Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Appalti
Numero: 86 |
Data di udienza:
* APPALTI – Esecuzione del contratto di appalto – Responsabilità nei confronti dei terzi per danni – Responsabilità unica dell’appaltatore – Eccezioni – Ingerenza nei lavori del committente con direttive vincolanti – Affidamento lavori ad impresa manifestamente incapace – Copertura assicurativa per “fatti accidentali” – Limiti della clausola assicurativa – Manleva.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Emilia Romagna
Città: Piacenza
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 86
Data di udienza:
Presidente: Morlini
Estensore:
Premassima
* APPALTI – Esecuzione del contratto di appalto – Responsabilità nei confronti dei terzi per danni – Responsabilità unica dell’appaltatore – Eccezioni – Ingerenza nei lavori del committente con direttive vincolanti – Affidamento lavori ad impresa manifestamente incapace – Copertura assicurativa per “fatti accidentali” – Limiti della clausola assicurativa – Manleva.
Massima
TRIBUNALE DI PIACENZA 14 febbraio 2012, Sentenza n. 86
APPALTI – Esecuzione del contratto di appalto – Responsabilità nei confronti dei terzi per danni – Responsabilità unica dell’appaltatore – Eccezioni – Ingerenza nei lavori del committente con direttive vincolanti – Affidamento lavori ad impresa manifestamente incapace.
La responsabilità nei confronti dei terzi per danni loro arrecati nell’esecuzione del contratto di appalto, è unicamente responsabilità dell’appaltatore, in ragione dell’autonomia della quale egli gode nell’esecuzione dell’opera. Le uniche due eccezioni, che vedono rispondere nei conforti del terzo il committente per violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., si hanno infatti quando il committente si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, tali da ridurre l’appaltatore al rango di nudus minister; ovvero quando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice manifestamente ed assolutamente priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto (Cass. n. 25173/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 9065/2006, Cass. n. 4361/2005, Cass. n. 2278/2005, Cass. n. 15408/2004, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 7499/2004, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 8686/2000, Cass. n. 2745/1999, Cass. n. 10652/1997, Cass. n. 4697/1984, Cass. n. 4050/1984).
Giud. Monocratico MORLINI – Spagna e Stendardi (avv. Corradi) c. Cattadori (avv. Parmeggiani), Immobiliare Raffaella s.r.l. (avv. Osera), Pettorelli (avv. Castellazzi), Robuschi Giuseppe & C. s.n.c. (avv. Torretta) e Milano Assicurazioni s.p.a. (avv. Perini).
APPALTI – Copertura assicurativa per “fatti accidentali” – Limiti della clausola assicurativa – Manleva.
La clausola assicurativa che limita la copertura assicurativa per “fatti accidentali” non può riferirsi al caso fortuito od alla forza maggiore, situazioni che escludono radicitus la responsabilità dell’assicurato e quindi l’interesse a stipulare un’assicurazione, ma si riferisce proprio ai fatti colposi, così contrapposti ai fatti dolosi per i quali non può operare invece la manleva (Cass. n. 5273/2008, Cass. n. 752/2000, Cass. n. 4118/1995, Cass. n. 2863/1990, Cass. n. 6265/1980).
Giud. Monocratico MORLINI – Spagna e Stendardi (avv. Corradi) c. Cattadori (avv. Parmeggiani), Immobiliare Raffaella s.r.l. (avv. Osera), Pettorelli (avv. Castellazzi), Robuschi Giuseppe & C. s.n.c. (avv. Torretta) e Milano Assicurazioni s.p.a. (avv. Perini).
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI PIACENZA 14/2/2012, Sentenza n. 86
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Omissis
FATTO
Nella presente controversia, gli attori domandano il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella loro proprietà, a seguito di infiltrazioni derivanti da lavori eseguiti nell’immobile confinante, ed evocano in causa la proprietaria di tale immobile (Carla Maria Cattadori), il progettista e direttore dei lavori (Massimo Pettorelli), gli appaltatori (Immobiliare Raffaella e Robuschi Giuseppe).
Costituendosi in giudizio, Robuschi nega di avere mai eseguito detti lavori.
Resiste pure Pettorelli, sul presupposto dell’assenza di una propria responsabilità.
Anche Immobiliare Raffaella ritiene di non avere cagionato alcun danno a parte attrice, ma comunque chiede ed ottiene la chiamata in garanzia della propria assicurazione, per essere manlevata in denegata ipotesi di condanna.
Similmente, la Cattadori nega la sussistenza di danni riconducibili ai lavori da lei commissionati; e comunque, espone che di tali eventuali danni debbano essere chiamati a rispondere appaltatore e direttori dei lavori.
Infine, anche Milano Assicurazioni ritiene la domanda infondata, e comunque inoperativa la garanzia assicurativa.
La causa è istruita con una CTU affidata all’ing. Baldini.
DIRITTO
La controversia può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Ha infatti spiegato il perito che i danni dedotti da parte attrice sono parzialmente esistenti, che essi sono certamente riconducibili all’errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento confinante, che per l’eliminazione di tali danni è necessaria la somma di € 7.000 oltre IVA (cfr. pag. 12 perizia e pag. 6 integrazione di perizia).
Di tali danni deve però rispondere verso il terzo il solo appaltatore.
Infatti, di regola la responsabilità nei confronti dei terzi per danni loro arrecati nell’esecuzione del contratto di appalto, è unicamente responsabilità dell’appaltatore, in ragione dell’autonomia della quale egli gode nell’esecuzione dell’opera.
Le uniche due eccezioni, che vedono rispondere nei conforti del terzo il committente per violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., si hanno infatti quando il committente si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, tali da ridurre l’appaltatore al rango di nudus minister; ovvero quando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice manifestamente ed assolutamente priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 25173/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 9065/2006, Cass. n. 4361/2005, Cass. n. 2278/2005, Cass. n. 15408/2004, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 7499/2004, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 8686/2000, Cass. n. 2745/1999, Cass. n. 10652/1997, Cass. n. 4697/1984, Cass. n. 4050/1984).
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, la sussistenza di una delle due condizioni sopra indicate, id est l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori o la scelta di un appaltatore manifestamente inadeguato.
Discende allora che solo Immobiliare Raffaella s.r.l. deve essere condannata a pagare agli attori, in solido tra loro, € 7.000, oltre IVA ed oltre interessi moratori al tasso legale dal 5/7/2010, data della CTU che ha calcolato il danno all’attualità, al saldo.
In ragione di quanto sopra, la domanda va invece rigettata nei confronti del committente Cattadori e del direttore dei lavori Pettorelli.
Così come richiesto da entrambe le parti (cfr. memoria attorea 5/5/2006 e verbale 5/6/2007), va invece statuita la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il convenuto Robuschi, effettivamente estraneo all’esecuzione dei lavori di causa.
Va invece accolta la domanda di manleva dell’Immobiliare Raffaella verso Milano Assicurazioni, essendo infondata la tesi della difesa della terza chiamata, secondo la quale la copertura assicurativa, in quanto relativa a “fatti accidentali”, escluderebbe l’operatività della polizza per fatti colposamente posti in essere dall’assicurato, così come avvenuto nel caso che qui occupa.
In realtà, secondo la pacifica e mai contrastata giurisprudenza, la copertura assicurativa per “fatti accidentali” non può riferirsi al caso fortuito od alla forza maggiore, situazioni che escludono radicitus la responsabilità dell’assicurato e quindi l’interesse a stipulare un’assicurazione, ma si riferisce proprio ai fatti colposi, così contrapposti ai fatti dolosi per i quali non può operare invece la manleva (in questo senso, Cass. n. 5273/2008, Cass. n. 752/2000, Cass. n. 4118/1995, Cass. n. 2863/1990, Cass. n. 6265/1980).
Discende che la Milano Assicurazioni deve essere condannata a rifondere a Immobiliare Raffaella tutto quanto pagato a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, rivalutazione, interessi, spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, così come previsto dall’art. 91 c.p.c., nei vari rapporti processuali.
Pertanto, Immobiliare Raffaella deve essere condannata a rifondere le spese degli attori, in solido tra loro; gli attori vanno invece condannati a rifondere le spese sia di Pittorelli, sia della Cattadori; la terza chiamata va condannata a rifondere le spese dell’assicurata Immobiliare Raffaella; mentre vanno compensate le spese tra attori e Robuschi.
Infine, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con i separati decreti di cui a dispositivo, vanno poste a carico di Milano Assicurazioni, parte definitivamente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– condanna Immobiliare Raffaella s.r.l. a pagare a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, € 7.000, oltre IVA ed oltre interessi legali dal 5/7/2010 al saldo;
– rigetta la domanda attorea verso Cattadori Carla Maria;
– rigetta la domanda attorea verso Pettorelli Massimo;
– dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori e Robuschi Giuseppe & C. s.n.c.;
– condanna Milano Assicurazioni s.p.a. a restituire a Immobiliare Raffaella s.r.l. tutto quanto pagato a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in dipendenza della presente sentenza, per capitale, rivalutazione, interessi, spese di lite e di CTU;
– condanna Immobiliare Raffaella s.r.l. a rifondere a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 360 per rimborsi, € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
– condanna a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, a rifondere a Pettorelli Massimo le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
– condanna a Spagna Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, a rifondere a Cattadori Carla Maria le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
– condanna Milano Assicurazioni s.p.a. a rifondere a Immobiliare Raffaella s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
– compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e Robuschi Giuseppe & C. s.n.c.;
– pone definitivamente a carico di Milano Assicurazioni s.p.a. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separati decreti 3/8/2009 e 5/7/2010.
Piacenza, 14/2/2012
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI