domicilio eletto presso Claudio Codognato in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Comune di Rosolina, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Lucio Mengoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione 15.06.2011 n. 2034 prot., con la quale il Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo ha respinto la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianto anteriore il 1988 presentata, ai sensi dell’art.281, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, in data 07.04.2009 dalla società Calcestruzzi Saccoman S.n.C. per lo stablimento sito in Comune di Rosolina, Via Borgata Volto n. 46;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il diniego impugnato è motivato anche con la circostanza che l’impianto di betonaggio è oggetto di condono edilizio, presentato ai sensi della legge n° 47 del 1985, in data 31 Luglio 1986.
L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve infatti essere rilasciata sul presupposto che l’impianto produttivo sia consentito dalla normativa edilizia, come risulta dall’art. 269 del D. Lgs. n° 152 del 2006, che richiama il necessario rispetto del D.P.R. n° 380 del 2001.
Il ricorso è fondato, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione, in senso positivo o negativo, della pratica di condono edilizio.
Infatti non è logicamente possibile esercitare un’attività produttiva in un immobile che, in quanto abusivo, deve essere demolito, mentre è possibile esercitare l’attività su un immobile condonato e dunque regolare dal punto di vista edilizio.
Né è possibile che l’Amministrazione imputi la mancata definizione della pratica di condono all’inerzia di parte ricorrente, che, pur sollecitata dall’Amministrazione Comunale, non ha integrato la documentazione necessaria alla definizione della pratica di condono edilizio.
Infatti il Comune di Rosolina avrebbe dovuto concludere il procedimento di condono (in senso positivo o negativo) anche nel caso di inerzia di parte ricorrente nell’integrazione della documentazione.
Da questo punto di vista sarebbe stato utile per l’Amministrazione Provinciale determinarsi in seguito a Conferenza dei Servizi, che invece è mancata.
Infatti la Conferenza avrebbe potuto sollecitare la definizione del procedimento di condono edilizio non ancora concluso.
La circostanza, richiamata nel provvedimento impugnato, relativa alla classificazione della zona urbanistica in cui è ubicato l’impianto come residenziale, non determina di per sé l’inaccoglibilità dell’istanza proposta, se tale la disciplina di piano è sopravvenuta rispetto alla costruzione dell’impianto e se l’istanza è stata presentata, ai sensi del primo comma dell’art. 281 del D. Lgs. n° 152 del 2006, come istanza avente ad oggetto uno stabilimento anteriore al 1988.
Il difetto di istruttoria risulta altresì evidente dalla circostanza che con provvedimento in data 14 Luglio 2011 il Responsabile del Settore competente del Comune di Rosolina ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per l’impianto in oggetto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)