Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto demaniale,
Pubblica amministrazione
Numero: 12462 |
Data di udienza:
* DIRITTO DEMANIALI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Servitu’ prediale a carico di un bene demaniale a favore di privati – Tutela possessoria nei confronti della P.A. – Esclusione – Artt. 823, 1145 e 1168 c.c. – Regime giuridico dei beni demaniali – Diritto di passaggio – Azione di spoglio e violazione dell’esercizio del possesso – Esercizio e limiti – Fattispecie: attraversamento dei binari – Art. 1145, c. 2, c.c. – Artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980 – Istituto dell’immemorabile – Codice civile del 1865 – Casi limiti di applicazione – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2012
Numero: 12462
Data di udienza:
Presidente: Dipietro
Estensore: Zema
Premassima
* DIRITTO DEMANIALI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Servitu’ prediale a carico di un bene demaniale a favore di privati – Tutela possessoria nei confronti della P.A. – Esclusione – Artt. 823, 1145 e 1168 c.c. – Regime giuridico dei beni demaniali – Diritto di passaggio – Azione di spoglio e violazione dell’esercizio del possesso – Esercizio e limiti – Fattispecie: attraversamento dei binari – Art. 1145, c. 2, c.c. – Artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980 – Istituto dell’immemorabile – Codice civile del 1865 – Casi limiti di applicazione – Giurisprudenza.
Massima
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.3^ 26 gennaio 2012, Ordinanza n.12462
DIRITTO DEMANIALI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Servitu’ prediale a carico di un bene demaniale a favore di privati – Tutela possessoria nei confronti della P.A. – Esclusione – Artt. 823, 1145 e 1168 c.c.
Il regime giuridico dei beni demaniali, così come disciplinato dagli art. 823 e 1145 c.c., non consente la costituzione di una servitù prediale a carico di un bene demaniale ed a favore di un fondo privato per il solo fatto che, sullo stesso, sia stato esercitato il passaggio per circa trent’anni da parte di un soggetto privato. Poiché il possesso di un bene demaniale è giuridicamente privo d’effetti, non è ammissibile la tutela possessoria (in favore del privato e contro la P.A.) del bene medesimo, in quanto le norme disciplinatrici del demanio non riconoscono l’esperibilità dell’azione di spoglio nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Pres. Dipietro, Rel. Zema
DIRITTO DEMANIALI – Regime giuridico dei beni demaniali – Diritto di passaggio – Azione di spoglio e violazione dell’esercizio del possesso – Esercizio e limiti – Fattispecie: attraversamento dei binari – Art. 1145, c. 2, c.c. – Artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980.
L’art. 1145, comma 2, c.c., ammette, infatti, la possibilità di esperire l’azione di spoglio soltanto nei rapporti tra privati (in particolare, nei casi in cui, ad esempio, i fondi privati siano serviti da strade vicinali o comunali il cui accesso sia stato sbarrato da altri soggetti privati, in modo da impedirne il transito; Cass. civ., sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15289; Cass., sez. un. 20 gennaio 19 , n. 650). Inoltre, in considerazione del vincolo pubblicistico di destinazione apposto sui beni demaniali, i particolari rapporti posti in essere con privati rispetto a tali beni sono sempre subordinati alla mancanza di contrasto con la funzione pubblica del bene stesso, restando alla pubblica amministrazione il potere di controllo e di intervento immediato per proteggere i beni da turbativa o per eliminare situazioni contrastanti con l’interesse pubblico (Cons. Stato 12 ottobre 1973, n. 670). Nel caso di specie, la normativa che regolamenta l’uso delle strade ferrate da parte degli utenti vieta espressamente l’attraversamento dei binari, salvo che intervenga un’apposita autorizzazione, da parte dell’amministrazione pubblica, diretta a consentire il passaggio sugli stessi binari con l’osservanza di determinate modalità’ di transito, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980.
Pres. Dipietro, Rel. Zema
DIRITTO DEMANIALI – Tutela del possesso – Istituto dell’immemorabile – Codice civile del 1865 – Casi limiti di applicazione – Giurisprudenza.
La tutela del possesso, esercitato negli anni (di attraversamento di binari ferroviari, stante il divieto posto dagli art. 19 e 20 D.P.R. n. 753/1980) non può essere riconosciuta neanche sulla base dell’istituto dell’immemorabile, che consentiva, vigente il codice civile del 1865, di attribuire rilevanza, nei rapporti privatistici, al possesso di un bene esercitato da almeno due generazioni. Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce l’attuale sopravvivenza di tale istituto nel diritto pubblico, limitatamente: 1) ai casi di acquisto di una servitù’ di uso pubblico, per possesso immemorabile, su fondi privati, laddove sussistano determinati presupposti: a) la generalità’ di uso del bene da parte di una collettività’ indeterminata di individui uti cives (titolari di un interesse di carattere generale) e non uti singuli (ossia quali persone che si trovino in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretenda gravato); b) l’oggettiva idoneità di quel bene all’attuazione di un fine di pubblico interesse configurabile in senso ampio, così’ da comprendere ogni utilizzazione anche di mera comodità’, purché’ rivolta al soddisfacimento di un’esigenza comune della collettività’ medesima; c) l’esistenza di una situazione di fatto le cui origini si perdono nel passato (ex pluribus, Cass. civ. 7/5/1984, n. 2770; 7/8/1982, n. 4440; Cons. Stato, 2/3/2001, n. 1155); 2) ai casi di possesso di beni demaniali da parte di soggetti privati, fondato sulla “vetustas, cio è su un decorso di tempo talmente lungo che si sia perduta la memoria dell’inizio di una determinata situazione di fatto, di modo che la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto implica che rispetto a quest’ultimo si presuma esistente il titolo legittimo e che possa ritenersi la legittimità’ dell’esercizio di diritti il cui acquisto non sarebbe attualmente possibile da parte di coloro che li esercitano” (Cass. civ., sez. I, 13/6/1983, n. 4051).
Pres. Dipietro, Rel. Zema
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.3^ 26 gennaio 2012, Ordinanza n.12462
SENTENZA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
1) dott. Giovanni Dipietro – Presidente
2) dott. Salvatore Mirabella – Giudice
3) dott. Monica Zema – Giudice Rel.
ha emesso la seguente
Ordinanza
nel procedimento iscritto al n. 12462/2011 Ruolo Reclami, avente ad oggetto “Reclamo avverso provvedimento di rigetto di reintegra nel possesso“, promosso
DA
AD nato ad Adrano il ……, ivi residente in ……. (CF: ……) rappresentato e difeso dall’avv. ………., presso il cui studio in ……., Via ………… è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
DA., con sede legale in Catania, …………, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, …………, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura a margine della memoria difensiva, dall’Avv. …………..presso il cui studio in ……………… è elettivamente domiciliata.
RECLAMATO
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – GESTIONE FERROVIARIA CIRCUMETNEA in persona del Ministro pro – tempore, organicamente patrocinato dall’Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Via Vecchia Ognina, n. 149, è ex lege domiciliato;
RECLAMATO
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 19.1.2012;
OSSERVA IN FATTO
Con ricorso depositato il 28.12.2011 AD, in proprio e in qualità di erede di La ……………….., proponeva reclamo avverso l’ordinanza, emessa e comunicata il 13.12.2011, con la quale il Giudice del Tribunale di Adrano rigettava il ricorso di reintegra nel possesso formulato dall’odierno reclamante nel procedimento n. 279/2011.
Il reclamante esponeva:
– di essere proprietario di un terreno sito in Adrano, ……, in catasto ………, cui accedeva esso stesso, cos ì come i suoi danti causa, da oltre cinquant’anni attraversando i binari della ferrovia sulla strada Adrano – Bronte ed un varco sul muro che li delimitava, mediante un cancello pedonale; che detto passaggio era l’unico possibile per accedere alla sua proprietà;
– che nel giugno 2011 la FCE aveva provveduto a chiudere il suddetto passaggio realizzando un muretto e ostacolando, in tal modo, l’esercizio della servitù di passaggio e transito pedonale dallo stesso esercitata per accedere al suo fondo;
– costituitisi entrambi i resistenti innanzi al Giudice di prime cure, quest’ultimo rigettava il ricorso, dopo aver sentito i testi informatori (che avevano confermato l’esercizio del suddetto passaggio attraverso i binari per oltre vent’anni), ritenendo, ai sensi dell’art. 1145 c.c., che il possesso delle cose di cui non si poteva acquistare la proprietà era senza effetto e non poteva acquistarsi la proprietà di binari ferroviari che erano beni demaniali.
Secondo il reclamante, il provvedimento, cos ì emanato, era “erroneo, ingiusto e illegittimo”, in quanto in sede possessoria non era stata richiesta la prova dell’usucapione del diritto, dovendo ritenersi, viceversa, decisivo, al fine di tutelare il solo possesso, il fatto che fosse stato provato l’esercizio del passaggio sui binari ai sensi dell’art. 1168 c.c. e che era concessa l’azione di spoglio, rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio, in virtù dell’art. 1145 c.c.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito revocasse l’ordinanza reclamata; dichiarasse che le opere realizzate costituivano spoglio e violazione dell’esercizio del possesso del diritto di passaggio del reclamante; ordinasse ai reclamati di reintegrare AA nel possesso del diritto di servitù di passaggio e transito sui binari e di provvedere all’immediato ripristino dei luoghi; adottasse ogni altro provvedimento opportuno per salvaguardare i propri diritti; condannasse i reclamati al risarcimento dei danni derivanti dalla privazione del possesso, da liquidare in via equitativa in euro 5.000,00.
Costituitasi innanzi al Collegio, la F.C.E. Soc. coop. A.r.l. ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’opera che si assumeva lesiva del diritto di servitù era stata realizzata nel mese di giugno 2011, mentre i lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Paternò’ – Adrano erano stati consegnati dalla stessa l’11 ottobre 2011; in ogni caso, l’appaltatrice dei lavori della tratta suddetta non era la reclamata, ma il Consorzio Stabile Infrastrutture.
Nel merito, rilevava che le strade ferrate erano un bene demaniale ai sensi dell’ art. 822 c.c., e che l’art. 1145, comma 2 c.c., nel prevedere che era concessa azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio, faceva riferimento ai soli rapporti tra privati e non trovava, pertanto, applicazione al caso di specie.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- gestione ferrovia circumetnea eccepiva la carenza di legittimazione attiva del reclamante, in quanto la presunta attività di spoglio interessava esclusivamente il confine tra la strada pubblica e la strada ferrata, e deduceva la mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte dell’amministrazione pubblica all’attraversamento dei binari, prevedendo la normativa (in tema di disciplina della polizia, della sicurezza e della regolarità dell’esercizio delle ferrovie) il divieto per gli utenti di introdursi nelle aree e negli impianti ferroviari e loro dipendenze.
OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del reclamante, dedotta dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.
Ed invero, secondo la prospettazione del reclamante (che assume esclusiva rilevanza in sede di valutazione della sussistenza o meno della sua legittimazione attiva), quest’ultimo è titolare di una servitù di passaggio e transito (del cui possesso è stato spogliato), che gli consente di attraversare i binari della ferrovia per accedere al fondo di sua proprietà; prospettazione, questa, giustificativa della titolarità attiva, in capo al medesimo reclamante, della “res controversa” dedotta nel presente procedimento (attenendo, invece, al merito della controversia l’accertamento dell’effettiva sussistenza o meno di un possesso tutelabile).
E, passando all’esame del merito, il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
ll possesso (di servitù), di cui il reclamante lamenta lo spoglio, ha per oggetto beni demaniali, quali sono le strade ferrate, ai sensi dell’art. 822 c.c..
Tali beni rientrano, insieme con i beni patrimoniali indisponibili, nella categoria dei beni pubblici in senso stretto, caratterizzati da una serie di regole e principi comuni, caratterizzati da un regime normativo speciale, ben diverso da quello concernente la proprieta’ dei beni dei soggetti privati (o la proprieta’ dei beni appartenenti ad enti pubblici, ma riconducibili al c.d. patrimonio disponibile).
In particolare, essi sono utilizzabili secondo modalità determinate, nelle quali il rispetto del vincolo funzionale della destinazione pubblica impone l’applicazione di regole di matrice pubblicistica e autoritativa (cos ì, Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265).
La disciplina dei beni demaniali è contenuta nell’art. 823 c.c., secondo il quale “i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà … di valersi dei mezzi ordinari a difesa … del possesso regolati dal presente codice”.
Siffatto regime giuridico trova completamento nella norma dell’art. 1145 c.c., secondo cui “il possesso delle cose di cui non si può’ acquistare la proprietà è senza effetto. Tuttavia nei rapporti con i privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio…”.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, non è giuridicamente concepibile la costituzione di una servitù prediale a carico di un bene demaniale ed a favore di un fondo privato per il solo fatto che, sullo stesso, sia stato esercitato il passaggio per circa trent’anni da parte di un soggetto privato.
E, essendo privo di effetti (per l’ordinamento) il possesso di un bene demaniale, non è giuridicamente ammissibile la tutela possessoria (in favore del privato e contro la P.A.) del bene medesimo, in quanto le norme disciplinatrici del demanio non riconoscono appunto l’esperibilità dell’azione di spoglio nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, in coerenza con il complessivo regime giuridico dei beni pubblici sopra delineato.
L’art. 1145, comma 2, c.c., ammette, infatti, la possibilità di esperire l’azione di spoglio soltanto nei rapporti tra privati (in particolare, nei casi in cui, ad esempio, i fondi privati siano serviti da strade vicinali o comunali il cui accesso sia stato sbarrato da altri soggetti privati, in modo da impedirne il transito; Cass. civ., sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15289; Cass., sez. un. 20 gennaio 19 , n. 650).
Inoltre, in considerazione del vincolo pubblicistico di destinazione apposto sui beni demaniali, i particolari rapporti posti in essere con privati rispetto a tali beni sono sempre subordinati alla mancanza di contrasto con la funzione pubblica del bene stesso, restando alla pubblica amministrazione il potere di controllo e di intervento immediato per proteggere i beni da turbativa o per eliminare situazioni contrastanti con l’interesse pubblico (Cons. Stato 12 ottobre 1973, n. 670).
Nel caso di specie, la normativa che regolamenta l’uso delle strade ferrate da parte degli utenti vieta espressamente l’attraversamento dei binari, salvo che intervenga un’apposita autorizzazione, da parte dell’amministrazione pubblica, diretta a consentire il passaggio sugli stessi binari con l’osservanza di determinate modalità di transito, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980.
Siffatta autorizzazione manca nel caso de quo e, anzi, le opere che qui si assumono lesive del possesso della servitù di passaggio del reclamante sono state realizzate proprio per salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione ferroviaria, impedendo il suddetto passaggio, conformemente ai poteri autoritativi (e di polizia demaniale in autotutela) attribuiti alla P.A. preposta alla tutela del detto vincolo pubblicistico di destinazione ex art. 823, comma 2, c.c..
La tutela del possesso esercitato dal reclamante negli anni non può’, del resto, essere riconosciuta neanche sulla base dell’istituto dell’immemorabile, che consentiva, vigente il codice civile del 1865, di attribuire rilevanza, nei rapporti privatistici, al possesso di un bene esercitato da almeno due generazioni.
Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce l’attuale sopravvivenza di tale istituto nel diritto pubblico, limitatamente:
1) ai casi di acquisto di una servitù di uso pubblico, per possesso immemorabile, su fondi privati, laddove sussistano determinati presupposti: a) la generalità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di individui uti cives (titolari di un interesse di carattere generale) e non uti singuli (ossia quali persone che si trovino in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretenda gravato); b) l’oggettiva idoneità di quel bene all’attuazione di un fine di pubblico interesse configurabile in senso ampio, cos ì da comprendere ogni utilizzazione anche di mera comodità, purché’ rivolta al soddisfacimento di un’esigenza comune della collettività medesima; c) l’esistenza di una situazione di fatto le cui origini si perdono nel passato (ex pluribus, Cass. civ. 7 maggio 1984, n. 2770; 7 agosto 1982, n. 4440; Cons. Stato, 2 marzo 2001, n. 1155);
2) ai casi di possesso di beni demaniali da parte di soggetti privati, fondato sulla “vetustas, cio è su un decorso di tempo talmente lungo che si sia perduta la memoria dell’inizio di una determinata situazione di fatto, di modo che la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto implica che rispetto a quest’ultimo si presuma esistente il titolo legittimo e che possa ritenersi la legittimità dell’esercizio di diritti il cui acquisto non sarebbe attualmente possibile da parte di coloro che li esercitano” (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1983, n. 4051).
Nessuno di questi presupposti ricorre nel caso di specie, in quanto, da un lato, non risulta provato un possesso dei binari, da parte del reclamante, da tempo immemorabile, e, dall’altro lato, la presunzione (relativa) di legittimità di siffatto possesso sarebbe, comunque, superata dall’impossibilità (normativa) di utilizzare i binari stessi ad opera della collettività (e/o di singoli privati, pur portatori di uno specifico interesse di fatto in tal senso, in relazione alla vicinanza tra i loro fondi e la tratta ferroviaria), stante il divieto di attraversamento, posto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 753/1980.
Ne consegue l’improponibilita’ (ex art. 1145 c.c.) della formulata azione possessoria.
La questione relativa all’eccepito difetto di legittimazione passiva della F.C.E. Soc. Coop.L A.r.l. deve ritenersi assorbita dalla definizione, nei predetti termini, del proposto reclamo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna il reclamante a rifondere alla F.C.E. Soc. coop. A.r.l. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Gestione ferroviaria circumetnea – le spese del presente procedimento di reclamo, che liquida, per ciascuno dei due predetti reclamati, in euro 1.000,00, di cui euro 500,00 per onorario ed euro 500,00 per diritti, oltre ad iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2012, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.