Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Danno ambientale,
Diritto sanitario,
Fauna e Flora,
Pubblica amministrazione
Numero: 4580 |
Data di udienza: 20 Settembre 2016
DIRITTO SANITARIO – FAUNA E FLORA – Danni procurati dal cane randagio – Risarcimento dei danni spetta all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) – Responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – Pericolo occulto – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – Responsabilità randagismo – Servizi Veterinari – Legge quadro n. 281/1991 – Anagrafe Canina – Competenze tra Comuni e Servizi Veterinari – Omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi – Individuazione caso per caso – Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: SICILIA
Città: PALERMO
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2016
Numero: 4580
Data di udienza: 20 Settembre 2016
Presidente: PIZZUTO
Estensore:
Premassima
DIRITTO SANITARIO – FAUNA E FLORA – Danni procurati dal cane randagio – Risarcimento dei danni spetta all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) – Responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – Pericolo occulto – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – Responsabilità randagismo – Servizi Veterinari – Legge quadro n. 281/1991 – Anagrafe Canina – Competenze tra Comuni e Servizi Veterinari – Omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi – Individuazione caso per caso – Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c..
Massima
TRIBUNALE DI PALERMO CIVILE Sezione 3^, 23/09/2016 (ud. 20/09/2016) Sentenza n. 4580
DIRITTO SANITARIO – FAUNA E FLORA – Danni procurati dal cane randagio – Risarcimento dei danni spetta all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) – Responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – Pericolo occulto.
In materia di randagismo tra Comuni e Servizi Veterinari presso le ASP territorialmente competenti spetta, in linea di principio, all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) risarcire i danni procurati dal cane randagio, salvo che le misure di prevenzione siano affidate al Comune (nel qual caso, ad essere responsabile è l’ente locale o entrambi). Pertanto, il cane randagio che aggredisce e/o provoca danno all’uomo costituisce per il cittadino un’insidia, né prevedibile né tanto meno evitabile e, dunque, in definitiva, costituisce un pericolo occulto, del quale la P.A. è giuridicamente tenuta a rispondere. Se così non fosse, il soggetto danneggiato, non godrebbe di alcuna tutela, dal momento che, dalla normativa ad oggi vigente, non emerge altro soggetto passivo al quale imputare il fatto ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati. Sebbene non si possa imputare all’ente comunale alcun obbligo di vigilanza su tali animali presenti sul proprio territorio, nei giudizi risarcitori, aventi ad oggetto i danni causati da animali randagi, legittimati passivi, in solido tra loro, risultano essere Comune e ASP territorialmente competente; pertanto, le rispettive responsabilità, al fine di verificare l’esistenza di illecite omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze in materia, vanno accertate caso per caso, alla luce del principio generale del neminem laedere e, quindi, della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, responsabilità che, come sopra detto, grava in solido tra Comune e ASP, qualora abbiano omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO SANITARIO – Responsabilità randagismo – Servizi Veterinari – Legge quadro n. 281/1991 – Anagrafe Canina – Competenze tra Comuni e Servizi Veterinari – Omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi – Individuazione caso per caso – Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
La legge quadro n. 281/1991 ha imposto alle Regioni, non soltanto l’istituzione dell’Anagrafe Canina, ma, altresì, l’adozione di specifici programmi per prevenire e controllare il randagismo e, a loro volta, le Regioni hanno distribuito i compiti in materia di randagismo tra Comuni e Servizi Veterinari presso le ASP territorialmente competenti. Va, tuttavia, precisato che la suddetta legge n. 281/1991 non ha imposto ai Comuni l’obbligo di vigilanza o di custodia specifica sui cani “randagi”, né, tanto meno, attribuito ad essi il diritto di “proprietà” su tali animali, tale da imputare all’Ente la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. in caso di aggressione da parte di cani randagi; invero la legge n. 281/1991 contiene solamente principi generali, finalizzati a reprimere ogni forma di maltrattamento in danno di animali, nonché a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente dai danni derivanti dal Randagismo. Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, emerge, dunque, che, sebbene non si possa imputare all’ente comunale alcun obbligo di vigilanza su tali animali presenti sul proprio territorio, nei giudizi risarcitori, aventi ad oggetto i danni causati da animali randagi, legittimati passivi, in solido tra loro, risultano essere Comune e ASP territorialmente competente; pertanto, le rispettive responsabilità, al fine di verificare l’esistenza di illecite omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze in materia, vanno accertate caso per caso, alla luce del principio generale del neminem laedere e, quindi, della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, responsabilità che, come sopra detto, grava in solido tra Comune e ASP, qualora abbiano omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Difatti, il cane randagio che aggredisce e/o provoca danno all’uomo costituisce per il cittadino un’insidia, né prevedibile né tanto meno evitabile e, dunque, in definitiva, costituisce un pericolo occulto, del quale la P.A. è giuridicamente tenuta a rispondere. Del resto, se così non fosse, il soggetto danneggiato, non godrebbe di alcuna tutela, dal momento che, dalla normativa ad oggi vigente, non emerge altro soggetto passivo al quale imputare il fatto ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati. Specificamene sul punto è intervenuta la Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 8137/2009, ha precisato che “…in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al D.Lgs. n. 502/1992, risulta reciso il “cordone ombelicale” fra Comuni e USL (cfr. anche Corte Cost. n. 220/2003) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale: ne consegue che la locale Azienda Sanitaria, succeduta alla USL, deve essere considerata soggetto giuridico autonomo sul quale può, perciò, ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dall’evento dannoso”. Tanto premesso, posto che dopo il D.Lgs. n. 502/1992 le Aziende Sanitarie Provinciali non sono più strutture operative dei Comuni ma soggetti giuridici autonomi, va affermata la responsabilità dell’ASP di Palermo in ordine al sinistro per cui è causa, e, per l’effetto, quest’ultima va condannata al risarcimento del pregiudizio sofferto dall’attrice nell’occorso.
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI PALERMO CIVILE Sezione 3^, 23/09/2016 (ud. 20/09/2016) Sentenza n. 4580
SENTENZA
TRIBUNALE DI PALERMO CIVILE Sezione 3^, 23/09/2016 (ud. 20/09/2016) Sentenza n. 4580
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Caterina Pizzuto, ha pronunciato, all’esito della discussione orale – svolta ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G.A.C. n. 13641/2014
Tra
Gi.Ma., rappresentata e difesa dall’Avv. Sa.Ro.;
Attrice
E
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sa.Ge.;
Convenuta
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell’art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall’art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all’art. 58, comma 2 legge cit.
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. La versione dell’incidente prospettata dall’attrice, ha trovato conferma nella circostanziata deposizione resa dal teste Fe.Ca.: questi ha dichiarato di avere assistito all’evento, di essersi trovato sul posto e di avere visto l’attrice che, mentre si avviava verso il reparto di radiologia, si trovava dinanzi un cane sdraiato sul pavimento che, al passaggio dell’attrice, si alzava improvvisamente facendola rovinare al suolo.
L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile che la responsabilità deve essere ascritta all’Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito ASP) di Palermo ex art. 2043 c.c. A tale proposito, occorre ricordare che la legge quadro n. 281/1991 ha imposto alle Regioni, non soltanto l’istituzione dell’Anagrafe Canina, ma, altresì, l’adozione di specifici programmi per prevenire e controllare il randagismo e, a loro volta, le Regioni hanno distribuito i compiti in materia di randagismo tra Comuni e Servizi Veterinari presso le ASP territorialmente competenti. Va, tuttavia, precisato che la suddetta legge n. 281/1991 non ha imposto ai Comuni l’obbligo di vigilanza o di custodia specifica sui cani “randagi”, né, tanto meno, attribuito ad essi il diritto di “proprietà” su tali animali, tale da imputare all’Ente la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. in caso di aggressione da parte dicani randagi; invero la legge n. 281/1991 contiene solamente principi generali, finalizzati a reprimere ogni forma di maltrattamento in danno di animali, nonché a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente dai danni derivanti dal Randagismo. Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, emerge, dunque, che, sebbene non si possa imputare all’ente comunale alcun obbligo di vigilanza su tali animali presenti sul proprio territorio, nei giudizi risarcitoli, aventi ad oggetto i danni causati da animali randagi, legittimati passivi, in solido tra loro, risultano essere Comune e ASP territorialmente competente; pertanto, le rispettive responsabilità, al fine di verificare l’esistenza di illecite omissioni dell’uno o dell’altro Ente o di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze in materia, vanno accertate caso per caso, alla luce del principio generale del neminem laedere e, quindi, della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, responsabilità che, come sopra detto, grava in solido tra Comune e ASP, qualora abbiano omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Difatti, il cane randagio che aggredisce e/o provoca danno all’uomo costituisce per il cittadino un’insidia, né prevedibile né tanto meno evitabile e, dunque, in definitiva, costituisce un pericolo occulto, del quale la P.A. è giuridicamente tenuta a rispondere.
Del resto, se così non fosse, il soggetto danneggiato, non godrebbe di alcuna tutela, dal momento che, dalla normativa ad oggi vigente, non emerge altro soggetto passivo al quale imputare il fatto ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati. Specificamene sul punto è intervenuta la Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 8137/2009, ha precisato che “…in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al D.Lgs. n. 502/1992, risulta reciso il “cordone ombelicale” fra Comuni e USL (cfr. anche Corte Cost. n. 220/2003) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale: ne consegue che la locale Azienda Sanitaria, succeduta alla USL, deve essere considerata soggetto giuridico autonomo sul quale può, perciò, ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dall’evento dannoso”.
Tanto premesso, posto che dopo il D.Lgs. n. 502/1992 le Aziende Sanitarie Provinciali non sono più strutture operative dei Comuni ma soggetti giuridici autonomi, va affermata la responsabilità dell’ASP di Palermo in ordine al sinistro per cui è causa, e, per l’effetto, quest’ultima va condannata al risarcimento del pregiudizio sofferto dall’attrice nell’occorso.
L’attrice ha dunque diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell’incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott. Gi.Si. – con motivazione che in quanto logica, coerente e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro la sig.ra Gi.Ma. ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura dell’11%. Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2014, posto che la tabella ministeriale per le’ micropermanenti non appare applicabile “ratione materia”.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle suddette tabelle (il cui utilizzo è stato recentemente generalizzato dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 12408 e 14402 del 2011), questo giudice ritiene di prendere le mosse dal consolidato criterio del punto tabellare, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa e al grado di invalidità riportato: quindi, sotto il profilo del danno biologico, in applicazione delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, questo giudice, considerata l’invalidità permanente dell’11% e l’età all’epoca del sinistro – anni 65 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dalla sig.ra Gi.Ma. in Euro 21.768,00.
Tale liquidazione individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all’integrità psico – fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate; in particolare, si ritiene di dover riconoscere un danno per la componente strettamente morale del danno permanente (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) pari a 14 di quello all’integrità fisica, come già determinato in via generale da tali tabelle.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di Euro 5.500,00 pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di inabilità assoluta (50 gg.) e ad Euro 50,00 per ogni giorno di inabilità parziale (20 gg. al 50%).
Va riconosciuta all’attrice, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 572,86 per le spese sanitarie documentate (cfr. fascicolo parte attrice), che il ctu ha reputato congrue e riferibili all’evento traumatico per cui è causa. Conclusivamente il danno subito dalla sig.ra Gi.Ma. in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere determinato in Euro 27.840,86.
Sulla somma che esprime complessivamente i danni subiti dall’attrice vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (30.5.2013), commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno gli interessi compensativi a ristoro del c.d. “danno da ritardo” sino all’effettivo soddisfo. In ragione del criterio legale della soccombenza l’ASP di Palermo convenuta va condannata a rifondere all’attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014, come in dispositivo e vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell’attrice Avv. Sa.Ro.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico dell’ASP di Palermo convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede: In accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra Gi.Ma.:
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 27.840,86 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell’attrice delle spese processuali che si liquidano – ex D.M. n. 55/2014 – in complessivi Euro 5.000,00 oltre rimborso forfetario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dispone, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese come sopra liquidate, in favore del procuratore dell’attrice Avv. Sa.Ro.;
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore; Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo il 20 settembre 2016.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016.