Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
| Organo emanante: Ministero della Salute | Data: 14 Novembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 12 | Supplemento:
Data pubblicazione: 16 Gennaio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero della Salute Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano». (GU n.12 del 16-1-2017)

 

Decreto 14 novembre 2016

Ministero della Salute Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano».

(GU n.12 del 16-1-2017)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’ del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell’Istituto superiore di sanita’ e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell’Allegato I del piu’ volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
 possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
 tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu’ a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all’esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e’ stato richiesto il concerto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

 Decreta:

 Art. 1
 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all’Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) e’, infine, aggiunta la seguente riga:

  ===================================================================
 |                     |     Valore di     |  Unita’ di  |         |
 |      Parametro      |     parametro     |   misura    |  Note   |
 +=====================+===================+=============+=========+
 | Cromo esavalente    |         10        |     µg/l    | Nota 12 |
 +———————+——————-+————-+———+

 
    b) e’, infine, aggiunta la seguente nota:
 
 
                         +———–+———————+
                 |           | La ricerca del      |
                 |           |parametro deve essere|
                 |           |effettuata quando il |
                 |           |valore del parametro |
                 |           |Cromo supera il      |
                 | Nota 12   |valore di 10 µg/l.   |
                 +———–+———————+

 Art. 2
 1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2016

 Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti