Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: | Data di udienza:

RIFIUTI – Legislazione di emergenza – Mancanza di proroghe temporali – Convalida di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010 – Esclusione – Derubricazione ad illecito penale contravvenzionale di cui al D.L.vo n.152/06.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione:
Regione: Campania
Città: Aversa
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Picardi
Estensore: Picardi


Premassima

RIFIUTI – Legislazione di emergenza – Mancanza di proroghe temporali – Convalida di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010 – Esclusione – Derubricazione ad illecito penale contravvenzionale di cui al D.L.vo n.152/06.



Massima

 

 

TRIBUNALE DI AVERSA ORDINANZA 12 gennaio 2012
 
RIFIUTI – Legislazione di emergenza – Mancanza di proroghe temporali – Convalida di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010 – Esclusione – Derubricazione  ad illecito penale contravvenzionale di cui al D.L.vo n.152/06.
 
In mancanza di novelle o proroghe temporali, non è più applicabile la norma contenuta nell’art. 1, comma 7-ter del D.L. 196/2010 conv. in L. 2011 n° 1, anche se pure da ritenersi di emergenza, perché ne sono cessati gli effetti temporali al 31 dicembre 2011 e i fatti in questione sono derubricati nelle corrispondenti contravvenzioni del Testo Unico Ambientale D.L.vo n.152/06 per il quale non può procedersi all’arresto in flagranza.
 
Giud./Est. Picardi
 

 


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI AVERSA ORDINANZA 12 gennaio 2012

SENTENZA

 

 

TRIBUNALE DI AVERSA 
ORDINANZA 12 gennaio 2012
 
Oggetto: ORDINANZA DI RIGETTO DELLA CONVALIDA DELL’ARRESTO
 
Il Giudice Monocratico
dott. Alberto Maria Picardi,
– letti gli atti
– sentite le richieste delle parti
 
OSSERVA
 
Che l’arresto non può essere convalidato.
 
Ed invero, il delitto contestato, per il quale è prevista la possibilità di arresto facoltativo in flagranza, faceva riferimento ad una normativa oramai non più applicabile perché presupponeva la dichiarazione preventiva dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti che, all’epoca, riguardava l’anno 2009 e la Regione Campania.
 
Venuto meno, per l’anno 2011, lo stato di emergenza suddetto, la predetta normativa incriminatrice veniva, però, ulteriormente “richiamate in vita” dall’art. 1, comma 7-ter del D.L. 196/2010 conv. in L. 2011 n° 1, che pur non dichiarando ulteriormente lo stato emergenziale in Regione richiamava quoad factum e quoad poenam le fattispecie oggetto della contestazione, tutte relative all’art. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010.
 
Ma tale richiamo, sempre con riferimento al prefato comma 7-ter, aveva un effetto testualmente limitato al 31 dicembre 2011, data oltre la quale la norma richiamata tornava ad essere del tutto inefficace perché mancante del necessario presupposto dello stato di emergenza ambientale della Regione.
 
Ne consegue che, in mancanza di novelle o proroghe temporali, non più applicarsi la norma suddetta, pure da ritenersi di emergenza, perché ne sono cessati gli effetti temporali al 31 dicembre 2011 e per i fatti in questione, derubricati nelle corrispondenti contravvenzioni del Testo Unico Ambientale per il quale non può procedersi all’arresto in flagranza, gli atti devono essere ritrasmessi al Pm per le sue determinazioni di competenza, non potendosi convalidare l’arresto di fatti contravvenzionali.
 
P.Q.M.
 
Letto l’art. 391 c.p.p. il giudice
 
NON CONVALIDA
 
L’arresto degli imputati … nato a … il …… e …., nato a … il … in ordine al reato a loro ascritto derubricato nel corrispondente illecito penale contravvenzionale di cui al Testo Unico dei rifiuti e per l’effetto ne dispone l’immediata liberazione, se non detenuti per altra causa, con conseguente trasmissione degli atti al Pm.
Aversa, addì 12 gennaio 2012.
 
IL GIUDICE
 
Dott. Alberto Maria Picardi
 

 

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