Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Presidente del Consiglio dei Ministri | Data: 12 Dicembre 2013
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 302 | Supplemento: Supplemento ordinario
Data pubblicazione: 27 Dicembre 2013 | Numero supplemento: 89 | Data suplemento: 27 Dicembre 2013
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Riassunto: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014. (GU n.302 del 27-12-2013 – S.O. n. 89)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014.

(GU  n.302 del 27-12-2013 – S.O. n. 89)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI
 Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche’ per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Visto l’art. 6, comma 1, della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione e’ adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
Visto l’art. 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e’ adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il comma 3 del medesimo l’art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;
Visto altresi’, l’art. 2, della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e’ presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche’ all’Unioncamere;
Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 3 di detto decreto, che prevede la predisposizione, di norma, degli atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati, nonche’ la determinazione delle cautele necessarie per la validita’ delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l’individuazione delle relative responsabilita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, concernente l’attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca “Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e della direttiva 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005, n. 175;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca “Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 189;
Visti i commi 3, 4 e 5, del citato art. 189, relativi all’obbligo di comunicazione delle quantita’ e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Considerato che le modifiche all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita’ del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato;
Visto l’art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresi’ l’obbligo di comunicazione da parte di CONAI, con le modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche’, per ciascun materiale, la quantita’ degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
Visto il Regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 753/2011 che istituisce regole e modalita’ di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerata la decisione 738/2000/CE concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Considerata la decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti;
Visto l’art. 11, del decreto legge, n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” che introduce modifiche al sistema di tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30 dicembre 2011, con il quale e’ stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto;
Considerata la necessita’ di adottare un modello di dichiarazione ambientale (MUD) che consente di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dell’Interno;

 Decreta:

 Art. 1
 1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2012, e’ sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara’ utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioe’ entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operativita’ del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI).

 Art. 2
 1. L’accesso alle informazioni e’ disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Roma, 12 dicembre 2013
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Patroni Griffi