Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
Numero: rg.8382 | Data di udienza:
INQUINAMENTO IDRICO – Acque di scarico reflue domestiche – Campionamento – Evento inquinante tecnicamente imprevedibile – Opposizione a sanzione amministrativa – Responsabilità penale – Criteri per la configurabilità ed esclusione – Assenza dell’elemento soggettivo – Artt. 101 c.2 e art. 133, c.1 D.L.vo n.152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Reggio Emilia
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2013
Numero: rg.8382
Data di udienza:
Presidente: Marini
Estensore:
Premassima
INQUINAMENTO IDRICO – Acque di scarico reflue domestiche – Campionamento – Evento inquinante tecnicamente imprevedibile – Opposizione a sanzione amministrativa – Responsabilità penale – Criteri per la configurabilità ed esclusione – Assenza dell’elemento soggettivo – Artt. 101 c.2 e art. 133, c.1 D.L.vo n.152/2006.
Massima
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA CIVILE Sez.2^, 28/11/2013 Sentenza rg.8382
INQUINAMENTO IDRICO – Acque di scarico reflue domestiche – Campionamento – Evento inquinante tecnicamente imprevedibile – Opposizione a sanzione amministrativa – Responsabilità penale – Criteri per la configurabilità ed esclusione – Assenza dell’elemento soggettivo – Artt. 101 c.2 e art. 133, c.1 D.L.vo 152/2006.
In tema di inquinamento idrico non sussiste alcuna responsabilità, in linea di principio, nel caso in cui l’evento inquinante sia tecnicamente imprevedibile o manchi l’elemento soggettivo, in ogni caso in sede penale, la responsabilità risulta attribuita ad un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e con reali poteri di intervento. Fattispecie: opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 152 del 2006.
(annulla opposizione a ordinanza ingiunzione verbale n. 45 del 17/10/2007) Att. Condominio Corte Gonzaga ed altra c. COMUNE DI REGGIO EMILIA
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA CIVILE Sez.2^, 28/11/2013 Sentenza rg.8382SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all’udienza del 28 novembre 2013 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8382/2008 promossa da: CONDOMINIO CORTE GONZAGA (C.F. 91120730352), e CRISTINA DENTI (C.F. DNTCST74T59H223T), con il patrocinio dell’avv. BOLOGNA GIANLUCA e dell’avv. OGNIBENE ROSSELLA ed elettivamente domiciliato presso il primo dei quali in VIA DELLE PREVIDENZA SOCIALE N. 11 42100 REGGIO EMILIA
-parte attrice –
contro
COMUNE DI REGGIO EMILIA (C.F. 91120730352), con il patrocinio dell’avv. GNONI SANTO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA PRAMPOLINI N. 1 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GNONI SANTO
– parte convenuta –
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni CONDOMINIO CORTE GONZAGA: “in via principale: dichiarare nulla, annullare o comunque dichiarare priva di effetto giuridico l’ordinanza ingiunzione 20864 del 301912008, notificata il 14/10/2008 a firma del dirigente del servizio legale del Comune di Reggio nell’Emilia, impugnata con il presente ricorso; in subordine e salvo gravami, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia ridurre la sanzione erogata dal Comune di Reggio Emilia al minimo di tale; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Conclusioni COMUNE DI REGGIO EMILIA: “in via principale e di merito: accertare e dichiarare la legittimità dell’ordinanza – ingiunzione e, per l’effetto, respingere il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto; in ogni caso, respingere la richiesta formulata in via subordinata di rideterminazione del quantum sanzionatorio in modo che non superi il minimo edittale, con vittoria di spese, competenze ed onorari’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente ha dedotto che in data 17/10/2007 personale ispettivo dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna avrebbe effettuato un sopralluogo presso l’impianto biologico a fanghi di attivi di trattamento di reflui provenienti dal condominio Corte Gonzaga, nel corso del quale sarebbe stato effettuato un campionamento delle acque di scarico reflue domestiche al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa; dall’esame del campione da parte del Dipartimento tecnico di detta agenzia, sarebbe stato evidenziato un livello di azoto ammoniacale superiore al limite massimo specificato dalla tabella D della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 1053 del 2003, pari a 25 mg/l. In ragione di ciò l’Agenzia avrebbe quindi inviato al condominio il processo verbale 45 del 2007 di constatazione della violazione.
Parte ricorrente avrebbe inviato al Comune una memoria difensiva nella quale avrebbe evidenziato come la manutenzione dell’impianto fosse stata affidata alla società Depurtecnica di Melli Emiliano la quale sarebbe stata incaricata di eseguire visite di gestione con cadenza regolare dalle quali non sarebbe stato evidenziato alcun superamento dei limiti.
