AMIANTO – SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica – Costituzione di parte civile delle associazioni sindacali – Ammissibilità – Ambiente di lavoro insalubre – Associazioni ambientaliste – Costituzione di parte civile – Ammissibilità (Si ringrazia l’avv. N. Giudice per la segnalazione)
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2015
Numero:
Data di udienza: 13 Ottobre 2015
Presidente: Corleo
Estensore:
Premassima
AMIANTO – SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica – Costituzione di parte civile delle associazioni sindacali – Ammissibilità – Ambiente di lavoro insalubre – Associazioni ambientaliste – Costituzione di parte civile – Ammissibilità (Si ringrazia l’avv. N. Giudice per la segnalazione)
Massima
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 3^ penale – ordinanza 13 ottobre 2015
AMIANTO – SICUREZZA SUL LAVORO – Omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica – Costituzione di parte civile delle associazioni sindacali – Ammissibilità.
E’ ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass. sez. IV, 27.4.2015, Perassi e altro).
Giudice Corleo
AMIANTO – SICUREZZA SUL LAVORO – Ambiente di lavoro insalubre – Associazioni ambientaliste – Costituzione di parte civile – Ammissibilità.
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente senz’altro di configurare in capo alle associazioni ambientaliste – vieppiù per quelle che abbiano uno specifico e concreto collegamento col territorio interessato dai fatti per cui si procede – un danno non patrimoniale direttamente risarcibile ai sensi del combinato disposto del suddetto art. 2059 e degli artt. 2, 9 e 32 Cost., nell’ipotesi in cui i fatti lesivi per cui si procede sono la conseguenza di un ambiente di lavoro insalubre, cioè la conseguenza della lesione di un interesse statutariamente perseguito dalle associazioni in questione, che sono quindi legittimate a costituirsi parti civili.
Giudice Corleo