RIFIUTI – Abbandono di materiale di cava sul terreno – Art. 256, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2015
Numero: 1392
Data di udienza:
Presidente: Merlo
Estensore: Merlo
Premassima
RIFIUTI – Abbandono di materiale di cava sul terreno – Art. 256, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.
Massima
TRIBUNALE DI GENOVA, 18 marzo 2015, n. 1392
RIFIUTI – Abbandono di materiale di cava sul terreno – Art. 256, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.
L’abbandono di materiale di cava sul terreno costituisce condotta di raccolta e concreta la materiale sussistenza della contravvenzione, come condotta descritta dal comma 2 dell’art. 256 del D.L.vo152/06, anche a titolo colposo (nella specie, in relazione a rifiuti non pericolosi non ordinatamente conservati, ma abbandonati nell’area attigua a quella di produzione e successivamente colati a causa delle piogge nel terreno sottostante coltivato a castagno).
G.U. Merlo – Imp. Cuneo