Nonostante detta difesa, il Comune avrebbe adottato l’ordinanza ingiunzione n. 20864 del 30/9/2008, notificata in data 14/10/2008 con la quale il dirigente del servizio legale del Comune di Reggio Emilia avrebbe ordinato alla signora Denti Cristina il pagamento della somma di €6005,56 di cui €6000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 152 del 2006 accertata dall’Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale nella Provincia di Reggio Emilia con verbale n. 45 del 17/10/2007 e €5,56 per spese di notifica.
Avverso detto provvedimento la parte ricorrente ha proposto opposizione rilevando, in primo luogo, la violazione della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1053 del 2003 dal momento che il prelievo effettuato avrebbe violato il disposto di cui al punto 9 delle direttive tecniche approvate che prevedono l’assunzione di campioni medi ponderati nell’arco delle ventiquattrore, laddove la agenzia avrebbe, invece, proceduto al campionamento nell’arco di tre ore previste per gli scarichi industriali.
In subordine, parte ricorrente ha rilevato che vi sarebbe stata una violazione dell’art. 3 della legge 689 del 1981 per l’assenza dell’elemento soggettivo: infatti, nel caso in esame dovrebbero ritenersi sussistenti “elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essere mosso”, dal momento che parte ricorrente avrebbe puntualmente affidato ad una ditta specializzata il controllo delle acque reflue e poiché l’intervento di quest’ultima sarebbe stato eseguito poco tempo prima dell’ispezione; in questo contesto, anzi, il condominio ricorrente avrebbe previsto “addirittura interventi manutentivi … ben oltre la periodicità del controllo normativamente previsto (solo due volte l’anno) per condomini di impatto molto maggiore (di circa quattro volte superiore come numero di abitanti equivalenti) del condominio Corte Gonzaga”. Lo sforamento dei limiti sarebbe stato poi causato da un evento imprevisto, come tale, “del tutto estraneo alla sfera di controllo della ricorrente” e, invece, da imputarsi alla ditta di manutenzione.
Infine, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990 dal momento che il Comune non avrebbe individuato e preventivamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di archiviazione, in via subordinata chiedendo la riduzione al minimo e vitale della sanzione applicata.
Il Comune di Reggio Emilia si è costituito in giudizio rilevando che nel caso in esame non si sarebbe in presenza né di acque reflue industriali (intese, ai sensi dell’art. 2, lett. h del decreto legislativo 152 del 1999 come “qualsiasi tipo di acqua reflua scaricata degli edifici o di installazione in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”) né come acque reflue urbane (intese, ai sensi dell’art. 2 lett. i del decreto legislativo 152 del 1999 come “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognarie anche separate e provenienti da agglomerati”) quanto, invece, acque reflue domestiche, da intendersi quali “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche” (art. 2, lett. g, decreto legislativo 152 del 1999). In ragione di ciò, se per gli scarichi di acque reflue urbane il sistema di campionamento si svolge nell’arco di 24 ore e, parimenti, per quelle industriali, nell’arco di tre ore, “per le acque reflue domestiche si lascia discrezionalità all’ARPA per quanto riguarda i tempi di accertamento”; peraltro, il campionamento nell’arco di tre ore risulterebbe tecnicamente idoneo ad evidenziare eventuali superamenti dei limiti normativi. Nè potrebbe valere a limitare la responsabilità di parte ricorrente l’attività della società incaricata di eseguire il controllo della depurazione dal momento che il condominio e per esso l’amministratore sarebbero direttamente responsabili delle attività svolte dalla ditta con la conseguenza che eventuali inidoneità, colpe e negligenze di quest’ultime dovranno necessariamente produrre i loro effetti in danno del condominio committente. Inesistenti sarebbero poi le violazione della legge 241 del 1990 dal momento che essa non potrebbe trovare applicazione nell’ambito di procedimenti sanzionatori che sarebbero, invece, integralmente disciplinati dalla legge 689 dell’81 specialmente se, come nel caso in esame, si sarebbe di fronte non ad un procedimento in iniziato su istanza di parte quanto di uno attivato sulla base di impulso d’ufficio (per il quale non sarebbe operante l’obbligo di cui all’articolo 10 bis della legge 241 del 1990); stessa sorte dovrebbe toccare alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione, dal momento che il provvedimento sanzionatorio potrebbe legittimamente fondarsi su una motivazione succinta, direttamente da riconnettere all’esame degli atti e delle risultanze ispettive.
Infine, trattandosi di un provvedimento a contenuto vincolato non sarebbe stato possibile, ai sensi dell’articolo 21 octies della medesima legge, disporne l’annullamento. Per quanto attiene, infine, la richiesta di applicazione del minimo sanzionatorio, il Comune rilevato che l’articolo 16 della legge 689 del 1981 prevede che, per il calcolo dell’ammontare della sanzione si dovrebbe calcolare, in via alternativa, o il terzo della somma massima prevista per la sanzione ovvero, qualora ciò sia più favorevole, il doppio del minimo. Nel caso in esame, il minimo della sanzione (art. 133, comma 1 dlgs 152/06) sarebbe pari a €3.000,00 mentre il massimo pari a €10.000,00, con la conseguenza che, a fronte del terzo del massimo (€10.000,00) sarebbe più favorevole il pagamento del doppio del minimo (€6.000,00), che, quindi, costituirebbe a tutti gli effetti il minimo edittale.
2.- Risulta pacifico tra le parti che la immissione delle acque reflue ha superato i limiti normativi, a seguito della mancata contestazione da parte del ricorrente. L’eccezione sollevata relativa al mancato rispetto dei requisiti temporali per l’accertamento (che, nell’ottica del ricorrente, avrebbe dovuto svolgersi nell’arco delle ventiquattrore e non, come concretamente accaduto, nell’intervallo di tre ore) attiene unicamente ad un profilo formale che non può incidere sul merito del rilievo posto a base della sanzione: infatti, a ben vedere, la parte ricorrente avrebbe dovuto dare la prova del fatto che, ove il prelievo si fosse svolto nell’arco delle 24 ore, il risultato dell’analisi chimica sarebbe stato pienamente conforme ai limiti normativi; in assenza di questa che, a tutti gli effetti, si qualifica come una sorta di “prova di resistenza”, l’eccezione non è in grado di inficiare l’accertamento svolto.
Per quanto attiene all’invocata buona fede da parte del condominio, occorre rilevare che l’eccezione può essere invocata sia nei casi in cui la parte abbia ritenuto totalmente scriminato il comportamento oggetto, invece, di sanzione amministrativa, e ciò sulla base di una valutazione indotta da un quadro oggettivo e fattuale ritenuto, senza colpa alcuna, univocamente significativo della piena liceità della condotta, sia nell’ipotesi in cui la stessa abbia fatto tutto il possibile per il rigoroso rispetto della disposizione (Cass., 6 aprile 2011 n. 7885). Il Condominio ricorrente, sotto quest’ultimo profilo, ha eccepito di avere adottato una misura (individuazione di impresa specializzata nel settore delle acque reflue) ritenuta adeguata per consentire il rispetto della normativa di settore e ciò escluderebbe ogni profilo di colpa a suo carico.
Nel corso della sua escussione, il teste Melli, titolare dell’impresa Depurtecnica, ha dichiarato che la presenza di una percentuale di ammoniaca superiore ai limiti di legge sarebbe derivata da una temporanea occlusione del pozzetto di scarico in ingresso del depuratore, occlusione superata verso la fine del mese di settembre 2007; tuttavia “dopo la liberazione del pozzetto la sostanza organica è arrivata al depuratore tutta in una volta” ma dal momento che “nel caso di specie … era scesa molta sostanza organica tutta in una volta, nella immediatezza non abbiamo ritenuto di inoculare i batteri perché sarebbe stato intervento inutile” poiché “l’impianto doveva avere qualche giorno per ripristinare l’ossigenazione interna al depuratore”: infatti, “solo dopo che si è ristabilito il rapporto tra il refluo e ossigeno la inoculazione dei batteri ha efficacia”. Dunque, la ditta incaricata ha rilevato che la concentrazione abnorme sarebbe determinata da un accumulo di sostanza organica nell’impianto a seguito di un intasamento del pozzetto di ingresso la cui liberazione ha determinato un afflusso eccessivo di fluidi e una conseguente ed inevitabile maggiore difficoltà del depuratore di smaltimento; da un punto di vista tecnico, non sarebbe stato possibile l’inserimento di batteri prima che fosse stata ripristinato un corretto rapporto tra ossigeno e materiale, dal momento che essi avrebbero potuto attivarsi solo in ambiente aerobico. Orbene, non si può non evidenziare che le osservazioni svolte dal teste non sono state oggetto di contestazione da parte del Comune il quale, eventualmente attraverso propri testi reperiti presso ARPA, avrebbe avuto la possibilità di contrastare, da un punto di vista
tecnico, le affermazioni rilasciate dal Melli.
Da ciò consegue che l’evento riscontrato deve essere considerato tecnicamente imprevedibile; in ogni caso, non sono emersi elementi che possano escludere la validità della delega affidata alla Depurtecnica dal momento che essa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in sede penale, risulta attribuita ad un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e con reali poteri di intervento.
Alla luce di tutto ciò, ritiene dunque il Tribunale che la sanzione debba essere annullata per assenza del necessario elemento psicologico.
3.- Per quanto attiene alle spese legali del presente giudizio, l’oggettiva complessità della controversia in ordine alla ricostruzione delle cause dell’accertato superamento dei limiti normativi consente di disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla la sanzione n. 20864 del 30/9/2008 irrogata dal Comune di Reggio Emilia nei confronti del Condominio Corte Gonzaga, in persona del suo amministratore;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Il Giudice
dott. Matteo Marini