Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero: 140
Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 10 Giugno 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 171 | Supplemento:
Data pubblicazione: 23 Luglio 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante criteri e modalita’ per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU n.171 del 23-7-2016)

   
Decreto 10 giugno 2016, n. 140


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante criteri e modalita’ per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


(GU n.171 del 23-7-2016)

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 di concerto con

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalita’ di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalita’ di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti
senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita’ e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita’ e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori;
Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalita’ di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;
Vista la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalita’ di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione  ecocompatibile  delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell’8 luglio 2013 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalita’ di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico;
Visto l’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l’articolo 5;
Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e’ fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonche’ le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 28 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;

 Adotta
il seguente regolamento:

 Art. 1
Finalita’

 1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:
 a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
 b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);
 c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

 Art. 2
 Definizioni

 1. Ferme restando le definizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente regolamento si intende per:
 a) «costo di gestione di fine vita dell’AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali;
 b) «fine vita»: insieme delle attivita’ di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto;
 c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.

 Art. 3
 Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE

 1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.
2. Ai fini dell’ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell’insieme delle attivita’ necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l’implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:
 a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
 b) riduzione della quantita’ e della diversita’ dei materiali;
 c) aumento della riciclabilita’ del prodotto e delle sue componenti;
 d) limitazione dell’uso di sostanze pericolose;
 e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell’immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell’AEE, possono richiedere una riduzione dell’eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie.
4. Il Comitato, avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione dell’ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto altresi’ del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un’attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell’ecocontributo. La percentuale di riduzione dell’ecocontributo e’ valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell’AEE. La riduzione percentuale dell’eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell’immesso a consumo, e’ determinata secondo le modalita’ contenute nella griglia di valutazione di cui all’Allegato 2.
5. Il produttore, in possesso dell’attestazione di cui al comma 4, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l’attestazione.


 Art. 4
Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.

 1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonche’ agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell’articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attivita’ di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all’Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all’articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un’apposita banca dati, secondo le modalita’ previste dall’articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.


 Art. 5
 Prevenzione e preparazione per il riutilizzo

 1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, favoriscono azioni volte a:
 a) aumentare la durata e l’affidabilita’ del prodotto;
 b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
 c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.
2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l’istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformita’ all’articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un’apposita etichetta che reca l’indicazione «prodotto ricondizionato».
3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui temi di cui ai commi 1 e 2 rivolte ai consumatori finali e finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all’uso consapevole dei prodotti.

 Art. 6
 Monitoraggio

 1. L’ISPRA, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all’Allegato V del medesimo decreto legislativo e trasmette annualmente al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita’ e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo costituite ai sensi dell’articolo 5, trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell’anno precedente.
2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Roma, 10 giugno 2016

 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Galletti

 Il Ministro dello sviluppo economico
 Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2313

 Allegato 1
(articolo 3, comma 3)
Documentazione minima per la richiesta di attestazione di cui all’articolo 4, comma 4

1. Relazione illustrativa del ciclo produttivo del prodotto oggetto della valutazione, realizzata anche applicando le metodiche del Life Cycle Assessment.
 2. Relazione illustrativa di dettaglio contenente l’analisi del fine vita del prodotto (modalita’ di gestione, costi, impatto sull’ambiente e consumi energetici). Tale relazione dovra’ contenere, inoltre, la quantificazione del beneficio ambientale ed economico derivante dalla nuova eco progettazione del prodotto.
 3. Specifiche di manutenzione e riparazione (se applicabile).
 4. Specifiche di disassemblaggio (se applicabile).
 5. Elenco delle certificazioni ISO.

Allegato 2
(articolo 3, comma 4)

 Griglia di valutazione

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|                 |     Valori     |       di       |  riferimento  |

+=================+================+================+===============+

|Analisi del ciclo|                |                |               |

|di vita del      |Sufficiente = 1 |                |  Ottima = 3   |

|prodotto         |     punto      |Media = 2 punti |     punti     |

+—————–+—————-+—————-+—————+

|Analisi del fine |Sufficiente = 1 |                |  Ottima = 3   |

|vita del prodotto|     punto      |Media = 2 punti |     punti     |

+—————–+—————-+—————-+—————+

|Riparabile       |  si = 1 punto  |  No = 0 punti  |               |

+—————–+—————-+—————-+—————+

|Disassemblaggio  |  si = 1 punto  |  No = 0 punti  |               |

+—————–+—————-+—————-+—————+

|                 |    da 1 a 2    |    da 3 a 5    |    > di 5     |

|Certificazioni   |certificazioni =|certificazioni =|certificazioni |

|ISO              |    1 punto     |    2 punti     |   = 3 punti   |

+—————–+—————-+—————-+—————+

Griglia di valutazione

Per valori finali compresi tra 1 e 3 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 5%.
 Per valori fra 3 e 6 si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 10%.
 Per valori superiori si applica un coefficiente di riduzione del peso (R) pari al 20%.
 Tale riduzione si applica esclusivamente al peso dei prodotti che hanno ottenuto la certificazione e per la determinazione del valore dell’eco-contributo relativo ai prodotti immessi al consumo nell’anno successivo ed esclusivamente per un anno.
 Il valore finale dell’eco-contributo da versare e’ dato dalla formula:
 Eco-contributo= PAEE * (1-R) * Veco

In cui:

PAEE : peso complessivo delle AEE che hanno ricevuto l’attestazione, immesse al consumo in un determinato anno [kg].

R: coefficiente di riduzione con valore compreso tra 0 e 1 [-].

Veco : valore dell’eco-contributo per l’anno di riferimento e per la tipologia di AEE che ha ottenuto la certificazione [€/kg].