Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 6 Luglio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 165 | Supplemento:
Data pubblicazione: 16 Luglio 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
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Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. (GU n.165 del 16-7-2016)

   
Decreto 6 luglio 2016


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.


(GU n.165 del 16-7-2016)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento del 12 dicembre 2006 e, in particolare, l’allegato II;
Vista la direttiva 2014/80/UE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e, in particolare, l’allegato 1 alla parte terza cosi’ come modificato dall’allegato 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l’art. 8, comma 1 che prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la modifica degli allegati tecnici;
Considerata la necessita’ di adeguare, in particolare, la lettera B, parte A al paragrafo A.2 dell’allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari;
Vista la nota prot. 1520 del 28 marzo 2013 con cui il CNR-IRSA ha trasmesso la relazione sulla «Valutazione del rischio ambientale e sanitario
Associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)», che ha evidenziato una situazione di contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche nei corpi idrici superficiali e nelle acque potabili della provincia di Vicenza;
Considerata la necessita’, a seguito degli esiti dello studio del CNR-IRSA, di includere nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee le sostanze perfluoro-alchiliche, mediante l’introduzione dei relativi valori soglia per i corpi idrici sotterranei;
Vista la nota prot. 1584 del 16 gennaio 2014, dell’Istituto superiore di sanita’ con la quale viene proposto un valore soglia per l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS);
Vista la proposta tecnica, del gruppo di lavoro istituito con i decreti direttoriali prot. n. 4819 TRI/DI/N del 20 dicembre 2013 e prot. n. 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014, formulata con nota prot. n. 5433 del 28 novembre 2014 del CNR IRSA, relativa alla definizione di standard di qualita’ ambientale e di valori soglia per alcune sostanze perfluoro-alchiliche;
Acquisita la proposta tecnica del gruppo di lavoro, riportata nel resoconto del 7 marzo 2016;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico trasmesso con la nota prot. n. 11788 del 18 maggio 2016;
Acquisito il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmesso con la nota prot. n. 5768 del 26 maggio 2016;

 A d o t t a
 il seguente decreto:

 Art. 1
Modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni

 1. La lettera B, «Buono stato chimico delle acque sotterranee» parte A dell’allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituita dalla seguente B. ACQUE SOTTERRANEE
Buono stato delle acque sotterranee Parte A – Buono stato chimico
Nella tabella 1 e’ riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.

Tabella 1 (Vedi sotto)

 A.1 – Standard di qualita’
Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita’ individuati a livello comunitario.

Tabella 2 (Vedi sotto)

 * Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.
 – I risultati dell’applicazione degli standard di qualita’ per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.
– Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualita’ in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualita’ ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu’ severi conformemente all’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attivita’ che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 92 del decreto n. 152 del 2006.
 A.2 – Valori soglia ai fini del buono stato chimico
1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio e’ indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o piu’ condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all’art. 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.
I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l’entita’ delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicita’ umana, l’ecotossicita’, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

Tebella 3 (vedi sotto)

Note alla tabella 3:
 * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna.
 ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe 2: da 50 a <100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4: ≥200 mg L-1 CaCO3 .
 *** Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015.
**** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri p,p’-DDT (1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 50-29-3), o,p’-DDT (1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6), p,p’-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e p,p’-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).
***** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.
– Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita’ individuato alla tabella 2.
 – Per i metalli il valore dello standard di qualita’ si riferisce alla concentrazione disciolta, cioe’ alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.
 – Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell’intero campione di acqua
2. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, e’ opportuno tenere presente i seguenti principi:
 a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformita’ dell’allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente al presente allegato. La strategia di monitoraggio e l’interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello laterale e verticale;
 b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l’uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante dall’attivita’ umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;
 c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;
Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, sono rese disponibili le seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici nazionali di riferimento:
 – una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.
 – una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee entro il 30 giugno 2017.
 A.2.1 Applicazione degli standard di qualita’ ambientale e dei valori soglia
 1. La conformita’ del valore soglia e dello standard di qualita’ ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.
 2. Il risultato e’ sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.
 3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle piu’ avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.
 4. Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunita’ analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.
 5. a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara’ effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico che economico.
b) I risultati delle attivita’ di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo conoscitivo.
A.2.2 Aggiornamento piani di gestione
 Nei piani di gestione dei bacini idrografici, riesaminati e riaggiornati in conformita’ all’art. 117 del decreto n. 152/06, sono inserite le seguenti informazioni sulle modalita’ di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato:
 a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:

– le dimensioni dei corpi idrici;

– ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

– gli obiettivi di qualita’ ambientale a cui il rischio e’ connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

– nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

– informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;
 b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;
 c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:

– nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;

– le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

– gli obiettivi di qualita’ ambientale e altre norme per la protezione dell’acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;

– qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonche’ tendenza alla dispersione degli inquinanti;
 d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;
 e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del presente allegato.
 f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell’entita’ del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all’art. 4,comma 2, lettera c), punto 1), e al punto 3 dell’allegato 5 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.
Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni dell’esclusione sono inserite nei suddetti piani.
 


 Art. 2
 Clausola di invarianza finanziaria

 Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 6 luglio 2016
Il Ministro: Galletti