Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti
Numero: 820 | Data di udienza:
* APPALTI – Contratto d’appalto privato – Inadempimento dell’appaltatore – Diritto al risarcimento dei danni – Termine di prescrizione – Applicazione dei principi generali – Artt. 1218, 1667 e 1668 c.c.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 19 Marzo 2012
Numero: 820
Data di udienza:
Presidente:
Estensore:
Premassima
* APPALTI – Contratto d’appalto privato – Inadempimento dell’appaltatore – Diritto al risarcimento dei danni – Termine di prescrizione – Applicazione dei principi generali – Artt. 1218, 1667 e 1668 c.c.
Massima
TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sez.2^, 19 marzo 2012 sentenza n. 820
APPALTI – Contratto d’appalto privato – Inadempimento dell’appaltatore – Diritto al risarcimento dei danni – Termine di prescrizione – Applicazione dei principi generali – Artt. 1218, 1667 e 1668 c.c.
Le speciali disposizioni contenute negli articoli 1667 e 1668 del codice civile, integrano, anche nel contratto d’appalto, l’applicazione dei principi generali dettati in materia di inadempimento contrattuale. Pertanto, tali principi, sono applicabili nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata. Sicché, diventa esigibile, il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell’appaltatore per inadempimento, mantenendo il termine di prescrizione in generale previsto per l’esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall’articolo 1667 del codice civile, né trova applicazione la decadenza dalla stessa norma prevista.