Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Data: 2 Dicembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 20 | Supplemento:
Data pubblicazione: 25 Gennaio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.20 del 25-1-2017)
Decreto 2 dicembre 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.20 del 25-1-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
Visto, in particolare, l’art. 73 del predetto decreto legislativo, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;
Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
Visto l’art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci», adottato ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Considerato che il predetto decreto di cui all’art. 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalita’ applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in materia dal codice;
Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l’Autorita’ nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando sui contenuti del provvedimento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, altresi’, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;
c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all’art. 73, comma 4, del codice.
Art. 2
Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalita’ di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorita’ e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.
2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.
3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.
4. Ai sensi dell’art. 29 del codice, gli stessi sono altresi’ pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
5. L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalita’ operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell’atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita’ di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
Art. 3
Pubblicazione sui quotidiani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’ delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu’ ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realta’ territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonche’ degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e’ altresi’ effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 4
Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee ai sensi dell’art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee;
b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;
c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
Art. 5
Effetti giuridici e spese di pubblicazione
1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita’ obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita’ obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita’ diverse da quelle di cui al presente decreto.
2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 36, comma 9 del codice.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 146