Argomento: Legislazione | Categoria: Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione
| Organo emanante: Governo | Data: 25 Maggio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 132 | Supplemento:
Data pubblicazione: 8 Giugno 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
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Riassunto: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Freedom of Information Act – FOIA). (GU n.132 del 8-6-2016)
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni(1). (GU n.80 del 5-4-2013) Testo aggiornato alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato in GU n.132 del 8-6-2016, in vigore dal 23 giugno 2016
(1) Titolo così sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato in GU n.132 del 8-6-2016
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(GU n.132 del 8-6-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attivita’ amministrativa e».
Art. 3
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell’articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta’ di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni e le modalita’ per la loro realizzazione.».
2. Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita’ portuali, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa’ in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa’ quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle societa’ in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».
Art. 4
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’Autorita’ nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformita’ con i principi di proporzionalita’ e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, puo’ identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e’ sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita’ e’ disciplinato dall’articolo 5.
1-ter. L’Autorita’ nazionale anticorruzione puo’, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita’ di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita’ svolte, prevedendo in particolare modalita’ semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.».
Art. 5
Inserimento dell’articolo 4-bis e del capo I-bis
1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche). – 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonche’ all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Dopo l’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, e’ inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS – DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza puo’ essere trasmessa per via telematica secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e’ presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e’ gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, e’ tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e’ sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita’, l’amministrazione ne da’ comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo’ chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo’ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo’ altresi’ presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e’ attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresi’ notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore e’ sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo’ presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche’ le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all’accesso civico). – 1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, e’ rifiutato se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita’ finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita’ ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e’ altresi’ rifiutato se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita’ con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta’ e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta’ intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e’ escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita’ o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e’ giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non puo’ essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorita’ nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita’ statistiche). – 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unita’ statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita’, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorita’ statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche’ le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo’ essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonche’ dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unita’ statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessita’ ai fini della ricerca e l’impossibilita’ di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche’ l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unita’ statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all’attivita’ svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attivita’ di ricerca, nonche’ alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita’ dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita’ di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita’ di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l’articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e’ inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER – PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7
Inserimento dell’articolo 7-bis
1. Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati). – 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita’ di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche’ il loro trattamento secondo modalita’ che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita’ tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche’ a dirigenti titolari degli organi amministrativi e’ finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita’ di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita’ di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili
dall’amministrazione
di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita’ e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonche’ le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. L’Autorita’ nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo’ essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell’articolo 9-bis
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo’ essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita’ delle informazioni di cui all’articolo 6.»;
b) il comma 2 e’ abrogato.
2. Dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati). – 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalita’ di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita’ per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche’ identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 e’ presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 e’ presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.».
Art. 10
Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»;
c) il comma 2 e’ abrogato;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 e’ abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d) e’ soppressa.
Art. 11
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12
Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;
b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita’ dirigenziale
Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e’ pubblicato il solo curriculum vitae.»;
d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.».
Art. 14
Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
1) all’alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole « amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e’ abrogato.
2. Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle societa’ controllate). – 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 9-bis, le societa’ a controllo pubblico, nonche’ le societa’ in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa’ emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche’ agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e’ previsto un compenso, e’ condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti
gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). – 1. L’albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e’ tenuto con modalita’ informatiche ed e’ inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorita’ che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonche’ gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.
2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche’ i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi’ annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonche’ l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.».
Art. 15
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita’ dei processi di mobilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.».
Art. 16
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l’amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche’ quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita’ utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche’ i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
Art. 20
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 9-bis e».
Art. 21
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) all’alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall’Amministrazione medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall’amministrazione medesima nonche’ di quelli»;
3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa’ a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa’ gia’ costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa’ a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell’amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa’ indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa’, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) e’ soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis»;
3) la lettera c) e’ soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) il comma 2 e’ abrogato.
Art. 23
Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono soppresse.
Art. 24
Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province».
Art. 25
Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 26
Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27
Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche’ tutti i rilievi ancorche’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28
Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»;
2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) e’ abrogata.
Art. 29
Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole “dei pagamenti»” sono inserite le seguenti: «, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30
Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «l’ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 e’ soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31
Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi
e forniture). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32
Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche’ le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, che ne curano altresi’ la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Art. 33
Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi’, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34
Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».
Art. 35
Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ di cui all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36
Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualita’ di Autorita’ nazionale anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L’autorita’ nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorita’ nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.».
Art. 37
Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Responsabilita’ derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis,».
Art. 38
Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche’ nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell’articolo 47 e’ sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorita’ nazionale anticorruzione. L’Autorita’ nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».
Art. 39
Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L’Autorita’ nazionale anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorita’ nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all’articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2-bis,».
Art. 40
Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All’articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: 4-bis) All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita’ istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».
Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41
Modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012
1. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e’ adottato sentiti il
Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita’ degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalita’ di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorita’ nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attivita’ amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 e’ soppressa;
e) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;
f) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettivita’. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e’ individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo’ essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorita’ nazionale anticorruzione, che puo’ chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorita’ nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e’ approvato dalla giunta. L’attivita’ di elaborazione del piano non puo’ essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita’ a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: «8-bis. L’Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’Organismo medesimo puo’ chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo’ effettuare audizioni di dipendenti. L’Organismo medesimo riferisce all’Autorita’ nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita’ di monitoraggio del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita’ di monitoraggio dei»;
l) il comma 14 e’ sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita’ e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attivita’ svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attivita’.».
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 42
Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia’ comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita’ di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicita’ di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall’articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita’ di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 43
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
a) l’articolo 4;
b) l’articolo 11;
c) l’articolo 24;
d) l’articolo 25;
e) l’articolo 34;
f) l’articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l’articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l’articolo 1 e’ abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e’ soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell’articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all’articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall’articolo 3 del presente decreto.
Art. 44
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando