DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto – Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 25 Febbraio 2015
Numero: 630
Data di udienza: 25 Febbraio 2015
Presidente: Donnarumma
Estensore:
Premassima
DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto – Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.
Massima
TRIBUNALE DI FIRENZE, Sez. 2^ civile – 25 febbraio 2015, n. 630
DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità.
Il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo di organi, non vieta l’opposizione parziale. Lo scopo della legge è infatti favorire gli espianti e, quindi, i trapianti a scopo terapeutico , tanto è vero che è previsto un meccanismo di silenzio – assenso. Non ammettere l’opposizione parziale finirebbe per cozzare con la predetta finalità, poiché in tutti i casi di contrarietà manifestata dai congiunti in relazione all’espianto di questo o di quell’organo/tessuto , per ragioni legate a d una certa sensibilità o ad un certo patrimonio di idee, la comunità dovrebbe rinunciare all’espianto tout court , anche di quegli organi o tessuti non oggetto di opposizione. Il legislatore tutela inoltre ampiamente – come si evince sia dall’art. 4 che dall’art. 23 della l. 91/1999 – la volontà di chi era e non è più, tanto è vero che i cittadini sono chiamati a “dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo ” (art. 4) ed “ è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti … salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso ” (art. 23) . Se così è, il divieto di opposizione parziale finirebbe non solo per ledere l ‘interesse della comunità, ma anche per comprimere e limitare la volontà degli aspiranti donatori , che si vedrebbero costretti a rinunciare a donare per il sol fatto di non voler donare un dato organo o tessuto.
G.U. Donnarumma – M.G.S e altri (avv. Fortini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (avv. Colombo)
DIRITTO SANITARIO – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Prelievo di organi – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto – Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.
Il prossimo congiunto del defunto – cui l ’ art. 23 della l. 91/1999 riconosce la facoltà di opporsi all’ espianto qualora in vita il soggetto interessato non abbia esplicitamente negato il proprio assenso – non è mero nuncius o testimone della volontà del familiare defunto. Il comportamento di chi non tiene conto della volontà manifestata dal prossimo congiunto – in quanto procede ad espianto nonostante la formulazione di un’opposizione totale o parziale da parte del prossimo congiunto – è lesivo di un diritto proprio di questi , nel senso che è offensivo della sensibilità del congiunto medesimo e di quel patrimonio di affetto, di intimità e di solidarietà che connota le relazioni familiari. Se è vero, come è vero, che, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni Unite (vd. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008 , N. 26972 ), al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione , l’interesse leso nel caso di specie trova tutela nell’art. 2 della Costituzione (per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, non solo come singolo, ma anche nell’ ambito di quelle formazioni sociali ove si estrinseca la sua personalità) e nell’art. 29 (che riconosce e presidia i diritti della famiglia).
G.U. Donnarumma – M.G.S e altri (avv. Fortini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (avv. Colombo)